Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21706 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 20/10/2011), n.21706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.R. (OMISSIS), D.M.B.

(OMISSIS), D.S.C. (OMISSIS),

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TATONE FIORELLO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

A.G.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 531/2009 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 02/04/2009; R.G.N. 5315/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’11 novembre 2004 D.S.C., D.M.B. e D.M.R. proposero opposizione avverso l’atto di precetto loro intimato da A.G., in forza di otto vaglia cambiari sottoscritti dal D.S. e da D. M.B. e avallati da D.M.R., per il complessivo importo di Euro 10.227,68.

Assunsero, a sostegno del mezzo, che le cambiali non avevano forza esecutiva, perchè scadute secondo la legge sul bollo e che esse erano state rilasciate in base a scrittura privata del 13 gennaio 1998, contestuale a contratto di affitto di azienda, a garanzia “delle relative obbligazioni, garanzia non attivabile, stante la risoluzione del contratto in ragione della sottoposizione del bene locato a pignoramento nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare a carico del locatore.

L’ A., costituitosi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

A tale giudizio venne riunito quello originato da opposizione presentata dagli stessi opponenti il 5 aprile 2005 contro l’atto di pignoramento notificato dal creditore cambiario.

Riuniti i procedimenti, il Tribunale, con sentenza del 2 aprile 2009, ha rigettato l’opposizione.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte D. S.C., D.M.B. e D.M.R., formulando tre motivi e notificando l’atto a A.G..

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo gli impugnanti lamentano violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 474 c.p.c., n. 2, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 104 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20 nonchè vizi motivazionali, per non avere il giudice di merito dichiarato prive di efficacia esecutiva le otto cambiali a firma di essi concludenti, per non essere le stesse in regola con il bollo fin dal momento della loro emissione.

Oggetto delle critiche è quindi l’assunto del Tribunale secondo cui l’eccezione, peraltro sollevata solo nel ricorso ex art. 615 c.p.c., comma 2, proposto il 5 aprile 2005, era rimasta isolata affermazione priva di riscontro, a fronte della negazione della circostanza da parte dell’opposto.

Il motivo si conclude – ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. – con i quesiti di diritto e con le indicazioni di seguito trascritti:

– vero che i titolo cambiar per accettazione diretta non hanno valore ed efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., n. 2 ove gli stessi non siano sottoposti alle sul bollo in ottemperanza al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 104 (Legge Cambiaria) nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20;

– vero che per una corretta interpretazione dell’art. 2697 c.c. l’eccipiente assolve l’onere probatorio in conformità di detta norma allorquando addita al giudice la sussistenza in senso positivo della circostanza fatta oggetto di eccezione, siccome risultante dagli atti di causa, o comunque comprovata documentalmente;

spettando al destinatario dell’eccezione provare il contrario e cioè la sussistenza del fatto positivo;

– sotto il profilo di rilevanza del lamentato vizio emergente ex art. 360 c.p.c., n. 5 i ricorrenti additano: la contraddittoria affermazione del giudice di merito basata sulla asserita (e non provata) circostanza della mancata bollatura delle cambiali, allorchè detta circostanza positiva (non bollatura) risulta pacifica delle risultanze di causa ed in particolare dall’atto di precetto del 10 settembre 2004 (prodotto nell’indice n. 2 dei giudizi riuniti quanto alla procedura esecutiva mobiliare, fascicolo là grado) dove non è fatta alcuna menzione della circostanza nè delle somme sborsare al fisco e come tali oggetto di ripetizione dall’intimato.

2. A prescindere dal considerare che la pronuncia di inefficacia di un titolo esecutivo perchè non in regolai con le disposizioni della legge sul bollo può essere emessa verificando l’avvenuta osservanza di queste disposizioni esclusivamente sull’originale del titolo stesso e senza, quindi, che rilevi – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca dai ricorrenti – la trascrizione del titolo come compiuta nell’atto di precetto (cfr, ad esempio, Cass. 27 giugno 1990, n. 6542), il motivo è inammissibile.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

2.1. In primis si osserva che il giudice a quo ha disatteso la eccezione relativa alla assenza di regolare bollatura dei titoli azionati sia perchè esplicitata solo nel ricorso ex art. 615 c.p.c., comma 2 presentato unicamente il 5 aprile 2005, sia perchè risultata sfornita di prova.

