Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21706 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18106/2015 proposto da:

TECHNO CONSOL S.R.L., IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA

STEFANIA MASINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA

LAZZARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.D.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAFORIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/05/2015 R.G.N. 32/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per: estinzione.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Perugia con la sentenza n. 109 del 2015, rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, confermando la decisione resa all’esito del giudizio a cognizione sommaria, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Techno Consol s.r.l. a D.D.S. in data (OMISSIS) e condannato la società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno nella misura di Euro 59.428,08, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento all’effettiva reintegrazione.

2. Per la cassazione della sentenza Techno Consol s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso D.D.S..

3. Sono state depositate la rinuncia di Techno Consol s.r.l. al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritta e notificata alla controparte, nonchè il verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale le parti hanno inteso definire la vertenza in atto.

4. Non resta a questa Corte che prendere atto della rinuncia agli atti ritualmente notificata, che determina ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, indipendentemente dall’accettazione delle altre parti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011 e Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013).

5. Il contenuto dell’accordo transattivo determina la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

6. Non ricorrono i presupposti (rigetto o inammissibilità del ricorso) previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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