Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21710 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CANINO 21, presso lo studio dell’avvocato MOLEA VITTORIO,

che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BREGGIA LARIO IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 491/2009 del TRIBUNALE di COMO del 2/04/09,

depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“La sentenza impugnata respinge l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, con cui era stato a sua volta respinto il ricorso del medesimo avverso verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

I due motivi di ricorso per cassazione, dedotti ai sensi dell’art. 360 C.P.C., comma 1, n. 3, rispettivamente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non contengono la formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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