Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21706 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 29/07/2021), n.21706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8173 /2015 R.G. proposto da:

L. s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico Aimi, Gabriele

Giacobazzi e Giuseppe Colomba, elettivamente domiciliata in Roma,

via G. Mazzini, 114/B, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pucci per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia n. 1584/10/14 depositata il 24.9.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.4.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L. s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale si recuperavano a tassazione maggiori IRES, Irap e IVA, per l’anno di imposta 2003, derivanti dall’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti conseguenti a un contratto di sponsorizzazione sportiva. L’atto traeva origine dalle verifiche fiscali nei confronti della Holding s.a.s. avente ad oggetto l’attività di promozione pubblicitaria, emittente delle fatture, la quale aveva a sua volta stipulato un contratto di gestione pubblicitaria con la Senior Service s.a.s, scuderia automobilistica; entrambe le società avevano come amministratore il signor G.A..

La Commissione tributaria provinciale di Modena accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente riconoscendo la deducibilità dei costi per Euro 30.000,00.

Tanto la contribuente che l’Agenzia delle Entrate proponevano appello.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello principale della contribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’ufficio ritenendo legittima l’intera pretesa fiscale.

Secondo l’apprezzamento compiuto la genericità dei contratti, i quali non riportavano alcun riferimento alle competizioni nelle quali doveva estrinsecarsi la pubblicità né i criteri di determinazione del prezzo, l’atipicità dei pagamenti, la rilevanza dell’importo concordato rispetto a quello convenuto con altri sponsor, unitamente alla accertata falsificazione delle schede carburante da parte della Service Senior, costituivano presunzioni non vinte dalla contribuente che ne aveva l’onere.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di ricorso L. s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Contesta la decisione della Commissione tributaria regionale che non aveva valutato correttamente gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio ai fini della sussistenza dei caratteri di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni, spettando all’amministrazione dimostrare che l’operazione commerciale documentata dalle fatture non si era mai realizzata.

La censura non è fondata.

Questa Corte, con riferimento alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti ha affermato che la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto (Cass., sez., 5, 14 maggio 2020, n. 8919).

Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., n. 9108 del 6 giugno 2012; Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919).

Pertanto, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti, quali quelle in contestazione nel caso di specie, ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., nn. 21953/2007; 9363/2015; Cass., 24 settembre 2014, n. 20059; Corte giustizia, 6 luglio 2006, C-439/04, 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (Corte Giustizia 4 giugno 2020, n. 430, per cui i principi che disciplinano il regime comune Iva ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall’amministrazione tributaria nazionale quanto alla effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato alla emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione Iva se non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate); successivamente spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Tale prova contraria, però, non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzabili proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., sez. 5, 19 ottobre 2018, n. 26453; Cass., sez. 6-5, 15 maggio 2018, n. 11873; Cass., sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., nn. 28683/15; 5406/16).

Inoltre, una volta accertata l’assenza della operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo (Cass., 14 settembre 2016, n. 18118).

Va aggiunto che, in tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta non sorge per il solo fatto dell’avvenuto pagamento dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, requisito questo mancante in relazione all’IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all’attività dell’impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il detto nesso di inerenza (Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919; Cass., 19 gennaio 2010, n. 735; Cass., 8 aprile 2015, n. 6973).

Nella specie, con apprezzamento di merito sottratto al sindacato di questa Corte, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che gli elementi addotti dall’Ufficio fossero sufficienti per ritenere inesistenti le operazioni poste in essere dalla ditta Holding s.a.s.

La CTR ha rilevato che i rilievi effettuati dall’ufficio riguardavano i contratti di sponsorizzazione. In particolare l’Ufficio rimarcava: la genericità dei contenuti dei contratti che non riportavano alcun riferimento alle competizioni nelle quali dovevano estrinsecarsi le forme di pubblicità degli sponsor; l’assenza di indicazione dei criteri di formulazione del prezzo convenuto; la mancanza di specificazioni sulle caratteristiche e modalità con cui il marchio L. doveva essere pubblicizzato ed in quali competizioni; la rilevanza dell’importo concordato rispetto a quello convenuto con gli altri sponsor; l’atipicità dei pagamenti (in una stessa data sono state emesse da Holding s.a.s sei fatture di pari importo pagate con assegni bancari). Tali rilievi, unitamente alla accertata falsificazione, non contestata, delle schede carburante da parte della Service Senior (incaricata delle sponsorizzazioni e delle corse) e alle modalità i pagamento degli importi in dette schede con i movimenti bancari relativi, vengono a costituire una presunzione avente in sé i caratteri della gravità, precisione e concordanza, elementi idonei a comportare l’inversione dell’onere della prova.

2. Con il secondo e terzo motivo la ricorrente deduce la nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 4 e 5.

Lamenta che la CTR aveva totalmente omesso la valutazione dei documenti forniti dalla contribuente il cui esame avrebbe portato a una decisione diversa da quella pronunciata e che non aveva in alcun modo motivato sull’accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta Esse non sono fondate.

La CTR ha osservato che: “competeva alla società, in presenza degli elementi presuntivi sopra indicati, di provare la piena regolarità dei contratti di sponsorizzazione; in proposito si osserva come al di là di considerazioni generali e contestazioni di principio, non sono stati prodotti documenti ed indicati elementi che abbiano consentito di provare la estraneità della società all’operazione complessiva ideata in capo alla Holding, volta alla emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare nulla è stato prodotto per confutare la eclatante anomalia della procedura seguita da Senior Service s.a.s per le operazione di rifornimento di carburante con evidente alterazione delle schede carburante delle varie vetture per importi non giustificati, procedura ritenuta dai verificatori volta al ristoro delle somme originariamente introitate a titolo di sponsorizzazioni”.

La CTR ha poi rilevato, con riferimento alla mancata considerazione dell’intervenuta sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice penale, che la specificità della legislazione tributaria consente di non assumere il giudicato penale come elemento determinante per la soluzione della controversia ma, eventualmente, come indizio per la valutazione complessiva della fattispecie, indizio che non era risultato idoneo a travolgere, come dovrebbe emergere dalla su riportata esposizione.

La CTR ha da ultimo affermato la indeducibilità dei costi relativi ad operazioni inesistenti mancando la correlazione con corrispondenti ricavi e la indetraibilità dell’Iva afferente operazioni considerate mai effettuate.

In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere a un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. 28 marzo 2012, n. 5024).

Nel caso di specie, parte ricorrente prospetta una inammissibile rivalutazione dell’apprezzamento degli elementi indiziari compiuto in sede di merito, formulando dei rilievi critici sui fatti presi in considerazione da parte della Commissione tributaria regionale che, tuttavia, non ha basato il suo giudizio su elementi singolarmente intesi, ma ha effettuato una loro valutazione congiunta e integrata, da cui ha tratto la convinzione che le operazioni contestate fossero del tutto inesistenti. A fronte di tale giudizio complessivo è stata ritenuta inidonea a sovvertire il quadro probatorio la documentazione prodotta in giudizio. La CTR ha, da ultimo affermato che i componenti positivi non essendo correlati a componenti negativi ritenuti fittizi non andavano esclusi dalla base imponibile. La CTR ha ritenuto, dunque, che nessuno dei costi fosse deducibile, motivando in tal modo anche l’accoglimento dell’appello incidentale.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

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