Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2171 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 20361-2016 proposto da:
EUROESSE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

C. 0

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VOLTERRA 15, presso lo
studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– ricorrenti contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona legale C. U
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO PEDOTO

– controricorrente e ricorrente incidentale –

C

j

Data pubblicazione: 29/01/2018

avverso la sentenza n. 54//22016 della COMN1ISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il
01/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il concessionario
della riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due
motivi, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR della Basilicata,
relativa ad alcuni avvisi di iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di oneri
consortili per il periodo 2004-2006.
La società ricorrente denuncia la nullità del procedimento, per violazione dell’art.
100 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto,
erroneamente, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per carenza
d’interesse poiché non soccombente in primo grado, laddove, invece, la stessa
società doveva ritenersi soccombente sostanziale, sia rispetto alla domanda di
carenza di motivazione dell’atto impositivo, sia rispetto all’eccepito decorso del
termine prescrizionale dell’azione impositiva, oltre che soprattutto rispetto all’azione
di restituzione della somma corrisposta per soddisfare la pretesa tributaria.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, il concessionario denuncia l’illegittimità
della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per
violazione dell’art. 77 comma 2 bis del DPR n. 602/73 e dell’art. 100 c.p.c., in
quanto, non era più possibile coltivare il contraddittorio endoprocedimentale ai fini
dell’iscrizione ipotecaria, atteso che la contribuente aveva soddisfatto la pretesa
tributaria, ed era conseguentemente venuta meno la misura cautelare di tale
iscrizione ipotecaria, a cui era strumentale il predetto contraddittorio.
Con un secondo motivo di ricorso incidentale, il concessionario denuncia
l’illegittimità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., per violazione dell’art. 54 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, in quanto,
erroneamente, i giudici d’appello avevano dichiarato l’inammissibilità dell’appello
incidentale quale conseguenza dell’inammissibilità di quello principale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo di ricorso principale è fondato, in quanto, sussiste l’interesse ad impugnare
da parte del ricorrente, perché c’è tutto l’interesse a far rimuovere il credito per
eliminare il pregiudizio derivante dal carico fiscale (vedi Cass. sez. un. n. 19704/15,
in tema di impugnazione del ruolo che si è conosciuto al momento della notifica del
preavviso d’iscrizione ipotecaria, per l’invalida notifica della cartella sottostante).
In riferimento al secondo motivo di ricorso incidentale, l’affermazione, peraltro
errata della CTR, resta logicamente assorbita, così come il primo motivo di ricorso
incidentale, dall’accoglimento del ricorso principale che consentirà una nuova
delibazione dell’appello principale e conseguentemente una espansione del potere di
decidere anche sull’appello incidentale.
In accoglimento del ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza
impugnata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della
Ric. 2016 n. 20361 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

R.G. 20361/16

Basilicata, affinché, alla luce dei prìncipi sopra esposti, riesamini il merito della
controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso principale assorbito l’incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21.12.2017

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