Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21710 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017), n. 21710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10485/2016 proposto da:
FORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALFONSO BRIGHINA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 10B, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PATRIZIA DE CESARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 298/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
FORTI s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 298/2016 depositata il 28 gennaio 2016 che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita 31 dicembre 2004 con il quale (OMISSIS) s.r.l. – poi fallita – aveva venduto a Il Paradise s.r.l. – dante causa della odierna ricorrente – un immobile sito in (OMISSIS).
Il FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. si è costituito con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la “Violazione c/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ragione all’art. 153 c.p.c., comma 2” deducendo che la motivazione del rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente di rimessione in termini – ai fini della produzione di una scrittura attestante l’entrata nel capitale (OMISSIS) della società bielorussa Travel Faro s.r.l. – era erronea, in quanto innanzitutto non sarebbe vero, come affermato dal giudice di appello, che P.M. era amministratore unico di tutte le società coinvolte nell’affare e inoltre sussistevano i requisiti della non imputabilità della decadenza istruttoria, poichè l’istanza di rimessione era stata depositata non appena rinvenuto in Inghilterra il documento da produrre.
Il fallimento eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.
Ritenuto che:
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che non è affatto basata sulla mancata produzione del documento oggetto dell’istanza di rimessione in termini, che anzi è espressamente ritenuto irrilevante, posto che il giudice territoriale afferma che la circostanza della cancellazione della società il Paradise (oggetto del documento da produrre tardivamente) era del tutto irrilevante, stante la provata unitarietà dell’operazione in quanto riferibile alla sola persona fisica di P.M. (unico dominus di tutte le società apparentemente coinvolte nel trasferimento).
La vera ratio decidendi non è attinta da alcun motivo espresso di censura, non potendo ritenersi ammissibile la unilaterale e diversa ricostruzione dei fatti contenuta nel motivo di ricorso, che non deduce alcun motivo di impugnazione tra quelli tipici previsti dall’art. 360 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017