Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 11/04/2016, dep.27/01/2017),  n. 2171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.T., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato F.A. (detta

A.), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.

284/2014, depositato il 6 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta il 10 settembre 2012, L.T. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR di Palermo con ricorso del 10 luglio 2001, ancora pendente alla data della domanda e poi deciso con sentenza depositata in data 10 gennaio 2014;

che, con decreto depositato il 6 marzo 2014, la Corte d’appello di Caltanissetta accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi dalla domanda, ritenendo accertata una violazione della durata ragionevole per otto anni, detratta la durata ragionevole di tre anni;

che la Corte d’appello, rilevato che la ricorrente aveva presentato istanza di prelievo solo nel maggio 2011 riteneva che l’indennizzo dovesse essere rapportato al criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo;

che per la cassazione di questo decreto L.T. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 111 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia errato sia nel determinare la durata irragionevole del giudizio presupposto in otto anni anzichè in otto anni e due mesi, sia per avere liquidato un indennizzo di Euro 4.000,00;

che, quanto al secondo profilo, la ricorrente rileva che la Corte d’appello avrebbe dovuto rapportare la liquidazione dell’indennizzo all’intera durata del giudizio presupposto e liquidare quindi un indennizzo di Euro 5.025,00;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dolendosi della disposta parziale compensazione, in assenza di ragioni eccezionali idonee a giustificarla;

che il primo profilo del primo motivo è infondato;

che, invero, la Corte d’appello ha correttamente detratto dalla durata complessiva del giudizio presupposto la durata ragionevole del primo grado di giudizio, mentre la censura concernente il mancato riconoscimento della ulteriore irragionevole durata di due mesi introduce un elemento di per sè inidoneo ad incidere sulla attitudine del compenso complessivamente liquidato ad indennizzare il pregiudizio sofferto, tenuto anche conto del fatto, valorizzato dalla Corte d’appello, che la ricorrente ha depositato istanza di prelievo circa dieci anni dopo l’inizio del giudizio;

che è infondato anche il secondo profilo del primo motivo, atteso che, da un lato, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010); con la precisazione che, di recente, questa Corte ha affermato che, per i giudizi amministrativi, il criterio di 500,00 Euro per anno costituisce l’adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificità del caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell’oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti (Cass. n. 20617 del 2014);

che, d’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che “la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), sicchè deve dichiararsi manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo” (Cass. n. 23844 del 2007);

che con successive pronunce si è dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali;

che il secondo motivo è fondato;

che, invero, il rilevante scostamento rispetto alla somma richiesta, dalla Corte d’appello posto a fondamento della disposta compensazione parziale delle spese, non è in realtà sussistente, atteso che la ricorrente, sia pure in via subordinata, aveva chiesto al giudice di determinare l’indennizzo e che la riduzione operata dal giudice è riferibile alla scelta del criterio di liquidazione dell’indennizzo, piuttosto che alla non fondatezza della pretesa, sia pure in parte;

che, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi a determinare le spese del giudizio di merito in Euro 564,00 per compensi, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 120 del 2014, e applicata la riduzione dei compensi stessi nella misura del 50%;

che il Ministero dell’economia e delle finanze deve essere quindi condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 564,00, oltre accessori di legge;

che quanto alle spese del giudizio di cassazione, il limitatissimo accoglimento del ricorso ne giustifica la integrale compensazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 564,00, oltre agli accessori di legge; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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