Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21710 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 29/07/2021), n.21710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13063/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z. e B. s.a.s. Fabbrica Cofani Funebri di B. Gabriele

& c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché

di B. Edoardo e B. Gabriele;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto-Mestre, n. 1826/24/14, depositata il 12 novembre 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile

2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1826/24/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto-Mestre, depositata il 12 novembre 2014, che ha confermato quella di primo grado che aveva accolto il ricorso della Z. & B. S.a.S. Fabbrica Cofani Funebri di B. Gabriele & c. nonché di B.G. e B.E.: con il ricorso originario la società e i soci avevano impugnato gli avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2007 ai fini Iva, Irap e Irpef, con cui, per quanto ancora rileva in questa sede, era stata accertata l’omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 348.102, inerenti la produzione di cofani funebri nella tesi dell’ufficio sarebbero stati venduti in nero;

– la CTP accoglieva la tesi dei contribuenti secondo cui era stato impossibile aver inserito nel processo produttivo il legno comprato nel 2007 per la costruzione dei feretri, in quanto necessitava di un processo di essiccazione della durata di 18-24 mesi, e rideterminava il reddito di impresa in base agli studi di settore in Euro 40.790;

– il giudice di appello, ricostruita la vicenda processuale, riteneva “alquanto inverosimile” che la società avesse potuto vendere in nero (OMISSIS) feretri allo stesso prezzo di quelli regolarmente fatturati “poiché in questo modo, non si capisce quale convenienza poteva derivarne all’acquirente”;

– affermava, quindi, che la ricostruzione operata dall’ufficio si fosse basata su presunzioni errate, indotte anche dai dati forniti dal contribuente quanto alle rimanenze iniziali e finali di magazzino rispetto al legno acero, elemento questo che oltre allo scostamento dallo studio di settore aveva determinato il presupposto per l’accertamento;

– in questo senso, osservava, l’aver la società dichiarato le stesse rimanenze all’inizio e alla fine del 2007, aveva indotto l’ufficio a ritenere che tutto il quantitativo di legname acquistato con la fattura (OMISSIS) del (OMISSIS) fosse stato utilizzato per la costruzione di manufatti venduti senza fattura;

– in realtà, “al momento della verifica non è stato calcolato, né evidenziato dal contribuente, che anche il legno di magazzino aveva subito una perdita di peso per la naturale essiccazione a cui va incontro il prodotto”;

– in considerazione dei diversi errori che erano stati commessi dalle parti, la CTR confermava il reddito d’impresa in base agli studi di settore;

– il ricorso è affidato a due motivi; i contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 61 comma 3, degli artt. 2214 ss. c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: ad avviso dell’ufficio, la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione della richiamata disciplina incorrendo nei seguenti errori di diritto:

– in primo luogo, non aveva considerato che, sommandosi l’acquisto di legno di cui alla fattura (OMISSIS) alle rimanenze di magazzino, era emersa dalla contabilità l’utilizzo di acero pari al netto a 2.294.160 g.: utilizzo che non derivava dall’acquisto ultimo fatto, ma evidentemente dal legno già esistente nel magazzino;

– a fronte di questa anomalia contabile, era onere del contribuente fornire una corretta spiegazione, spiegazione che invece era mancata, essendosi la parte esclusivamente limitata ad affermare “che il valore intrinseco del legno acero è modestissimo”;

– un ulteriore errore, secondo l’ufficio, era stato commesso dal giudice dell’impugnazione, laddove aveva ritenuto che anche il legno in magazzino aveva subito una perdita di peso per la stagionatura, in contrasto con quanto risultante dalle scritture contabili;

– infine, priva di riscontro era l’affermazione in sentenza di inverosimiglianza di una vendita in nero di (OMISSIS) feretri, posto che la società ben avrebbe potuto dimostrare il proprio assunto mediante un controllo con i registri dello stato civile;

– la censura è inammissibile;

– la ricorrente, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge chiede, in realtà, a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative. Chiaro indice di ciò è riscontrabile nell’addebito che la stessa ricorrente muove alla decisione di essere incorsa in “sviste di valutazione”, cioè in errori nell’apprezzamento dei fatti;

– diversamente da quanto opinato dalla ricorrente agenzia, la CTR non ha contestato che l’accertamento analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), è consentito pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass. n. 20857 del 2007; Cass. n. 9084 del 2017), ma nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento della prova ha ritenuto che le presunzioni utilizzate dall’ufficio per emettere l’accertamento fossero “errate” e a tale conclusione è giunto escludendo la rilevanza indiziaria di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un esame puntuale e non parcellizzato;

– la CTR ha interpretato e applicato correttamente le norme e la censura si risolve dunque nel voler conseguire una rivisitazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non consentito nel giudizio di legittimità (Cass. n. 23336/2017).

– Con il secondo motivo, si deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per aver la CTR affermato che anche il legno in magazzino avesse subito una perdita di peso per la naturale essiccazione e non aver valutato che, anche a prescindere dal prezzo di cessione dei feretri, comunque la mancata contabilizzazione dell’Iva rendeva conveniente per il cliente un acquisto in nero;

– la censura è inammissibile;

– il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dopo la modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data del 11 settembre 2012 di entrata in vigore di detta norma modificativa, può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione e appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione, essendo precluso impugnare la sentenza per criticare il percorso argomentativo adottato dal giudice di merito sulla base di una valutazione degli elementi fattuali acquisiti, da questi ritenuti determinanti oppure non pertinenti (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014; Cass. Sez. U, n. 19881 del 22/9/2014; Cass. n. 11892 del 10/6/2016); ne consegue che esula dal vizio di legittimità in questione qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato all’esito dell’esame del materiale probatorio previa valutazione della sua attendibilità ed operando un giudizio di prevalenza (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10/6/2016 afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– alla luce delle considerazioni sopra svolte, avendo la C.T.R., in realtà, dato conto adeguatamente delle ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistere una sotto fatturazione anziché una cessione in nero dei manufatti, la doglianza in esame, con la quale si tende a contestare la valutazione delle circostanze di fatto operata dai giudici di appello, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità;

– il ricorso va quindi respinto; nulla sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

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