Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21707 del 26/08/2019

Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 26/08/2019), n.21707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10727-2015 proposto da:

COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE ALPINE ITALIANE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UDINE 6, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO LUCERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO ZAMBELLI;

– ricorrente –

contro

G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO AURELIO

SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NERI, che lo

rappresenta e difende difende unitamente all’avvocato ALBERTO

BASSIGNANO;

– controricorrente –

e contro

C.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 792/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

per il rigetto nel resto del gravame;

udito l’Avvocato ZAMBELLI Marco, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NERI Nicola difensore del resistente che ha chiesto

l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.T. chiese ed ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo per la somma capitale di Euro 61.273,81 a carico del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane – CoNaGAI – deducendo d’aver stipulato con detto Ente contratto di cessione temporanea di progetto web, nel cui ambito si collocava l’inadempienza al pagamento del canone annuo pattuito.

Il Collegio convenuto propose opposizione al provvedimento monitorio deducendo che il contratto stipulato con il G. era nullo ovvero annullabile per più ragioni.

Vennero chiamati in causa, a titolo di manleva, ed il Presidente del CoNaGAI, che sottoscrisse il contratto, ed i componenti il consiglio, che deliberarono la stipula relativa,i quali si costituirono e contestarono l’opposizione spiegata dal Collegio. Il Tribunale di Saluzzo adito ebbe a rigettare l’opposizione non riscontrando fondate le prospettazioni fattuali implicanti la dedotta nullità od annullabilità del contratto azionato dal G..

Il Collegio delle Guide Alpine propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino, che, resistendo il G., che pure riproponeva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento già dichiarata inammissibile dal primo Giudice, ed i chiamati in causa, rigettò ambedue gli appelli proposti.

La Corte subalpina ha osservato, con riguardo al gravame principale mosso dal Collegio,come non risultavano concorrere elementi fattuali a sostegno dei dedotti vizi importanti nullità od annullabilità del contratto, posto che alcuna influenza sviluppava al riguardo la sentenza, resa dal Giudice penale di Milano, con riguardo alla stipula del contratto di causa, e come la domanda di risoluzione proposta dal G., soggetto che chiese il decreto ingiuntivo, era tardiva.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane articolato su quattro motivi.

G.T. s’è costituito a contraddire con controricorso,mentre gli altri soggetti evocati ritualmente sono rimasti intimati.

All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. – rigetto ricorso – e dei difensori delle parti, il Collegio adottava decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione esposta dal Collegio ricorrente s’appalesa siccome infondata e va rigettata.

Con il primo mezzo d’impugnazione il CoNaGAI denunzia violazione del D.Lgs. n. 157 del 1995, artt. 2 e 6 con conseguente annullabilità del contratto ex art. 1441 c.c. poichè la Corte subalpina non ebbe a rilevare che il contratto fu stipulato con il G. – all’epoca vicepresidente del Collegio in conflitto d’interessi – senza rispettare la procedura per evidenza pubblica prescritta, in quanto il Collegio era da qualificarsi Ente pubblico non economico,sicchè difettava la sua capacità a contrarre l’obbligazione.

Con la seconda ragione di doglianza il Collegio ricorrente rileva violazione delle citate norme ex D.Lgs. n. 157 del 1995 in relazione a nullità ex art. 1418 c.c., poichè la Corte cisalpina non ebbe a considerare che la stipula del contratto di causa con il vicepresidente G. non fu preceduta dalla prescritta procedura di evidenza pubblica,prevista da disciplina di natura imperativa – questione rilevabile anche ex officio -.

Le due su riassunte censure vanno esaminate congiuntamente poichè afferenti alla medesima questione anche se sotto profili diversi.

E’ dato certo che la questione fondata sulla mancata osservanza della disciplina portata ex D.Lgs. n. 157 del 1995 – che impone la forma dell’evidenza pubblica per l’affido di appalto di servizi da parte di Ente pubblico non economico,quale sicuramente è da ritenere il Collego ricorrente – non venne prospettata nei due gradi di merito.

Parte ricorrente tenta di superare l’inammissibilità della questione per novità in questo giudizio di legittimità lumeggiando come il vizio circa la capacità del Collegio di assumere l’obbligazione fu prospettata già in prime cure, anche se evocando circostanze di fatto diverse, mentre sarebbe stato onere del Giudice comunque rilevare l’inosservanza della disciplina imperativa in tema di contrattazione da parte dell’Ente pubblico non economico.

