Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2171 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2171 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 8712-2013 proposto da:
DE LEONARDO MARIA (DNLMRA57P66L049j), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio
dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA MARAGLINO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
AUSL TA/1;
– intimata avverso la sentenza n. 343/2012 della CORTE D’APPELLO di
LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO – dell’11/7/2012,
depositata il 20/7/2014 2’4 loq

)0.2.1g
274

Data pubblicazione: 05/02/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
4/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:

dell’Azienda U.S.L. 1 di Taranto per il pagamento di somme a titolo di
rivalutazione annuale sulla indennità integrativa speciale che compone
l’indennizzo corrisposto ai sensi della legge n. 210 del 1992. In seguito
ad opposizione dell’Azienda il Tribunale di Taranto revocava il decreto
ritenendo la <> dell’ingiunta, per
essere tale legittimazione sussistente in capo al Ministero della Salute. La
Corte di Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto – ha confermato la
pronuncia di primo grado. Ha respinto l’eccezione di giudicato esterno
formulata dall’appellante in relazione ad altro giudizio intercorso tra le
stesse parti al cui esito la AUSL di Taranto è stata condannata al
pagamento di somme per altri periodi di rivalutazione dell’indennizzo
erogato ai sensi della legge n. 210 del 1992. Nel respingere l’appello la
Corte di merito ha ritenuto l’eccezione di giudicato esterno tardiva e,
comunque, infondata.
Di tale sentenza Maria De Leonardo domanda la cassazione per tre
motivi.
L’Azienda USL Ta/1 è rimasta intimata.
Con il primo motivo di ricorso, l’istante denuncia il vizio di
violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. dv., in relazione all’art. 2909 cod. civ.. La Corte territoriale
avrebbe errato a ritenere tardiva e, comunque, infondata l’eccezione di
giudicato esterno in relazione alla precedente sentenza pronunciata tra le
stesse parti dal Tribunale di Taranto. Secondo l’assunto della ricorrente

Ric. 2013 n. 08712 sez. ML – ud. 04-12-2014
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“Maria De Leonardo ottenne decreto ingiuntivo nei confronti

tale sentenza che, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, ha
condannato l’AUSL di Taranto al pagamento di somme in suo favore a
titolo di rivalutazione dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 avrebbe
definitivamente statuito, con il vincolo del giudicato che spiegherebbe i

Azienda in relazione al medesimo rapporto sostanziale di durata.
Con il secondo mezzo di gravame si denuncia omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
in quanto il giudice d’appello non avrebbe statuito sul se la rivalutazione
debba limitarsi all’indennizzo propriamente detto o se debba estendersi
anche all’indennità integrativa speciale.
Infine la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe
omesso ogni valutazione sulla natura assistenziale dell’indennità
integrativa speciale in controversia, da cui deriverebbe la durata
decennale della prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di giudicato esterno
formulata dall’appellante sulla base di un duplice argomento, ciascuno
costituente autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la motivazione
del rigetto.
Per i giudici di appello innanzitutto l’eccezione era preclusa dalla
circostanza che il giudicato si era formato in pendenza del giudizio di
primo grado, senza essere sollevata tempestivamente in quella sede. In
ogni caso l’eccezione era da ritenersi infondata poiché il precedente
giudizio presentava una diversità di petihm, afferendo a periodi diversi, e
perché la questione della legittimazione passiva non aveva formato
oggetto di specifica statuizione.
L’attuale parte ricorrente critica entrambe le argomentazioni spese

dalla Corte territoriale.
Ric. 2013 n. 08712 sez. ML – ud. 04-12-2014
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suoi effetti anche nel presente giudizio, la legittimazione passiva di detta

In particolare, per il secondo aspetto, lamenta come il giudice del
secondo grado del giudizio de qua abbia potuto ritenere infondata
l’eccezione di giudicato esterno con la motivazione innanzi riportata,
atteso che <>. Invoca a sostegno della cassazione della sentenza impugnata
il principio, sovente espresso dai giudici di legittimità, per il quale, in
tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto
in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di
fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della
statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa
giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e
risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da
quelle che hanno costituito lo scopo ed ilpetitum del primo.
Tuttavia questa Corte ha avuto cura di precisare che <> (Cass. 6 agosto 2009, n. 18041).

