Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21710 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13803/2013 proposto da:

Z.M.A., C.F. (OMISSIS), M.G. C.F. (OMISSIS),

M.S. C.F. (OMISSIS), in qualità di eredi di MA.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO STRINDBERG 3 presso lo

studio dell’avvocato BRUNO MAMMONE, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio

dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

ASL RM (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8440/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2012 R.G.N. 7115/2008.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dal dante causa degli odierni ricorrenti nei confronti della ASL (OMISSIS) e della Regione Lazio per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario della Azienda attribuito dalla Giunta Regionale della Regione Lazio n. 5425 del 6 luglio 1994 a seguito del mancato insediamento del Direttore Generale designato;

2. che la Corte territoriale ha ritenuto che: la mancanza di appello principale e di appello incidentale aveva determinato il passaggio ìn giudicato della statuizione che aveva implicitamente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione; il diritto azionato si era estinto per effetto del decorso del termine prescrizionale quinquennale; la pretesa azionata in giudizio era comunque infondata perchè il D.L. n. 512 del 1994, art. 1, comma 4, convertito nella L. n. 590 del 1994, parifica il compenso dei commissari straordinari a quello attribuito agli amministratori straordinari; la circostanza che i compiti affidati fossero propri dei sei dirigenti sostituiti e corrispondessero a quelli di Direttore Generale era irrilevante perchè il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, di cui la L.R. n. 18 del 1994, costituiva attuazione, dispone che l’autonomia della Unità sanitaria Locale diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni di Direttore Generale; non trovava applicazione la Delib. Giunta Regionale n. 1357 del 1999, in quanto i commissari straordinari, i cui compensi sono parificati a quelli del Direttore Generale, sono solo quelli nominati in caso di cessazione dell’incarico di un Direttore Generale e nelle more delle procedure per la nuova nomina;

3. che avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi al quale hanno resistito con controricorso l’Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L) (OMISSIS) e la Regione Lazio;

4. che il P.M. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

5. che i ricorrenti e l’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

6. che con il primo motivo i ricorrenti, richiamando le difese azionate nel giudizio di merito in ordine alla pendenza innanzi al TAR del giudizio n. 104449/1999, denunciano la violazione dell’art. 2943 c.c., commi 1 e 3, art. 2945 c.c., comma 2, art. 167 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., comma 3, artt. 115,116 c.p.c., art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto, ai fini dell’eccezione di prescrizione, che era pacifica la pendenza innanzi al giudice amministrativo del giudizio avente identici “petitum”, “causa petendi” e parti;

7. che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 37 c.p.c., artt. 111 e 3 Cost., del principio del giusto processo e della prova verso la P.A., dell’art. 63 del c.p.a., del principio del giudice naturale e del principio di ragionevolezza per avere la Corte territoriale ritenuto che sulla questione di giurisdizione si era formato giudicato e per avere omesso ogni motivazione sul punto;

8. che i ricorrenti, inoltre, denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 512 del 1994 e del principio “tempus regit actum” e dell’art. 11 disp. gen. (terzo motivo), violazione della riserva di legge ai sensi dell’art. 97 Cost. (quarto motivo), D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, L.R. Lazio n. 18 del 1994, art. 5 (quarto e quinto motivo), L. n. 70 del 1975, art. 4 (quarto motivo), della Delib. Giunta Regionale Regione Lazio 30 giugno 1994, n. 5163 (quarto motivo) e Delib. Giunta Regionale Regione Lazio 15 marzo 1999, n. 1357 (sesto motivo), degli artt. 210 e 213 c.p.c. (sesto motivo), della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14 e dell’art. 112 c.p.c. (settimo motivo), dell’art. 75 c.p.c. – legittimazione passiva -personalità giuridica (ottavo motivo), dei principi sulla responsabilità penale e contabile (nono motivo);

9. che il ricorso è inammissibile in quanto i ricorrenti si sono limitati nella parte preliminare a esporre le ragioni poste a base della pretesa azionata con il ricorso di primo grado e dell’esito finale dei giudizi di primo grado, richiamando in modo oscuro procedimenti pendenti davanti al giudice amministrativo, precedenti giudicati, e procedimenti penali e contabili e omettendo di ricostruire l’intero svolgersi della vicenda processuale e delle posizioni assunte dalle parti per, poi, proseguire nella illustrazione di motivi di ricorso, nei quali siffatte carenze non risultano integrate in maniera idonea a garantire l’esatta comprensione di ciascuna censura (Cass. SSUU 11308/2014; Cass. 10072/2018, 5447/2016, 18421/2009, 15808/2008, 2097/2007, 7270/2006);

che, inoltre, nei motivi sono cumulativamente denunciati vizi di violazione di legge, vizi del procedimento e vizi motivazionali sulla scorta di argomentazioni nelle quali non è in alcun modo scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (Cass. SSUU 17931/2013, 7770/2009; Cass. 25976/2017, 20335/2017, 27649/2011) e perchè richiamano atti processuali e documenti (giudizio pendente innanzi al TAR, la sentenza di primo grado, l’atto di appello principale e quello incidentale, le Delib. della Giunta Regionale, atti dei procedimenti penali e contabili), il cui contenuto non è stato riprodotto nel ricorso nelle parti salienti e rilevanti, che non sono stati allegati al ricorso e non ne è stata indicata la specifica sede di produzione processuale (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

10. che le spese seguono la soccombenza;

11. che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso;

Condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le pese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle controricorrenti in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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