Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 25/01/2019), n.2171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 24350 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

PI.MA. FIBRE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marcheselli e

Raimondo Fulcheri per procura speciale a margine del ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi, n. 29,

presso lo studio dell’Avv. Marina Milli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 85/23/2012,

depositata il giorno 14 marzo 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre

2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso un atto di irrogazione delle sanzioni nei confronti della contribuente per importazione di merce avente origine diversa da quella dichiarata, essendo stato accertato che il certificato di origine, attestante la provenienza della merce, era stato rilasciato sulla base di false indicazioni fornite dall’esportatore; avverso il suddetto atto impositivo aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello l’Agenzia delle dogane;

la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che la previsione di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, (di seguito: TULD), trovava applicazione anche nel caso in cui era accertata la falsità del certificato di origine;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte la contribuente affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente la ricorrente ha eccepito l’avvenuta formazione del giudicato esterno di cui alla sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.88/28/2010, depositata in data 19 novembre 2010, non impugnata, con cui, relativamente al ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento per maggiori dazi e Iva relativi alla medesima importazione, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto violato il principio del contraddittorio preventivo;

il motivo è inammissibile;

dall’esame della documentazione prodotta si evince che parte ricorrente ha prodotto copia della sentenza sopra indicata con riportata unicamente l’attestazione della segreteria recante la formula: “Per la presente sentenza non risulta allo stato richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c. “; tale dicitura non può costituire attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, atteso che l’art. 124, disp. att., c.p.c., prevede espressamente che “A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui all’art. 395 del codice, nn. 4 e 5. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice”;

questa Corte (Cass. civ. Sez. Sesta 18 aprile 2017, n. 9746), sul punto, ha ribadito il principio secondo cui “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124, disp. att., c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere nè che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza” (cass. civ. Sez. Terza, 29 agosto 2013, n. 19883);

non può quindi ritenersi che sia stata offerta la prova del passaggio in giudicato della sentenza, il che induce alla non valorizzabilità in questa sede della medesima;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del TULD, art. 303 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, nonchè ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., per contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia;

in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che il TULD, art. 303, nel prevedere che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le dichiarazioni relative alla qualità, quantità e valore delle merci destinate alla importazione definitiva non corrispondono all’accertamento, possa trovare applicazione anche in caso di falsità del certificato di importazione;

secondo parte ricorrente, la previsione in esame si limita a sanzionare solo la non corrispondenza al vero della qualità, quantità e valore della merce, sicchè l’applicazione anche all’ipotesi in esame, in cui la pretesa si è fondata sulla falsità del certificato d’origine, comporterebbe una inammissibile applicazione analogica della medesima e la violazione del principio, interno e internazionale, di legalità delle sanzioni tributarie; inoltre, la stessa evidenzia che la nozione di origine della merce ha significato diverso da quello di qualità delle medesime, sicchè non può, in via interpretativa, il primo essere ricondotto all’interno del secondo, anche tenuto conto del fatto che, a livello di normativa doganale, i due termini sono considerati in modo distinto e autonomo, sia sul piano logico giuridico che sistematico normativo, per cui non potrebbe essere utilizzata una interpretazione della nozione di qualità della merce desumibile dal codice civile, stante, appunto, l’autonomia del termine nell’ambito della normativa doganale che lo configura con caratteri di specialità;

il motivo è infondato;

va osservato, in primo luogo, che parte ricorrente, seppure ha rubricato il presente motivo di ricorso anche in relazione al vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha precisato nel contesto del medesimo motivo di volere limitare la censura alla sola violazione di legge, sicchè entro questi limiti deve procedersi all’esame del presente motivo;

circa la questione in esame, questa Corte ha affermato che “i termini adoperati dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303,comma 1, (qualità, quantità, valore) costituiscono una esemplificazione dell’elemento oggettivo destinato all’importazione e specificamente considerato ai fini del pagamento del dazio e sottointendono la relazione di necessaria corrispondenza sostanziale che deve sussistere tra l’oggetto della dichiarazione doganale e l’oggetto dell’accertamento; poichè nel concetto di “qualità” di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, vi rientra anche l’origine (o la provenienza), in quanto elemento sintomatico delle specificità del prodotto”; si è, in particolare precisato che il TULD, art. 303, comma 1, “punisce anche la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci, poichè l’origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall’interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria” (Cass. civ. Sez. Quinta, 21 aprile 2017, n. 10118; Cass. Cass. civ., Sez. Quinta, 20 gennaio 2017, n. 1541; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13489; Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 14030; Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 14042; Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3467; Cass. civ., 29 luglio 2016, n. 15872);

tale soluzione, del resto, è coerente con gli orientamenti della Corte di Giustizia, secondo la quale nella materia doganale “la finalità del controllo a posteriori è di verificare l’esattezza dell’origine indicata nel certificato”, che costituisce elemento costitutivo del diritto (sentenza 15 dicembre 2011, in C-409/10, p. 43 e ss.; sentenza 9 marzo 2006, in C-293/04, p. 32);

in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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