Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21709 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8902/2016 proposto da:

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC COOP A.R.L., in persona dei procuratori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 39, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANO FANELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA COLOMBO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNA MATTAINI NOVATI;

– controricorrente –

avverso il decreto 3139/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato

il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

La BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Alessandria n. 3139/2016 depositato il 4 marzo 2016, che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c..

Il FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “omesso esame di un fatto decisivo relativamente al provvedimento impugnato con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1993, artt. 38 e 39, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. ed art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’erroneità del decreto impugnato per non aver ritenuto applicabile ai mutui oggetto di causa la speciale disciplina del mutuo fondiario prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, che avrebbe consentito l’ammissione al passivo dei crediti vantati dalla ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2901 c.c. e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove avrebbe frettolosamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’astratta revocabilità delle somme erogate dalla banca.

Il Fallimento conclude per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa impugnazione.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, consistono in una critica alla motivazione resa dal Tribunale nel decreto impugnato in punto di sussistenza delle condizioni per l’astratta revocabilità delle erogazioni di denaro effettuate dall’odierna ricorrente in favore della società poi fallita, in quanto dissimulanti lo scopo di rientrare dalle esposizioni nei confronti della banca stessa, in una situazione di acclarata consapevolezza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

In particolare il primo motivo è inammissibile perchè non indica quale siano i fatti principali o secondari (da intendersi comunque quali specifici fatti storici), discussi tra le parti, la cui omessa disamina sarebbe stata

fondamentale per l’erroneità del decreto, così violando il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo motivo, pur formalmente rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e apparentemente denunciante un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in realtà censura anch’esso la intrinseca ragionevolezza della motivazione adottata dal Tribunale, così da dover esser parimenti qualificato come deducente un vizio di motivazione, e quindi dichiarato inammissibile perchè analogamente difforme dal canone introdotto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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