Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21708 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8740/2016 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

IZZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3831/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza del 30 settembre 2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione incidentale proposta da C.B. avverso la sentenza con cui il locale Tribunale, su istanza del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., aveva revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del 24 giugno 2011 con cui ella aveva costituito) in fondo patrimoniale l’immobile sito in (OMISSIS), di cui era comproprietaria al 50% con D.V.E., coniuge in regime di separazione dei beni.

Averso tale provvedimento C.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, mentre gli intimati, Fallimento e Russo, non hanno spiegato difese.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100,112,132 c.p.c., nonchè degli artt. 167,170 e 2901 c.c., nonchè difetto di motivazione, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, censurandosi la sentenza impugnata per aver omesso di dichiarare l’estraneità della ricorrente alla lite, atteso che la sua evocazione in giudizio era stata determinata solo dalla necessità di notiziaria dell’eventuale esito sul bene in comproprietà con il marito, essendo ella tuttavia del tutto estranea alle ragioni che avevano generato il credito del fallimento nei confronti del D.V., legate infatti alla carica di sindaco da quest’ultimo ricoperto nella società ancora in bonis e oggetto di altra controversia ai sensi della L. Fall., art. 146, proposta dalla stessa curatela.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90,91 e 92 c.p.c., anche in relazione agli D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 8 e 13 e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.pc.., nn. 3 e 5 c.p.c., censurandosi la condanna alle spese cui la ricorrente era stata assoggettata in entrambi i giudizi di merito.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso, per la parte in cui lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme richiamate in rubrica, è infondato avendo questa Corte già condivisibilmente affermato che, in tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l’atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21494).

A tanto consegue che la partecipazione della odierna ricorrente al giudizio è da considerarsi necessaria e che, contrariamente a quanto ribadito dalla stessa ricorrente in memoria, la revocatoria introdotta dal Fallimento ha attinto l’atto di costituzione del bene in discorso in fondo patrimoniale nel suo complesso, rendendolo come tale inefficace, quantunque i creditori del coniuge della C. non abbiano, evidentemente, legittimazione ad agire nei confronti di lei.

La parte di motivo in cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione va dichiarata inammissibile non esplicitandosi nella censura le ragioni che conforterebbero tali deduzioni con riferimento ai canoni previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato per la parte in cui lamenta una violazione di legge, atteso che in tema di spese processuali il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 19 giugno 2013, n. 15.317), ipotesi estranea al caso di specie ove la ricorrente è il soccombente, mentre deve considerarsi inammissibile nella parte in cui deduce un vizio di motivazione, non risultando conforme al dettato del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nulla per le spese.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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