Ambedue le nuove prospettazioni però si fondano su un dato di fatto che non ha formato oggetto di discussione tra le parti e nemmeno venne esaminato e valutato dai Giudici piemontesi, ossia se lo specifico contratto stipulato tra il G. ed il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane vada qualificato siccome appalto di servizi, fattispecie contrattuale in relazione alla quale risulta dettata la disciplina dell’evidenza pubblica – di natura imperativa – portata ex D.Lgs. n. 157 del 1995 a sensi dell’art. 1.

Questione che implica uno specifico apprezzamento dei dati di fatto in causa al fine della qualificazione del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti, dalla quale solo discende poi l’applicabilità o non della citata normativa imperativa.

Nei gradi di merito,come detto,non risulta esaminata la questione ad iniziativa delle parti, nè che i Giudici piemontesi ebbero,comunque,a qualificare il contratto de quo siccome appalto di servizi.

Difatti in concreto la dedotta nullità od annullabilità del contratto era fondata e sulla prospettazione dell’incapacità statutaria del Presidente di autonomamente stipulare contratti aventi valore superiore ad Euro 5.000,00 ovvero alla concorrenza di condotte lumeggianti dolo od errore.

I Giudici del merito esaminarono dette questioni, accertando che il Presidente non stipulò il contatto di sua iniziativa, bensì quale rappresentate del Collegio regolarmente autorizzato dal Consiglio secondo statuto – sicchè non v’era la dedotta incapacità a contrarre – e che circa i dedotti vizi invalidanti fondati su dolo od errore non v’erano elementi fattuali in atti lumeggianti detti vizi.

Pertanto la questione prospettata nei due primi motivi di ricorso appare novità di questa sede di legittimità implicante non già un mero accertamento giuridico, bensì fattuale – per altro parte resistente contesta specificatamente la possibilità di qualificare il contratto siccome appalto di servizi – dal quale appena consegue l’effetto giuridico – annullabilità o nullità – oggetto dei vizi denunziati,eppertanto inibito in questa sede – Cass. sez. 1 n. 16541/09, Cass. sez. 1 n. 23235/13 -. Con il terzo mezzo d’impugnazione il CoNaGAI denunzia violazione delle norme ex art. 51 c.p.c. e art. 323 c.p. e conseguente annullabilità del contratto ex art. 1441 c.c., posto che il Collegio piemontese non ebbe a rilevare la presenza in atti di adeguata prova documentale che il G. – vice presidente il Collegio Nazionale – non s’astenne dal deliberare l’autorizzazione al Presidente a contrarre con lui.

Anche detta questione appare novità proposta solamente in questa sede di legittimità e per superare tale ostacolo parte impugnante lumeggia come la situazione di conflitto d’interessi del G. era desumibile dalle argomentazioni ed allegazioni fatte dalle parti nei loro scritti difensivi dei gradi di merito.

Tuttavia l’argomento critico sviluppato non supera la consolidata regola iuris,ex art. 1441 c.c., che la ragione dell’annullabilità deve esser specificatamente dedotta dalla parte e non può esser rilevata d’ufficio dal Giudice, tanto meno sotto diverso profilo rispetto a quello prospettato dalla parte, ancorchè enucleabile dagli atti – Cass. sez. 2 n. 117/99, Cass. 3709/1956 -.

Dunque detta censura appare inammissibile per novità in questa sede di legittimità.

Con la quarta doglianza il Collegio ricorrente rileva la violazione del disposto ex art. 295 c.p.c. per non aver la Corte subalpina ritenuto di sospendere il procedimento civile in attesa della definizione del collegato procedimento penale in corso a Milano nei riguardi del G. in ordine alla stipula del contratto di causa, benchè ne ricorressero le condizioni.

La doglianza appare priva di fondamento posto che il Collegio ricorrente individua il collegamento giuridico tra il delitto, per cui è processo a carico del G. avanti il Giudice penale di Milano – abuso d’ufficio – e la pretesa di pagamento azionata dallo stesso in sede civile – Cass. sez. 2 n. 18202/18, Cass. SU n. 13682/10 – nella violazione della disciplina d’ordine pubblico portata nel D.Lgs. n. 175 del 1995 per non aver rispettato l’evidenza pubblica nell’assegnazione del contratto al G. da parte del Collegio quale Ente pubblico non economico.

Tuttavia, come dianzi visto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso,la questione della contrarietà a norma imperativa appare nuova in questa sede ed inammissibile in quanto fondata sull’accertamento, mai effettuato nei gradi di merito, che il contratto oggetto di causa sia da qualificare siccome appalto di servizi,nel qual solo caso trova applicazione la normativa ex D.Lgs. n. 175 del 1995.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del CoNaGAI alla rifusione verso il G. delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Concorrono in capo al Collegio ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Collegio ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del G., che liquida in Euro 3.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Collegio ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2019

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