Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

02/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Presidente Dott. VITTORIA Paolo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – V.S., con ricorso alla corte d’appello di Napoli depositato il 5.9.2006, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’attore ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti al T.A.R. della Campania con ricorso depositato il 19.4.1996, non era stato ancora definito.

La corte d’appello, con decreto 2.4.2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il giudizio presupposto si fosse ulteriormente protratto per 7 anni e 5 mesi e che il danno non patrimoniale risentito fosse suscettibile di liquidazione nella misura complessiva di Euro 6.000,00, in ragione di Euro 800,00 per anno.

Ha liquidato le spese processuali in Euro 205,00 per onorari, 101,00 per diritti e 50,00 per spese.

2. – V.S. ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 3.3.2008.

La Presidenza del consiglio vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tredici motivi.

2. – Il primo e’ inammissibile.

La parte vi si limita a svolgere considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale.

3. – La cassazione del decreto – con i motivi dal secondo al sesto – e’ chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU e alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).

I motivi, pur se l’estrema parcellizzazione fa loro correre il rischio che i quesiti conclusivi perdano concretezza, finiscono col presentare sufficienti elementi di specificita’, considerata anche la natura del contenzioso, che ripropone in modo incessante le medesime questioni.

I motivi secondo e terzo investono il criterio con cui e’ stato liquidato l’indennizzo.

Il giudice di merito lo ha fatto impiegando il coefficiente fisso di Euro 800,00 per anno.

Sono in parte fondati.

La Corte considera, al riguardo, che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o come nel caso, la natura collettiva del ricorso, come ha considerato non illogicamente il giudice di merito, per la prospettiva di un minor onere di spese processuali che essa comporta.

Tutto questo, pero’, entro un limite di durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel piu’ alto parametro non si giustifichi.

Cio’, a meno che la presenza di specifici tratti della concreta vicenda processuale valgano a rendere plausibile la valutazione, che un tempestivo esito del giudizio rivestisse per la parte una sostanziale diversa e minore o maggiore importanza, che non nella generalita’ dei casi.

E salvo sempre il caso che la stessa sopportazione di un pregiudizio d’ordine non patrimoniale non sia affatto da escludere, per doversi ritenere che la parte abbia agito nella piena consapevolezza del proprio torto.

Nel caso in esame, dunque, la liquidazione di 800,00 Euro per anno riferita all’intera durata della ingiustificata protrazione del processo non e’ giustificata ed il decreto va conseguentemente cassato.

Quanto invece al mancato riconoscimento del c.d. bonus – su cui il ricorrente si e’ soffermato nei motivi dal quarto al sesto – la Corte osserva che, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicche’, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e percio’ nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non puo’ essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nei quesiti che concludono i motivi non v’e’ traccia.

4. – Il parziale accoglimento dei motivi sin qui esaminati comporta per se’ l’accoglimento del ricorso, con conseguentemente assorbimento degli altri, che vertono sulla liquidazione delle spese del giudizio di merito.

5. – Il decreto e’ cassato.

Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito.

In base al criterio enunciato al punto 3, l’equa riparazione per l’ingiustificata protrazione del processo, va stabilita in Euro 6.700,00 con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito vanno liquidate in Euro 520,00 per onorari di avvocato e 620,00 per diritti e percio’, comprese le spese, in Euro 1.190,00.

6. – Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 525,00, di cui 425,00 per onorari di avvocato, in ragione della maggior somma, che si e’ riconosciuta dovuta.

Il parziale accoglimento del ricorso ne giustifica la compensazione per la meta’.

7. – A tutte le spese vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte e’ ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a V.S. la somma di Euro 6.700,00 con gli interessi dalla data della domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.190,00, di cui 520,00 per onorari di avvocato e 620,00 per diritti, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero in Euro 525,00, di cui 425,00 per onorari di avvocato e dichiarate compensate per la meta’: di tutte, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge e ne ordina la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Dispone che a cura della cancelleria siano eseguite le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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