Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16769-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAVONA TERMINAL AUTO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STUCCI VITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2017 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 159/2017, pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di rettifica della rendita proposta dalla società Savona Terminal Auto s.r.l. emessi dall’Amministrazione finanziaria ed impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della società contribuente ritenendo classificabili in categoria catastale E/1 le aree della contribuente, in quanto connesse all’attività portualiee come tali esenti dall’Ici. La società Savona Terminal Auto s.r.l. si è costituita con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 2, 5 e 10 convertito con L. n. 1249 del 1939 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,8 e 40 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta in particolare che la CTR non avrebbe fatto buon governo delle norme che disciplinano l’accatastamento.

Osserva infatti che ai fini dell’attribuzione della categoria catastale è necessario considerare le caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare urbana che ne determinano la destinazione ordinaria indipendentemente dagli usi contingenti. Sostiene pertanto che il Giudice di appello avrebbe erroneamente interpretato il concetto di funzionalità riferendolo alla destinazione contingente, senza verificare quelle caratteristiche singolari prescritte dall’art. 10 comma 2 del RDL 652/1939.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. B e della L. n. 84 del 1994, art. 21, comma 1, lett a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che l’inquadramento dell’attività svolta dalla contribuente nella categoria E1 sarebbe frutto di un totale travisamento dei principi predisposti dall’ordinamento in tema di classamento.

Sottolinea in particolare iche nella menzionata categoria vanno fatti rientrare unicamente gli immobili a destinazione particolare in quanto destinati a svolgere una funzione pubblica e come tali esenti dall’Ici.

Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n.4 e art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 6.

Lamenta infatti che la sentenza sarebbe viziata, in quanto avrebbe fatto richiamo, a sostegno delle sue conclusioni, ad un precedente peraltro rimasto isolato senza dar conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante.

In via preliminare Iva rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente in relazione alla mancata allegazione dell’avviso di accertamento.

La ricorrente non ha violato l’obbligo di specificità, denunciando censure di natura strettamente normativa relativa a fatti materiali non oggetto di discussione fra le parti.

Per priorità logico-giuridica va esaminato il terzo motivo di ricorso con cui si fa valere un preteso vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione.

Il rilievo è infondato.

La CTR ha spiegato le ragioni per le quali l’area demaniale facente parte del compendio destinato a traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali rientrino nella categoria catastale E1 e sono pertanto esenti dal pagamento dell’Ici in quanto zone prive di autonomia funzionale.

Il richiamo operato dalla CTR per relationem ad altra pronuncia è servito unicamente a rafforzare il suo convincimento senza con ciò esaurire il ragionamento motivazionale nè la ratio decisoria propria della sentenza qui impugnata.

I primi due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono fondati.

Questa Corte ha affermato il principio, a cui intende dare continuità, secondo cui: “In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017).

Si è inoltre stabilito che “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1933, artt. 5 9 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Cass. n. 20026/15 ed innumerevoli altre, anche in materia di aree portuali).

E’ dunque indispensabile, indipendentemente dalla proprietà demaniale dell’area e dal suo utilizzo in regime di concessione pubblica, svolgere una verifica in concreto in relazione alla effettiva destinazione ed all’impiego del bene (criterio di funzione, non di ubicazione).

Verifica che nel caso in esame non è stata effettuata dalla CTR che ha fondato il suo convincimento su affermazione apodittiche senza accertare se gli spazi adibiti a ricovero e custodia temporanea di veicoli nuovi in attesa di imbarco su nave o su autotreno fossero o meno privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto all’attività portuale.

Nessun rilievo assume poi la decisione di questa Corte (sentenza nr 2004/2019) richiamata nella memoria illustrativa.

Tale pronuncia, che ha riguardato un capannone adibito a deposito di cellulosa destinato all’imbarco e allo sbarco e quindi una parte diversa da quella oggetto del presente giudizio,ha valorizzato l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR qui del tutto carente.

Nè giova richiamarsi allo “jus superveniens” costituito dal L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578, (Legge di Bilancio 2018), che stabilisce, per quanto qui d’interesse, che le banchine e le aree scoperte dei porti nonchè i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati”.

Si tratta, come chiarito da questa Corte (Cass. 2018 nr 4607), di disciplina innovativa, espressamente destinata ad operare (“A decorrere dal 1 gennaio 2020 …”) per il futuro.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza, in accoglimento dei primi due motivi, va cassata e rinviata ad altra CTR della Liguria in diversa composizione, la quale verificherà alla luce delle risultanze processuali, se l’area in questione goda di una autonomia funzionale nel senso sopra precisato e regolerà le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, rigettato il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia ad altra CTR della Liguria in diversa composizione in relazione ai motivi accolti anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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