Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21707 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 27/10/2016), n.21707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21119/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI e ALESSANDRO RICCIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.S.M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio

dell’avvocato LAURA NISSOLINO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO CARLO OSVALDO ZACCONI e MATTEO

PARRAVICINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/04/2010, R.G.N. 783/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito l’Avvocato LAURA NISSOLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di I.S.M.R. volta ad ottenere la pensione indiretta R.D. n. 636 del 1939, ex art. 13, a seguito del decesso della propria madre, dall'(OMISSIS) fino al compimento del 26anno di età, avvenuto il (OMISSIS).

La Corte ha esposto, con riferimento al requisito della vivenza a carico richiesto dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, che era pacifica la circostanza della convivenza del ricorrente con la propria madre e dell’inesistenza di altri soggetti che provvedessero ai bisogni della famiglia e che l’apporto economico della madre, il cui reddito ammontava ad oltre Lire 3.000.000, avesse carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio iscritto ad un corso universitario.

Con riferimento all’ulteriore requisito richiesto dalla norma della mancata prestazione di lavoro retribuito la Corte ha rilevato che dal 2/12/2000 l’impegno lavorativo del ricorrente si era ridotto a 18 settimanali prestate per tre giorni percependo una retribuzione di Lire 897.287 lorde che era diventata nel tempo di circa Euro 500,00 netti.

La Corte d’appello, quindi, richiamati i principi espressi nella pronuncia n. 42 del 1999 della Corte costituzionale, ha affermato che la percezione di un modesto reddito da parte del ricorrente non gli faceva perdere la sua prevalente qualifica di studente e che il mancato riconoscimento della pensione indiretta avrebbe pregiudicato quei valori di rango costituzionale, quale il diritto allo studio, richiamati dalla Corte Costituzionale.

Ricorre l’Inps con due motivi, resiste il R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione del R.D. n. 636 del 1939, art. 13, L. n. 903 del 1965, art. 22 e della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, in relazione alla sentenza n. 42 del 1999 della Corte costituzionale. Censura la decisione della Corte che ha ritenuto, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, che il lavoro retribuito prestato dal ricorrente non rientrasse nella previsione di cui all’art. 22 citato.

Deduce che la lettera della legge non lasciava spazio ad interpretazioni estensive non contenendo differenziazioni riguardo al tipo di lavoro, all’entità della prestazione e alla misura del reddito.

Osserva che la decisione della Corte era errata anche alla luce della decisione della Corte costituzionale. Ha rilevato infatti che nella fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale si trattava di una studentessa che prestava lavoro per un solo giorno alla settimana e che invece nella fattispecie il ricorrente prestava lavoro part-time di 24 ore settimanali su sei giorni nell’anno 2000 e 18 ore settimanali distribuite in tre giorni, sabato, domenica e un giorno infrasettimanale, dal 2001 in poi con una retribuzione mensile netta di circa Euro 500/600 mensili. Rileva che nel caso di specie si trattava di una prestazione lavorativa duratura e con adeguata retribuzione.

Con il secondo motivo l’Inps denuncia vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale aveva omesso di indicare quali parametri avesse utilizzato per giungere ad affermare che la somma netta di circa Euro 500 o 600 non fosse idonea a soddisfare le esigenze di vita del giovane. Deduce inoltre che se il reddito percepito fosse stato realmente inidoneo a soddisfare le esigenze di vita il R. avrebbe chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità sin dal decesso della madre avvenuto l'(OMISSIS) mentre egli aveva fatto domanda amministrativa solo in data 14 dicembre 2004 e cioè all’età di 27 anni e a ciclo universitario terminato.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati e la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermato diritto del R. a percepire la pensione di reversibilità.

L’art. 22 citato, il quale disciplina le prestazioni ai superstiti, riconosce, tra l’altro, “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito” il diritto alla percezione della pensione indiretta nel limite di età di 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l’università.

Costituisce un primo requisito per avere diritto alla pensione indiretta che i figli di età superiore ai diciotto anni (studenti o inabili), i genitori, i fratelli e le sorelle siano a carico del lavoratore alla data del decesso. Il requisito non è richiesto per il coniuge, mentre è presunto per i figli minori.

Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, deve essere considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr. ex plurimis, Cass. 1 giugno 2005, n. 11689; id. 14 febbraio 2013, n. 3678).

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere, incombente sul ricorrente, della prova del suddetto fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, a norma dell’art. 2697 c.c.. Ha ritenuto, infatti, che, era pacifica la convivenza anche documentalmente provata, del R. con la propria madre e dell’inesistenza di altri soggetti che provvedessero ai bisogni di famiglia e che l’apporto economico della madre, impiegata presso la CS Cartelli, avesse carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del R.. La questione, inoltre, non ha formato oggetto delle censure proposte dal ricorrente.

Le censure dell’Istituto riguardano, invece, la decisione della Corte territorialef nella parte in cui ha escluso che la modesta prestazione lavorativa del R. caratterizzata dal ridotto numero di ore settimanali, concentrate nelle ore serali e nei giorni di sabato e domenica modalità compatibili con l’attività di studente del ricorrente e con una retribuzione netta di circa Euro 500/6000 mensili nel 2003 – non determinasse la perdita della qualità di studente del R. con conseguente diritto dello stesso alla pensione indiretta.

La decisione della Corte territoriale non è censurabile e risulta conforme al dettato della Corte Costituzionale richiamata in sentenza oltre che adeguatamente motivata.

Con la citata sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa.

Premesso che il giudice “a quo” muoveva dal presupposto erroneo che l’espressione “lavoro retribuito” si riferisse ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi misura, la Corte Costituzionale ha precisato che “alla stregua di una interpretazione della norma che conduca ad una soluzione equilibrata degli interessi in gioco, il riferimento alla prestazione di un indistinto “lavoro retribuito” – quale causa di esclusione della quota di pensione – “non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito assai basso”, ma “solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione”. Pertanto, nel caso in cui svolga una attività di modesto rilievo, per la quale percepisca una remunerazione esigua, l’orfano “non perde la sua prevalente qualifica di studente”; sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio”.

La Corte Costituzionale ha, in definitiva, argomentato che la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli faceva perdere la sua prevalente qualifica di studente con conseguente diritto a mantenere la prestazione pensionistica al fine di escludere ogni lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 Cost..

Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Nella fattispecie in esame la Corte d’appello ha accertato in fatto che il R. aveva un rapporto di lavoro caratterizzato da un ridotto numero di ore concentrate nelle ore serali e nei giorni di sabato e domenica, modalità compatibili con lo studio tanto che si era poi laureato nel 2004/05, e che la retribuzione percepita di circa Euro 500,00 mensili non era idonea a soddisfare le esigenze di vita del R., abitante in una città come (OMISSIS) e tenuto conto delle tasse universitarie.

La decisione della Corte è conforme ai principi fissati dalla Corte Costituzionale e le censure, pur attraverso la formale denuncia della violazione di norme, risultano sostanzialmente intese a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l’Inps a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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