Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21707 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4553/2016 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato BRUNO GARLATTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS) e Prefetto di Udine, in

persona del Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 238/2015 del GIUDICE DI PACE di UDINE,

depositata il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con ordinanza n. 238/2015, depositata in data 10 agosto 2015, il Giudice di Pace di Udine ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino cinese H.S. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine in data 12 giugno 2015.

Avverso tale provvedimento H.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Gli intimati Ministero dell’Interno e Prefettura di Udine hanno resistito con controricorso.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso deduce “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” circa un fatto decisivo per il giudizio individuato nella circostanza dell’omesso accertamento della comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso deduce “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” censurando la mancata valutazione della insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente.

Il terzo motivo di ricorso deduce “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 7, art. 13, comma 7, nonchè dell’art. 24 Cost.” per omessa traduzione del decreto di espulsione in una lingua veicolare.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione sono in parte infondati, in parte inammissibili.

Questa Corte, con ordinanza n. 13827 del 2016, pronunciata nei confronti del medesimo ricorrente all’esito di altro precedente giudizio, ha difatti svolto le considerazioni che seguono, le quali vengono qui integralmente ribadite: “E’ pur vero, i fatti, che, come costantemente ribadito da questa Corte, il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare è nullo, anche quando sia stata addotta l’irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’Amministrazione non alleghi ed il giudice ritenga plausibile l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero per l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (fr. Cass. 23 settembre 2015, n. 18749; Cass. 14 luglio 2015, n. 14733; Cass. 8 mago 2012, n. 3676). E’ stato tuttavia precisato che l’obbligo della predetta attestazione viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (Cass. 29 novembre 2010, n. 24170; Cass. 4 luglio 2006, n. 15236; Cass. 11 gennaio 2006, n. 273). Nella specie, la prova di tale conoscenza è stata ragionevolmente ritenuta acquisita, in via presuntiva, sulla base della permanenza in Italia del ricorrente, protrattasi per ben diciotto anni in virtù di un permesso di soggiorno rilasciato nel 1997 e più volte rinnovato fino al 2 mago 2008, nonchè dell’avvenuta prestazione di attività lavorativa subordinata, al cui svolgimento era preordinato il soggiorno autorizzato. Nel contestare tale valutazione, il ricorrente non è in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dall’ordinanza impugnata, ma si limita a ribadire il proprio personale convincimento, contrastante con quello cui è pervenuto il Giudice di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una rivisitazione dell’apprezzamento compiuto dall’ordinanza impugnata, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere denunciate con il ricorso per cassazione, alla stregua delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: per tali modifiche, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità risulta infatti circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come totale omissione, e non già come semplice insufficienza o contraddittorietà, della motivazione in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, idoneo a determinare direttamente l’esito del giudizio, la cui esistenza risulti dalla stessa sentenza o dagli atti processuali, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere, quale motivo di ricorso, l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass. 9 luglio 2015, n. 14324; Cass. 3 luglio 2014, n. 13203; Cass. 16 luglio 2014, n. 16300)”.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice di pace, dato atto dell’esistenza di un precedente giudizio concernente la valutazione della pericolosità (quello infine conclusosi con l’ordinanza di cui si è testè dato conto), ha ritenuto non essere “ammissibile in pendenza di questo giudizio un parallelo giudizio sullo stesso oggetto” ossia, per l’appunto, sulla pericolosità dell’odierno ricorrente. Orbene tale valutazione non è stata in alcun modo attinta dalla censura, la quale, dopo aver genericamente richiamato la circostanza secondo cui i provvedimenti emessi a suo carico erano fondati su non meglio identificati “presupposti di fatto completamente diversi”, ha in effetti lamentato che il giudice di pace si fosse “semplicemente limitato a ribadire la pericolosità del ricorrente richiamando i suoi precedenti penali di polizia”, precedenti che, a suo dire, non giustificherebbero il giudizio di pericolosità, mentre – contrariamente a quanto risulta dal ricorso il giudice di pace non si è affatto soffermato su tali precedenti, ma, come si premetteva, ha affermato che essi non potessero essere scrutinati in detta sede.

Sicchè la censura, peraltro erroneamente formulata sotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ossia in riferimento ad una formulazione inapplicabile dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile poichè non coglie nè si misura con la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato.

Le spese possono compensarsi tenuto conto che il ricorso è antecedente alla pronuncia di questa Corte prima richiamata. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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