Ric. 2013 n. 08712 sez. ML – ud. 04-12-2014
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medesimo rapporto giuridico sostanziale ed erano intesi a tutelare il

Nella pronuncia citata si argomenta che «lo schema del rapporto
tra giudicato e giudizio attuale replica quello della motivazione per
relationem che è legittimo soltanto se la motivazione di riferimento esista
e sia congrua. Altrimenti, così come non è consentito formulare una

(specialmente da parte di questa Corte) una sentenza sulla base di un
precedente giudicato esterno che, pur avendo deciso, nulla ha detto sul
punto stesso>>.
A tale orientamento hanno espressamente aderito altre pronunce
della sezione lavoro di questa Corte.
Si è così deciso che «il provvedimento giurisdizionale di merito,
anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi
aventi ad ometto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso
non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che
ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia
formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante
condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il
debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al
periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita
motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive>> – Cass. 25
novembre 2010, n. 23918; conforme Cass. 7 dicembre 2011, n. 26293 -.
Orbene, come si rileva dalla stessa sentenza della Corte territoriale e
comunque dal consentito esame diretto (v. Cass. SS.UU. n. 226 del
2001) della sentenza del Tribunale di Taranto, che, secondo l’assunto
della ricorrente, dovrebbe spiegare ab externo la sua efficacia preclusiva
anche nella presente controversia, risulta non esservi traccia di
motivazione circa la discussa questione della legittimazione passiva nelle

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motivazione per relationem, non si può motivare in punto di diritto

azioni aventi ad oggetto l’erogazione dei benefici previsti dalla legge n.
210 del 1992.
Detta sentenza affronta esclusivamente il diverso aspetto della
rivalutabilità dell’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da

questione è totalmente priva di supporto argomentativo in ordine alla
identificazione della titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio
dedotto in giudizio.
Nessun accertamento risulta compiuto su tale punto, né viene
offerta alcuna spiegazione della scelta solo implicitamente adottata.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, la
precedente sentenza intervenuta tra le stesse parti non può spiegare
effetti su di una questione non esaminata, andando oltre i confini della
specifica fattispecie, tanto più in un rapporto di durata, fermo restando
il giudicato diretto su altro periodo.
Sarebbe decisamente incongruo che l’Azienda U.S.L. di Taranto, che
non ha impugnato la precedente decisione di primo grado, magari per
comprensibili ragioni legate ad una valutazione di costi certi e di benefici
eventuali di una impugnazione in un periodo di oscillazioni
giurisprudenziali sulla individuazione del contraddittore e sulla
rivalutabilità dell’indennizzo nelle domande proposte ex lese n. 210 del
1992, possa dirsi vincolata sine die al pagamento di un debito altrui, per di
più in ragione di una sentenza passata in giudicato che non ha in alcun
modo affrontato la questione della legittimazione passiva dell’Azienda
(si veda, in termini, la recente Cass. 2 aprile 2014, n. 7682).
Poiché dal mancato accoglimento del primo motivo di
impugnazione discende la conferma che l’Azienda U.S.L. di Taranto
non è debitrice per il periodo dedotto nel presente giudizio, il secondo
ed il terzo mezzo di gravame restano assorbiti, in quanto la loro
Ric. 2013 n. 08712 sez. MI – ud. 04-12-2014
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epatiti post-trasfusionali. Sicché può ben dirsi che la pronuncia in

valutazione presupporrebbe la titolarità del debito in capo alla Azienda
convenuta.
Conclusivamente si propone il rigetto del proposto ricorso, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. dv.”.

considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Nulla, infine, è dovuto per le spese di giudizio, essendo la AUSL
TA/1 rimasta solo intimata.
5 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero,
in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n.
22035/2014).

kic. 2013 n. 08712 sez. ML
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ud. 04-12-2014

2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014
Il Presidente

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

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