Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21708 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 26/08/2019), n.21708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22194-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI;

– ricorrente –

e contro

BOCCHIO SCAVI SRL, NAUTICA ROLLY SPORT SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 278/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. conveniva in giudizio Nautica Rolly Sport srl e Bocchio Scavi srl, al fine di accertare la sua proprietà per titolo e intervenuta usucapione di una parte di terreno costituito da una capezzagna insistente sui mappali: (OMISSIS), catastalmente intestato alla Nautica Rolly, e (OMISSIS), catastalmente intestati alla Fratelli Bocchio.

2. Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Sab, accoglieva la domanda attrice ritenendo che, a seguito dell’istruttoria esperita, risultava che la porzione di terreni costituita da una capezzagna posta tra le due distinte proprietà era stata sempre posseduta dal Merici e, in ogni caso, mai acquistata dai convenuti, così risultando dai rispettivi atti di acquisto.

3. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello le società convenute.

4. La Corte d’Appello di Brescia accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza, rigettava le domande di M.A.. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la domanda originaria del M. dovesse intendersi come di acquisto per usucapione e, in relazione a tale domanda, non si era raggiunta una sufficiente prova del possesso utile ad usucapire.

Sotto il profilo del titolo, infatti, l’attore non aveva fatto riferimento ad alcuno specifico atto di provenienza rispetto alla sua pretesa titolarità del diritto di proprietà, mentre i convenuti avevano prodotto il loro atto di acquisto. Inoltre, le porzioni del fondo di cui si controverteva erano catastalmente intestate alle società convenute che le avevano acquistate quali parti di un fondo proveniente da un unico originario proprietario con atto di acquisto in data, rispettivamente, 17 novembre 1986 e 7 giugno 1990.

Quanto al possesso utile ad usucapire le testimonianze acquisite nel corso dell’istruttoria non erano sufficienti a fornire la prova del possesso continuo ed esclusivo e dell’animus possidendi, essendo dichiarazioni meramente descrittive dello stato dei luoghi.

4. M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

5. Le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte d’Appello non ha considerato l’esistenza del muro sul confine, così come risultante anche dal contratto di compravendita “Seretti”, nonchè come desumibile dalle copiose fotografie in atti.

Il motivo si fonda sul presunto omesso esame circa l’ubicazione dell’originale recinzione della linea di confine tra le proprietà, come risultante dalle fotografie e dal contratto di compravendita “Seretti” nel quale si affermava che il terreno veniva ceduto nello stato di fatto e di possesso esistente, comprese la recinzione esistente verso la proprietà M., sul lato nord, costituita da un muretto.

Tale situazione dei luoghi era confermata anche da quanto rappresentato nelle fotografie prodotte. Dunque, la Corte d’Appello aveva omesso di valutare la corretta applicazione del confine come descritto negli atti di acquisto e confermato da quanto rappresentato nelle suddette fotografie.

Dunque, a causa dell’omesso esame dell’esistenza del muretto di confine, la Corte d’Appello aveva erroneamente escluso che la domanda svolta dal M. fosse diretta all’accertamento della proprietà per titolo, sostenendo l’inconciliabilità di tale domanda rispetto alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione. Infatti, le due domande possono essere proposte cumulativamente e, infatti, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto provata l’inclusione dello stradello nel fondo di proprietà M., affermando la titolarità del diritto di proprietà in capo a quest’ultimo e giudicando intervenuta anche la prova del possesso ultraventennale.

1.2 Il motivo è infondato.

Deve premettersi che la sentenza impugnata ha affermato che la domanda originaria doveva intendersi come diretta all’accertamento dell’usucapione, in quanto l’attore, odierno ricorrente, non aveva prodotto alcun titolo che provasse la sua titolarità del diritto di proprietà sul bene in esame. Secondo il giudice del gravame, la domanda del M., fondata su una pretesa proprietà per titolo, oltre che per usucapione, non era supportata da alcuna prova e tutta la sua difesa riguardava il preteso acquisto per usucapione.

Risulta evidente, pertanto, che, quanto alla qualificazione della domanda e alla delimitazione dell’oggetto del giudizio, la censura relativa all’affermazione circa l’inconciliabilità delle domande di rivendicazione e di usucapione sul medesimo bene non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello ha accertato che la porzione di fondo contesa insisteva su mappali catastalmente intestati ai convenuti, sicchè, ancorchè i loro rispettivi atti di acquisto non contenessero una chiara delineazione dell’ambito delle rispettive proprietà, l’intestazione catastale doveva ritenersi significativa in assenza di altri titoli.

Quanto alla prova del possesso, deve osservarsi che la prova del possesso non può derivare dall’atto di acquisto c.d. “contratto Seretti” e lo stesso ricorrente asserisce che il muro di confine era stato demolito e poi riedificato dalla convenuta Bocchio.

Ne consegue che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo, in quanto, come si è detto, i titoli di acquisto sono stati valutati e il motivo si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Giova ribadire a questo proposito che secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 207 e 253 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la Corte d’Appello avrebbe errato nell’applicazione dell’art. 116 c.p.c., e non avrebbe applicato gli artt. 257 e 253 c.p.c., ritenendo insufficiente la prova, anche a causa della modalità di verbalizzazione delle testimonianze.

Il ricorrente aveva indicato undici testimoni e il Tribunale ne aveva ridotto il numero, ammettendone due su ogni circostanza. Pertanto, non si poteva far ricadere sull’attore il mancato raggiungimento della prova del possesso a causa dell’eseguità e qualità dei testi, come affermato dalla Corte d’Appello.

Inoltre, sulle modalità di verbalizzazione delle circostanze capitolate e confermate con un semplice “è vero” il ricorrente ritiene che non si possa escludere la sussistenza dei fatti affermati e provati in base a tali testimonianze, esclusivamente per il modo in cui la risposta era stata raccolta nel verbale.

2.1 Il secondo motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta che nel corso del giudizio di primo grado aveva chiesto di provare il possesso utile ad usucapire indicando undici testimoni e, a fronte della decisione del Tribunale di riduzione a non più di due testi su ogni circostanza, aveva richiesto più volte di rivedere tale decisione, tuttavia, non risulta che il ricorrente avesse sollecitato alcuna riapertura dell’istruttoria nel corso del processo d’appello, nonostante gli appellanti avessero esplicitamente censurato la sentenza di primo grado che aveva affermato l’intervenuta usucapione ritenendo che le risultanze testimoniali non erano state correttamente valutate dal primo giudice.

La Corte d’Appello, pertanto, dovendo decidere sulla base dell’istruttoria svolta in primo grado ha ritenuto che le situazioni di fatto esposte dai testimoni non integrassero i presupposti e gli elementi caratteristici del possesso utile ad usucapire.

In ogni caso, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. deve richiamarsi il seguente principio di diritto: “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Sez. 6-1, Ord. n. 1229 del 2019).

Quanto alla doglianza relativa alla modalità di verbalizzazione la stessa è infondata in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto che le circostanze indicate nei capitoli di prova rispetto alle quali i testimoni si erano limitati ad affermarne la veridicità mediante la frase “è vero”, fossero meramente descrittive dei luoghi e nulla aggiungessero rispetto alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapire.

Dunque, dalle deposizioni testimoniali non emergeva l’attività che il M. aveva posto in essere tale da rappresentare pacificamente e pubblicamente il suo possesso uti dominus, senza che assumesse alcuna rilevanza la modalità della loro verbalizzazione.

3. Il ricorso è rigettato.

7. Si dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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