Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21708 del 14/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21708 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 2546-2013 proposto da:
SEVASTA CARMELA SVSCML41S46G273M, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. CARMELO AMATA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 14/10/2014

- controricorrente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

intimato

MESSINA del 10.5.2012, depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina Pulli che si riporta
agli scritti.

Ric. 2013 n. 02546 sez. ML – ud. 15-07-2014
-2-

avverso la sentenza n. 914/2012 della CORTE D’APPELLO di

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 luglio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 maggio 2012,

domanda proposta da Sevasta Carmela intesa al riconoscimento del diritto
alla indennità di accompagnamento.
La Corte, all’esito dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica
d’ufficio, rilevava pur essendo l’appellante invalida al 100% tuttavia non
abbisognava dell’assistenza continua per il compimento degli atti del vivere
quotidiano in quanto deambulava autonomamente ed era orientata nel
tempo e dello spazio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Sevasta affidato ad
un unico motivo.
Resiste l’INPS con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e
delle Finanze è rimasto intimato.
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in quanto la Corte di merito aveva
acriticamente accettato le conclusioni della CTU rinnovata in appello
senza esaminare i rilievi critici mossi a detto elaborato peritale nelle note
depositate in data 27.4 2012 in cui veniva evidenziato che la Sevasta era
cieca parziale con un residuo visivo di 1/50 OS e visus spento OD,
menomazioni queste che la rendevano abbisognevole di assistenza
continua. Ed infatti nella impugnata sentenza in modo del tutto apodittico
era stato affermato che “a fronte del doppio conforme giudizio espresso
dal CTU, risultano ingiustificate le note critiche alla CTU depositate
dall’appellante.”.
Il ricorso è infondato.
i

confermava la decisione del Tribunale di Patti che aveva rigettato la

Preliminarmente va rilevato che non ricorrono ragioni inammissibilità
evidenziate dall’INPS in quanto il motivo è autosufficiente essendo state
riportate le osservazione del consulente di parte pretermesse dal
giudicante.
Ciò detto vale evidenziare che la CTU disposta in secondo grado a seguito

dopo aver riscontrato che la Sevasta era affetta da “corioretinosi miopica
OD motu manu e OS 1/50 in donna di anni 70 con spondiloartrosi cervicodorsolombare e sindrome ansioso depressiva grave” ha ritenuto che tale
quadro morboso, seppure invalidante al 100%, non era di gravità tale da
renderla incapace di compiere autonomamente gli atti del vivere
quotidiano visto che la predetta era in grado deambulare autonomamente
e si presentava orientata nel tempo e nello spazio.
Orbene, è evidente che il consulente d’ufficio ha valutato le patologie da
cui era affetta la perizianda così come risulta che la Corte di merito, sia
pure con una motivazione sintetica, ha ritenuto che le censure mosse alla
CTU rinnovata in appello non fossero giustificate.
Non ricorre, dunque, il lamentato vizio di motivazione.
Peraltro, è il caso di ricordare il costante insegnamento di questa S.C.
secondo cui , in materia di invalidità, il difetto di motivazione,
denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di
palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali,
secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di
una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta
costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo
logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del
convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass.

2

delle censure mosse all’elaborato peritale espletato innanzi al Tribunale,

n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del
12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del
29/04/2009).
Orbene, con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali
alla CTU, cui il giudice si è adeguato, che si concretino in deviazioni dalle

manifestamente illogiche o scientificamente errate, ma vengono effettuate
solo osservazioni concernenti il merito di causa, non deducibili innanzi a
questa S.C..
Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ..”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata
relazione e, quindi, rigetta il ricorso.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio ricorrendo le
condizioni per l’esonero dalle stesse previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c.,
nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L.
30/9/2003 n. 269 conv. in L. 24/11/2003 n. 326, applicabile ratione
temporis alla controversia in esame.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014
esidente

nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni

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