Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21708 del 26/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21708 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROCCO EDOARDO

Elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, nello studio dell’avv. Lidia Mandrà; rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Baldassini, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
intimato

Lg
1

Data pubblicazione: 26/10/2015

t
I

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 282, depositata in data 25 marzo 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubbli-

Pietro Campanile;
sentito per il ricorrente l’avv. Mariarita Tollis,
munita di delega;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso.
Svolgimento del processo

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Salerno, pronunciando
sull’opposizione alla stima proposta dal sig.
Edoardo Rocco nei confronti del Comune di Mercato
San Severino in relazione alle indennità di occupazione temporanea e di espropriazione di un’area di
complessivi mq 1939, ubicata in località Curteri e
sottoposta a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione del Piano per gli insediamenti
produttivi approvato dalla Regione Campania con delibere n. 97 del 1971, n. 822 del 1972 e n. 3 del
1973, ha determinato in euro 110.377 l’indennità di
esproprio e in euro 9.219 quella di occupazione,

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ca udienza del 7 maggio 2015 dal Consigliere dott.

ordinandone il versamento, al netto delle somme già
corrisposte, presso la Cassa Depositi e Prestiti.
1.1 – A tale determinazione la Corte territoriale è

terreni, aderendo alle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio, il quale, utilizzando sia il metodo comparativo che quello analitico ricostruttivo, e operando una media tra detti risultati, aveva indicato un valore unitario di euro 69 al mq.
1.2 – La Corte territoriale, valutata criticamente
la tesi del Rocco secondo cui avrebbe dovuto tenersi conto dei prezzi fissati dal Comune per la vendita dei lotti, ritenuta inidonea in quanto comprensiva dei costi di urbanizzazione e di acquisìzione delle aree destinate a servizi, strade e parcheggi, ha poi ritenuto applicabili tanto la decurtazione del 25 per cento, dovendosi considerare
l’espropriazione dei terreni nell’ambito del Piano
per gli insediamenti produttivi finalizzata alla
realizzazione di una riforma economico-sociale,
quanto la maggiorazione del 10 per cento, per essere l’offerta risultata inferiore agli otto decimi
della somma ritenuta congrua, in applicazione
dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dalla 1. n. 244 del 2007.

3

pervenuta, sulla base della natura edificabile di

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il Rocco
propone ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, contenente, per altro, rinuncia

Motivi della decisione

2 – Preliminarmente deve darsi atto della validità
della rinuncia ai primi quattro motivi di ricorso,
espressamente effettuata con memoria del 20 aprile
2015. In proposito deve richiamarsi il costante
orientamento di questa Corte secondo cui, a differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la
rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige
un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale
del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno
svuotamento sostanziale dell’impugnazione, attuato
mediante un aggiramento della disciplina di cui
all’art. 390 cod. proc. civ. (che richiede non solo
il consenso “attivo” della parte, ma anche l’acquiescenza della controparte), bensì una gestione
pienamente discrezionale dell’impugnazione, dovuta
a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricor-

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ai primi quattro motivi di ricorso.

~•11111~1MM

so e la sua discussione in udienza pubblica (Cass.,
15 maggio 2006, n. 11154; Cass., 23 ottobre 2003,
n. 15962).

violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001,
dell’art. 117 Cost. e dell’art. l del protocollo
aggiunto alla Cedu, il Rocco deduce l’erronea applicazione della decurtazione dell’indennizzo nella
misura del 25 per cento, é fondato.
3.1 – Secondo il costante orientamento di questa
Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui
all’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto
1992, n. 359 ed all’art. 37, commi l e 2, del
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale,
lo “jus superveniens” costituito dall’art. 2, comma
89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244
si applica retroattivamente per i soli procedimenti
espropriativi in corso, e non anche per i giudizi
in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n.
5265). Per le medesime ragioni non può trovare applicazione il meccanismo che prevede l’aumento del
10 per cento dell’indennità; né può essersi formato

3 – Il quinto motivo, con il quale, denunciando la

t

il giudicato sull’applicazione (necessariamente
complessiva) di una norma della quale la stessa
parte ricorrente, sia pure sotto altro profilo, ha

3.2 – A prescindere da tale rilievo di diritto intertemporale, va in ogni caso ribadito che, affinché sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai
fini della determinazione dell’indennità, esso deve riguardare l’intera collettività o parti di essa
geograficamente o socialmente predeterminate ed es:

sere, quindi, attuato in forza di una previsione
normativa che in tal senso lo definisca (Cass., 23
febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100, relativa
a terreno inserito in zona P.i.p.).
3.3 – Pertanto la decisione impugnata va cassata in
relazione all’accoglimento del ricorso incidentale.
Ricorrono, per altro, i presupposti, non essendo
necessario procedere ad ulteriori acquisizioni, per
la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384
cod. proc. civ., nel senso della determinazione
dell’indennità di espropriazione in euro 133.791 e
di occupazione in euro 11.174,60, così come com-

l

contestato la predicabilità.

…m .Se..me.Jw.

plessivamente

e

correttamente

specificate

nell’impugnata decisione.
4 – Le spese processuali del giudizio di merito e
del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina l’indennità espropriazione in euro
133.791 e quella di occupazione in euro 11.174,60
e ne ordina il deposito, al netto di quanto già
versato, presso la cassa Depositi e Prestiti, con
gli interessi legali, quanto all’indennità di occupazione temporanea, dalla scadenza di ogni annualità di occupazione. Condanna il Comune di Mercato
San Severino al pagamento delle spese processuali
relative al giudizio davanti alla Corte di appello,
liquidate in euro 120,00 per spese, euro 1.500,00
per diritti ed euro 2.000,00 per onorari; oltre a
quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezine c vile, il 7 maggi 2015

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