Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7082-2020 proposto da:

I.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHISIMAIO 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6246/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/10/2019 R.G.N. 4674/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Dott.ssa PAGETTA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione di I.M.A., cittadino del Bangladesh, avverso la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.M.A. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7 “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, censurando la sentenza impugnata per avere ignorato o comunque sottovalutato la minaccia cui esso ricorrente era stato esposto e pericolo di Atti persecutori nei propri confronti;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 censurando la mancata attivazione da parte del giudice di secondo grado dei poteri istruttorii di ufficio in violazione del dovere di cooperazione istruttoria;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dolendosi della mancata valutazione comparativa di tutti gli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità in relazione alla sua vicenda personale;

4. in via preliminare deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, essendo la delega stata conferita per la rappresentanza e l’assistenza “nella presente procedura di ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno /Commissione Territoriale ed in qualsiasi sua ulteriore fase, anche di riassunzione precetto, esecuzione forzata concedendo tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi inca sua, transigere, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo che esecutivo,…”;

4.1. invero, la mancata specifica identificazione del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, considerata unitamente alla incompatibilità con il giudizio di cassazione del tenore delle espressioni utilizzate nell’ambito del mandato difensivo, espressioni che evocano attività proprie di altri giudizi (es. chiamata in causa di un terzo, intervento in ogni giudizio sia cognitivo che esecutivo) non consente di riferire la procura rilasciata, al ricorso per cassazione avverso il provvedimento che risulta con esso formalmente impugnato;

4.2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura – principalmente a garanzia della stessa parte che la ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore; la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del conferente il mandato difensivo apposta in calce alla procura speciale (v., tra le altre, per tutte Cass. n. 25447/2020, Cass. n. 9173/2003);

5. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

6. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SS.UU. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del procuratore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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