Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21711 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 08/10/2020), n.21711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30298-2014 proposto da:

MODERNA D’ITRI PNEUMATICI S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’AVV. LUCA COSTANTINI,

unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA FUSCO, n.

104, presso lo studio dell’AVV. FEDERICO ANTIGNANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2299/40/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la MODERNA D’ITRI PNEUMETICI S.R.L. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Frosinone avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva proceduto, nei propri confronti, a riprese I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006;

che la C.T.P. di Frosinone con sentenza n. 114/2/10, depositata il 19.4.2010, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione la MODERNA D’ITRI PNEUMATICI propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina la quale, con sentenza n. 2299/40/14, depositata il 9.4.2014, rigettò il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – la legittimità dell’accertamento condotto dall’Ufficio, siccome validamente fondato su elementi attestanti l’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali contestate alla contribuente;

che avverso tale decisione la MODERNA D’ITRI PNEUMATICI S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

considerato con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e ss., nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 53 Cost., per avere la C.T.R. erroneamente ascritto alla contribuente il compimento di operazioni oggettivamente inesistenti;

che il motivo è inammissibile.

che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 5.7.2018, n. 17619, Rv. 649610 – 01).

che a tale principio si è attenuta la C.T.R. la quale, invero, ha motivatamente fondato la propria conclusione circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni ascritte alla contribuente (a) sulla oggettiva inesistenza della Joès Tyre Trading s.a.s. (cfr. motivazione della decisione impugnata, p. 2, ult. cpv. e 3, primo cpv.), (b) sulla circostanza che i pagamenti tra tale società e l’odierna ricorrente avvenivano sempre a mezzo “cassa contanti” e che di essi difetta prova documentale (cfr. ivi, p. 3, secondo cpv.) e (c) sul rilievo che la MODERNA D’ITRI PNEUMATICI non ha mai fornito la prova contraria, atta a smentire i rilievi appena indicati (cfr. ivi, p. 3, terzo cpv.);

che, tanto premesso, il motivo disvela chiaramente un presunto vizio motivazionale della gravata decisione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mirando ad una rilettura dei fatti, diversa da quella compiuta da giudici di seconde cure e volta a sconfessarne le conclusioni circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate alla contribuente e sottese all’avviso di accertamento impugnato, rilettura non consentita in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03; Cass., Sez. 6-5, 7.12.2017, n. 29404, Rv. 646976-01). Peraltro, osserva il Collegio come, il mezzo di gravame si appalesi inammissibile anche sotto il profilo del difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè: a) parte ricorrente ha omesso di trascrivere in ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento (solo richiamato alla p. 7, secondo e terzo cpv.) donde dovrebbe emergere l’esistenza e l’operatività della società fornitrice; b) delle difese svolte nel presente mezzo non v’è traccia alcuna nella sentenza impugnata: sicchè, in difetto della trascrizione di se, come e quando le stesse furono svolte nei precedenti gradi di giudizio, è preclusa al Collegio ogni valutazione di loro novità o meno;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3) rispettivamente, della nullità della impugnata sentenza per carenza assoluta di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e/o della violazione dell’art. 112 c.p.c., a cagione dell’omissione di pronuncia, ad opera della C.T.R., circa la contestazione svolta dalla difesa della contribuente in ordine al corretto utilizzo delle presunzioni da parte dell’Ufficio, onde pervenire alla conclusione di oggettiva inesistenza delle operazioni ascrittele; che il motivo è inammissibile.

che premesso che tanto il vizio di motivazione apparente, quanto quello di motivazione omessa ricadono sotto l’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osserva la Corte come il motivo pecchi di specificità (ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), per non avere parte contribuente indicato e trascritto, in ricorso, se, come e quando, nei precedenti gradi di giudizio, tale questione fu posta (arg. da Cass., Sez. 6-1, 25.9.2019, n. 23834, Rv. 655419-01). Peraltro, a tutto volere ed anche diversamente opinando, non solo il ricorso, da parte dell’Ufficio, a presunzioni, al fine individuare l’oggettiva inesistenza di operazioni, è astrattamente legittimo (cfr. Cass., Sez. 5, 30.10.2013, n. 24426, Rv. 629419-01), ma neppure sussiste la lamentata omissione di pronunzia, per essersi la C.T.R. espressamente confrontata (cfr. pp. 2 e 3 della motivazione) con le presunzioni sottese dall’Ufficio all’avviso di accertamento ed averle ritenute condivisibili: sicchè, più che di omissione di pronunzia o di motivazione apparente, dovrebbe discorrersi, al più, di rigetto implicito, da fare valere in termini di violazione di legge o – entro i ristretti limiti in cui ciò è ancora consentito – di vizio della motivazione. Cfr. Cass., Sez. 3, 29.7.2004, n. 14486, Rv. 575700-01);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la MODERNA D’ITRI PNEUMETICI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della MODERNA D’ITRI PNEUMATICI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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