Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21707 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. II, 20/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9743-2009 proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 217 SC. D, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARINETTI FRANCESCA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G.R., C.G.;
– intimati –
avverso il provvedimento n. Rep. 899/08 del TRIBUNALE di RIETI del
28/10/08, depositato il 30/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che occorre integrare il contraddittorio nei confronti della sig.ra C.G., dato l’esito negativo del tentativo di notifica del ricorso che l’ha riguardata.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra C.G., assegnando all’uopo termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011