Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21711 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17375/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 715/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/01/2014 r.g.n. 1160/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA UBERTI per delega verbale Avvocato PAOLO

TOSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 715/2013, depositata il 7 gennaio 2014, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado con cui Tribunaie di Verona aveva dichiarato ia illegittimità del recesso intimato in data 7 maggio 2008 da Poste Italiane S.p.A. a D.S.S. per mancato superamento dei periodo di prova.

2. La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come l’esercizio del recesso da parte datoriale, avvenuto il primo giorno di lavoro, all’esito di una prova di idoneità alla conduzione dei motoveicoio in dotazione ai portalettere, si ponesse in contrasto con ia previsione di cui all’art. 20 CCNL 2007 per i dipendenti non dirigenti di Poste Italiane, il quale stabiliva che durante il periodo di prova fossero assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione, e come, d’altra parte, il corso di informazione e di istruzione, al quale la lavoratrice aveva partecipato e che si era concluso dopo poche ore con la prova di abilità, si proponesse, secondo quanto allegato dalla stessa società, di addestrare il personale destinato a mansioni di recapito all’uso del mezzo aziendale in condizioni di carico, restando di conseguenza irrilevante il dichiarato (e peraltro non contestato) possesso, da parte della lavoratrice, delle abilitazioni necessarie alla guida di motoveicoli.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. con unico motivo.

4. La D.S. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 20 CCNL 2007, Poste Italiane S.p.A. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il recesso datoriale contrario alle previsioni di tale norma, sebbene non vi fosse alcuna disposizione che imponesse alla società un periodo minimo di formazione sulla guida del motomezzo aziendale, e neppure un obbligo in tal senso, l’idoneità alla guida essendo una condizione essenziale e preliminare per il disimpegno delle mansioni da svolgere.

2. Il ricorso è infondato.

3. L’art. 20 del CCNL 2007 prevede che durante il periodo di prova “verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione” mentre, nel caso di specie, come accertato dalla Corte di merito, il corso di informazione e istruzione per l’uso del motoveicolo aziendale ha avuto la durata di soltanto due ore.

4. E’ inoltre chiaro che il periodo minimo di addestramento/formazione previsto dalla norma deve avere ad oggetto le attività specifiche, per il cui svolgimento il dipendente è stato assunto, e pertanto, in caso di assunzione per mansioni di portalettere, l’insieme dei compiti propri di tale figura professionale, fra i quali rientra con tutta evidenza la conduzione del motoveicolo utilizzato per il recapito in condizione di carico, con tutto ciò che tale condizione implica, al di là del possesso dell’abilitazione alla guida, in termini di stabilità e capacità di manovra.

5. D’altra parte, come egualmente accertato dal giudice di merito, la società aveva non solo verificato il possesso del requisito dell’idoneità alla guida ma “inteso addestrare la dipendente sulle modalità di guida necessarie per l’espletamento delle mansioni che le sarebbero state affidate, in quanto la prova prevedeva anche l’utilizzo del mezzo carico ed era finalizzata ad accertare se il lavoratore tosse in possesso di specifiche abilità con il mezzo carico” (cfr. sentenza impugnata, p. 5).

6. Su tali premesse normative e fattuali deve ritenersi esente da censure la conclusione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto la illegittimità del recesso in quanto avvenuto prima che alla lavoratrice fosse stata fornita la formazione minima prevista dal contratto collettivo e comunque perchè, nella stessa giornata in cui era stata assunta, ella non poteva essere stata posta nelle condizioni di esprimere compiutamente le proprie capacità professionali.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo la D.S. rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 auater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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