Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21708 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 27/10/2016), n.21708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20695/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA GIANNICO e MAURO RICCI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 981/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/06/2010, R.G. N. 998/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale GIUSEPPINA

GIANNICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 981/2010, depositata il 16.6.2010, la Corte d’Appello di Messina respingeva l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda di G.G. e dichiarato l’illegittimità della sospensione dell’assegno di invalidità, riconosciutogli l'(OMISSIS) e sospeso a seguito di visita di revisione con nota del (OMISSIS); condannando quindi l’INPS al pagamento dei ratei maturati fino al (OMISSIS). A sostegno del decisum la Corte territoriale ha affermato che la facoltà di revisione non fosse discrezionalmente esercitabile dall’INPS prima del periodo di un triennio previsto dalla legge, stante l’esigenza di evitare il proliferare di un inutile contenzioso e di attribuire un minimo di stabilità alle situazioni accertate in sede amministrativa o giudiziale.

Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione della l. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., artt. 1 e 9), in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la legge non prevede che il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità debba avere necessariamente una durata minima di tre o addirittura di nove anni, senza che sia possibile per l’ente erogante procedere alle operazioni di revisione prima di tale periodo.

2. Il ricorso è fondato. La L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 7, prevede che l’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta. Il comma 8 stabilisce poi che dopo tre riconoscimenti l’assegno sia confermato automaticamente (fatto salvo il potere di revisione di cui all’art. 9).

L’art. 9, intitolato revisione dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone che il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti artt. 1, 2 e 6, comma 1, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. La legge regola dunque, da una parte, la durata dell’assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda; e prevede, dall’altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all’INPS che prescinde dalla durata dell’assegno e che è attivabile discrezionalmente dall’Istituto (“può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”), anche prima della scadenza del periodo triennale di durata della prestazione.

4. Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell’Istituto,nè raccorda lo stesso potere alla durata della prestazione. Sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce dell’ordinamento. I trattamenti previdenziali correlati all’esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Nè, data l’indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c’è spazio per la tutela dell’affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario, come invece affermato dalla Corte di merito.

4. In base alle considerazioni sin qui svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria; condanna G.G. alla rifusione delle spese che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 1100 di cui Euro 1000 per compensi professionali, in Euro 900 per il giudizio di secondo grado di cui Euro 800 per compensi professionali ed in Euro 1600 per il giudizio di legittimità, di cui Euro 1500 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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