Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21706 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24083-2015 proposto da:

COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIELLA

FERRARONI;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MASSIMO CECIARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1371/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

Con sentenza n. 1371 del 3 settembre 2014 la Corte d’appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio da precedente cassazione, ha rideterminato l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Grosseto in favore di B.A., condannando l’ente alla rifusione delle spese processuali dell’intero giudizio.

Avverso tale pronuncia il Comune di Grosseto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, resistiti da B.A. con controricorso.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico del ricorrente le spese di lite del giudizio, sebbene esso non dovesse considerarsi soccombente, tanto da aver vinto la fase di legittimità e ottenuto una sostanziale riduzione delle pretese originariamente avanzate dalla B..

Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato gli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 in relazione al valore della controversia e ai valori ivi indicati. Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che è principio costante di questa Corte che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317) con la precisazione che la valutazione della soccombenza va effettuata con riferimento all’esito complessivo del giudizio e non all’esito delle singole fasi o gradi in cui esso si sia eventualmente dipanato (fin da Cass. 6 giugno 1962, n. 1354 e conforme giurisprudenza successiva), rientrando detta valutazione nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149).

In applicazione di tali principi va rilevato che la sentenza gravata ha espressamente motivato la ritenuta sussistenza della complessiva soccombenza dell’appellante, condannato a pagare l’indennità richiesta dall’odierna controricorrente e responsabile della causazione del giudizio per aver offerto stragiudizialmente una somma definita irrisoria.

Il secondo motivo è infondato atteso che fa riferimento agli scaglioni tariffari del solo D.M. n. 55 del 2014, sebbene la sentenza impugnata dia espressamente atto, senza alcuna censura sul punto, che tale provvedimento trovava applicazione per la sola fase di rinvio, alle precedenti risultando applicabili le tariffe vigenti ratione temporis.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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