Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21707 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17169/2013 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO PERCHINUNNO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.F.M., EQUITALIA SUD S.p.A (già EQUITALIA

E.T.R.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 150/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/02/2013 R.G.N. 244/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VALENTINA VACCARO per delega dell’Avvocato ROBERTO

GIOVANNI ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 19 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell’avvocato L.F.M., avverso la sentenza di primo grado, pubblicata il 12 luglio 2011, di accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale, per la somma di Euro 345,88 a titolo di sanzione per omessa comunicazione annuale dei redditi professionali relativi all’anno 2001.

2. Per la Corte territoriale il provvedimento di primo grado che aveva definito il giudizio di impugnazione era suscettibile di ricorso per cassazione e non di appello, in applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale non hanno opposto difese L.F.M. e Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. Il primo motivo, con il quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 35 e 23 e violazione del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) e dell’art. 339 c.p.c., censura la sentenza, per l’erronea applicazione di norme non più vigenti nell’ordinamento, è fondato.

5. Rileva, nella specie, l’abrogazione, ad opera del citato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, del regime impugnatorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., con l’impugnazione per cassazione della sentenza che abbia, in genere, definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che tali sentenze sono soggette ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale di cui all’art. 339 c.p.c. (cfr., in tal senso, fra le tante, Cass. 21 marzo 2011, n. 6376; Cass. 31 gennaio 2012. n. 1407; Cass. 13 maggio 2014, n. 10369; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2815).

6. Il regime impugnatorio novellato si applica a decorrere dal 2 aprile 2006, tenuto conto della data sentenza impugnata e, pertanto, ratione temporis la sentenza impugnata era suscettibile di gravame innanzi alla Corte d’appello.

7. Rimane assorbito il secondo motivo.

8. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, per l’esame del gravame e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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