Atteso che i ricorrenti hanno denunciato unicamente tale ultima affermazione, nulla opponendo in ordine alla prima (e, quindi, quanto alla possibilità – esclusa dal giudicante – che la questione sia sollevabile con il ricorso ex art. 615 c.p.c., comma 2) è palese la inammissibilità del motivo (Cass. 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

2.2. In secondo luogo si osserva che è incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente che il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

E’, di conseguenza, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Certo quanto precede è evidente che nella specie i quesiti di diritto che concludono il motivo sono assolutamente astratti, prescindendo totalmente da quella che è la fattispecie concreta all’attenzione del giudice a quo (e dalla motivazione della sentenza impugnata) sì che è evidente la inammissibilità del motivo (sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2. 3. Il motivo è inammissibile, altresì, sotto il C profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 atteso che:

– giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076), mentre nella specie nessuna contraddizione viene evidenziata tra le varie proposizioni contenute nella sentenza impugnata;

– quanto prospettato nel motivo e poi nella sua parte conclusiva, dedicata alla chiara indicazione del fatto controverso, integra – palesemente – un vizio revocatorio, in cui sarebbe incorso il giudice a quo nell’esame degli atti di causa e non un vizio rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14 giugno 2011, n, 12958; Cass. 23 febbraio 2011, n. 4921).

3. Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., dell’art. 474 c.p.c., n. 2, e dell’art. 615 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito disatteso le eccezioni di litispendenza e/o continenza, relative al contratto di affitto di azienda, nonchè per avere riconosciuto la legittimazione ad agire in executivis a favore dell’intimante benchè l’immobile fosse stato pignorato in data anteriore alla notifica dell’atto di precetto.

Le censure si appuntano contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui ininfluente sul procedimento in corso era la pendenza sia del giudizio sulla risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento del locatore – non avendo gli opponenti lamentato particolari pregiudizi in dipendenza della stessa – sia di quello di espropriazione dell’immobile, subita dall’opposto, e ciò tanto più che le tutele connesse al disposto dell’art. 560 cod. proc. civ. erano esercitabili esclusivamente dal creditore esecutante.

Premesso poi che nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità del rapporto fondamentale, ha aggiunto il decidente che nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all’opponente, che intenda contestare il credito, dimostrare quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l’efficacia dei titoli azionati.

Sostiene l’esponente che tali affermazioni sarebbero sbagliate, tenuto conto che nel contratto di affitto di azienda era stata convenuta la non azionabilità dei titoli e la preclusione a girarli a terzi.

Infine l’assunto secondo il creditore conserverebbe la legittimazione ad agire, benchè l’immobile oggetto del contratto fosse stato sottoposto ad esecuzione farebbe malgoverno della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio.

4. Al pari del precedente il motivo è inammissibile.

A prescindere dal considerare che i quesiti di diritto che concludono il motivo sono tutti assolutamente astratti (cioè senza alcun riferimento alla fattispecie margine al primo motivo) le censure, nella prima concreta, come già evidenziato sopra quanto ai quesiti in parte, impingono nell’ermeneutica contrattuale e sono affette da difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contratto, nelle parti che qui interessano.

5. Con il terzo motivo gli impugnanti deducono violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali, con riferimento all’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata dimostrata l’esistenza di danni risarcibili, pur non avendo il locatore, nel corso del giudizio di opposizione, mai avanzato domande al riguardo.

Oggetto delle critiche è l’assunto del Tribunale secondo cui l’ A. aveva dimostrato il buon fondamento del suo diritto ad azionare i vaglia cambiari, avendo i testi escussi confermato che erano necessari lavori edili per rendere decorosa la restituzione dell’immobile dall’affittuario al proprietario.

6. Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta sotto diversi, concorrenti, profili.

6.1. Nella specie, giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente, era, configurabile – eventualmente – la violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 112 c.p.c., cioè la omessa pronunzia su un motivo di appello e, non certamente, la violazione e falsa applicazione di norme di carattere sostanziale nè, tantomeno, difetto di motivazione, rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulteriormente, in conformità, del resto, a una giurisprudenza pressochè consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, 9 giugno 2011, n. Cass. 18 maggio 2011, n. 10921; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701).

6.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, il motivo è inammissibile per la assoluta inadeguatezza dei quesiti di diritta che lo concludono, atteso che prescindono totalmente dalla fattispecie concreta e si risolvono in affermazioni del tutto generiche sì che gli stessi devono ritenersi come non formulati.

6.3. Anche sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo appare inammissibile atteso, per un verso, che sollecita un diverso apprezzamento, da parte di questa Corte regolatrice, delle emergenze di causa, rispetto agli accertamenti compiuti dal giudice a quo e, dall’altro, la esposizione della chiara indicazione del fatto controverso appare assolutamente generica e tale da non permettere di comprendere il fatto stesso.

7. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile mentre nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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