Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13287-2005 proposto da:

D.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARONNA ANDREA;

– ricorrente –

e contro

D.C.G. (OMISSIS), D.C.M.M.

(OMISSIS), D.C.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14.12.1992 D.P.A. citò in giudizio dinanzi al Pretore di Palermo, sezione di Corleone, D.C. A., G. e M.M. chiedendo che fosse ordinata, previa ammissione di accertamento tecnico preventivo, l’apposizione dei termini lapidei sul confine tra due fondi in agro di (OMISSIS).

I convenuti contestarono la richiesta delle spese di accertamento tecnico preventivo, svoltosi in precedenza al loro acquisto e, riconvenzionalmente, chiesero fosse accertato l’esatto confine.

Con sentenza del GOT 8.9.2000 fu rigettata la domanda attrice, fu dichiarato che il confine era quello determinato dal ctu A., con la conseguenza che la zona estesa mq 453, in possesso dell’attrice, faceva parte della particella 65 di proprietà D. C., fu disposta l’apposizione dei segni lapidei e furono poste tutte le spese a carico dell’attrice, che propose appello, resistito da controparte.

Con sentenza 281/2004 la Corte di appello di Palermo rigettò il gravame osservando che. in tema di azione di regolamento ex art. 950 c.c., il giudice non può prescindere dall’esame dei titoli e, dall’esame comparativo dei rispettivi titoli di acquisto, effettivamente una porzione di mq 453, facente parte della particella 65 di pertinenza dei convenuti, era rimasta in possesso dell’attrice ed era irrilevante il riferimento all’intestazione catastale. Tra l’altro dalla ctu emergeva che i titoli apparivano pressocchè corrispondenti alle mappe catastali. Ricorre la D.P. con due motivi, non svolgono difese le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 950 c.c..

La Corte di appello, nel riferire del primo motivo di impugnazione, omette di ricordare che la discrasia tra quantità catastale e quella rinvenuta è stata rilevata in relazione ad entrambi i titoli, ha definito irrilevante l’estensione catastale ed ha errato nel rilevare la quasi corrispondenza tra titoli e mappe catastali.

Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 950 e 1158 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la corte di appello, pur ritenendo ammissibile l’eccezione di usucapione, considerato non provato un possesso ultraventennale.

omettendo di considerare gli elementi raccolti dal ctu.

Le censure non meritano accoglimento.

La sentenza impugnata, come dedotto, ha osservato che in tema di regolamento di contini ex art. 950 c.c., il giudice non può prescindere dall’esame dei titoli e, dall’esame comparativo, effettivamente una porzione di mq 453, faceva parte della particella 65 di pertinenza dei convenuti, rimasta in possesso dell’attrice;

irrilevante era il riferimento all’intestazione catastale e dalla ctu emergeva che i titoli apparivano pressocchè corrispondenti alle mappe catastali.

Ciò premesso, la prima censura si limita ad esprimere il proprio dissenso rispetto alla motivazione senza superare l’affermazione della necessità dell’esame comparativo dei titoli e della sostanziale coincidenza con le mappe catastali.

La seconda contesta l’affermazione circa la mancata prova del possesso ultraventennale ma significativamente fa riferimento alla ctu, le cui risultanze descrivono una situazione attuale ma non possono integrare la prova rigorosa di un possesso pacifico, ininterrotto ed inequivoco, richiesta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Peraltro, la sentenza a pagina nove, deduce: “non può revocarsi in dubbio che gli elementi evidenziati dall’attrice, per la loro assoluta oggettiva incertezza, non consentano in alcun modo di ritenere provata l’esistenza di un possesso ultraventennale, da parte della stessa o dei suoi aventi causa, tale da determinare l’acquisto per usucapione della parte di fondo in contestazione (il confine nel vertice nord-est sarebbe materializzato da una pietra miliare, ma il vertice nord-ovest non appare contraddistinto da alcun segno lapideo, la presenza di alberi è riferita, in base ai rilievi del ctu, solo alla superficie prossima al confine, e non alla zona del confine e, in ogni caso, non sussiste alcuna indicazione su chi ti abbia piantati)”.

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA