Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21705 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 20/10/2011), n.21705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

FRATTARELLI PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTARO

ALBERTO, con studio in 37026 PESCANTINA (VR) – Via Angelo Vezza n. 1,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.T., S.E., SORELLE RAMONDA SPA

(OMISSIS), considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi unitamente

agli avvocati CARMINE MONACO SORGE, CALDERARA LEOPOLDO giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1074/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/06/2009; R.G.N. 2044/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato PATTARO ALBERTO;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’11, il 12 e il 15 gennaio 2001 P. A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Verona N.T., S.E. e Sorelle Ramonda s.p.a., chiedendone la condanna in solido al pagamento in suo favore della somma di L. 30.000.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni.

Espose che:

– il giorno 13 marzo 1993, insieme a C.G., si era recato presso il supermercato Sorelle Ramonda, all’uscita, essendosi attivato l’allarme, era stato fermato dal personale di sorveglianza in quanto ingiustamente sospettato di furto;

– dal controllo era emersa la presenza nel cappotto da lui indossato – e acquistato presso il medesimo esercizio tempo addietro – di una piccola tessera magnetica all’epoca non rimossa;

– tali fatti, i quali integravano gli estremi dei reati di cui agli artt. 584 e 610 cod. pen., gli avevano cagionato i pregiudizi di cui veniva ora a chiedere il ristoro.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l’avversa pretesa.

Con sentenza del 24 luglio 2006 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte di appello di Venezia, in data 19 gennaio 2009, lo ha respinto, condannando l’appellante a rifondere le spese agli appellati.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre P.A., formulando otto motivi e notificando l’atto a Sorelle Ramonda s.p.a., a N.T. e ad S.E..

Resistono con controricorso Sorelle Ramonda s.p.a. e N. T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione – nonchè falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c. (sia ante che post novella 28 maggio 2009), art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 112, 116 e 132 cod. proc. civ., in ordine alla inferita assenza del teste Ca.Gi.; e autonoma insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla ritenuta assenza del teste Ca. ai fatti che avevano originato la controversia.

2. Il motivo è inammissibile.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

2.1. Giusta quanto da lustri ripetutamente affermato da una giurisprudenza decisamente maggioritaria (ancorchè non totalitaria) di questa Corte regolatrice, in sede di ricorso per cassazione la violazione di una norma processuale deve essere denunciata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non, pertanto, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (tra le tantissime, Cass. 21 marzo 2011, n, 6468, specie in motivazione; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass- 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass. 26 luglio 2004, n. 14003; Cass. 18 giugno 2003, n. 9707).

Certo quanto sopra è palese la manifesta inammissibilità del primo motivo del ricorso, prima parte.

2. 2. Anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che – sempre con specifico riferimento al primo motivo, prima parte – nella specie è palese un ulteriore profilo di inammissibilità, stante la violazione del precetto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. in cui è incorso il ricorrente nella formulazione del quesito di diritto che conclude il motivo stesso.

Ai riguardo è incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente che il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, di conseguenza, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

In altri termini il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda e alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale e astratto, privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice a quo e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (in termini, ad esempio, Cass. 9 giugno 2011, n. 12715).

Certo quanto precede è evidente che nella specie il quesito di diritto che conclude il motivo è assolutamente astratto, prescindendo totalmente da quella che è la fattispecie concreta all’attenzione del giudice a quo (e dalla motivazione della sentenza impugnata), con conseguente, evidente la inammissibilità del motivo.

2.3. Il motivo in esame, comunque, deve essere dichiarato inammissibile anche nella sua seconda parte (con cui vengono mosse censure alla sentenza impugnata sotto il profilo della esistenza in questa di vizi della motivazione).

Infatti:

-a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nella specie nel testo applicabile ratione temporis) le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi. Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente omessa, nonchè “insufficiente” e, ancora “contraddittoria” è evidente che è onere del ricorrente precisare, pena l’inammissibilità della deduzione, quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127): posto che nella specie il ricorrente assume che la sentenza impugnata nella parte censurata con il primo motivo è contemporaneamente insufficiente nonchè contraddittoria, è palese già sotto tale profilo la inammissibilità della deduzione;

– contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente e in conformità a quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, per aversi contraddittorietà della motivazione, rilevante ai fini della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è indispensabile che si denunzi un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate nella motivazione della sentenza impugnata, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. 22 aprile 2010, n. 957;

Cass. 30 ottobre 2009 n. 23059) essendo – al riguardo – irrilevante l’eventuale contrasto tra quanto accertato, in concreto, dal giudice del merito e quanto – in realtà – si desume dalle risultanze di causa secondo la soggettiva interpretazione delle stesse data dal ricorrente;

– anche a prescindere da quanto precede, comunque, il motivo, nella parte de qua è inammissibile per la assoluta inadeguatezza della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, risolvendosi – la parte conclusiva del motivo – nella semplice, apodittica e indimostrata, asserzione che i giudici del merito avrebbero reso la propria pronunzia con una motivazione insufficiente e in contrasto con le ammissioni avverse.

3. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 244, 115, 112 e 161 cod. proc. civ., con riferimento alla inferita verità dell’assenza del teste Ca.Gi..

4. Al pari del precedente il motivo è inammissibile.

Sotto diversi, concorrenti profili:

4.1. In primis con la censura in esame si prospetta una questione nuova, mai dedotta in sede di merito è, per ciò solo, palesemente inammissibile.

4.2. In secondo luogo, ancora una volta, un presunto error in procedendo realizzato dai giudici a quibus è – inammissibilmente – denunziato lamentando non la nullità della sentenza o del procedimento per violazione di una norma processuale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ma la presunta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.3. In terzo, e ultimo, luogo il quesito che conclude il quesito è stato formulato in termini assolutamente generici e astratti e lo stesso, quindi, deve ritenersi omesso, con conseguente inammissibilità della censura anche sotto tale ulteriore profilo.

5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all’art. 610 c.p.c., all’art. 185 c.p., all’art. 2043 c.c., nonchè (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p. dell’art. 115 c.p.. (sia ante che post novella 28 maggio 2009) dell’art. 116 c.p.c. in ordine ai comportamenti di N. T. e di S.E.; insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine controversi e decisivi per il giudizio.

6. Al pari dei precedenti il motivo è inammissibile.

Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.

In particolare:

– ancora una volta, in ispregio di quanto assolutamente pacifico presso la più attenta – e decisamente il maggioritaria – giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si prospettano come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la denunziata nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle norme sul procedimento;

– in secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede la parte conclusiva del motivo non è conforme al modello delineato dall’art. 366-bis cod. proc. civ. sia con riferimento all’imprescindibile quesito di diritto che alla chiara indicazione del fatto controverso, attesa la estrema genericità del primo e la assoluta apoditticità della seconda;

– in terzo luogo, ad abundantim, si osserva che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una n norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione). Viceversa, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6 agosto 2010, n. 18375; Cass. 26 aprile 2010, n. 9908;

Cass. 13 aprile 2010, n. 8730, tra le tantissime);

– certo quanto da ultimo ricordato è agevole osservare che nella specie il ricorrente lungi dal denunziare erronea interpretazione delle norme di diritto indicate nella rubrica del motivo, appunta le proprie critiche essenzialmente sulla ricostruzione delle emergenze di causa compiuta dai giudici del merito ed è di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilità del motivo, atteso che con lo stesso, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, il ricorrente sollecita un nuovo giudizio di merito sulle stesse risultanze già valutate e apprezzate dal giudice a quo.

7. Con il quarto mezzo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 13 Cost., dell’art. 2059 cod. civ. in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni extrapatrimoniali autonomamente dall’inferita esclusione della rilevanza penale dei comportamenti denunciati.

8. Il motivo è inammissibile, oltre che per i profili di inammissibilità già evidenziati sopra in margine agli altri motivi, perchè non censura in alcun modo la sentenza impugnata e le attribuisce asserzioni (in fatto e in diritto) assolutamente inesistenti.

La Corte di appello – in particolare – ha rigettato la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente, non perchè i comportamenti denunciati non costituiscono fatti penalmente rilevanti, ma perchè dall’espletata istruttoria non è emerso alcun comportamento illecito da parte dei convenuti… dalle deposizione testimoniali – assunte è emerso che i testi si sono limitati a eseguire i loro compiti senza esorbitare e senza utilizzare modi violenti o ricorrere alla coartazione fisica. Non sono pertanto ravvisabili i presupposti per il risarcimento del danno invocato dall’appellante.

In altri termini esclusa una condotta illecita dei convenuti i giudici del merito hanno negato che la domanda attrice potesse trovare accoglimento. Non controverso quanto sopra è palese – a prescindere dai pur concorrenti ulteriori profili di inammissibilità già evidenziati – la non pertinenza, al fine del decidere, di tutte le considerazioni sviluppate nel motivo.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 610 cod. pen. e dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento alla mancata considerazione dell’elemento costitutivo alternativo della minaccia.

10. A prescindere da ogni altra pur puntuale considerazione (vuoi quanto alla impossibilità di denunziare sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, vuoi in ordine alla impossibilità di denunziare violazioni di legge omettendo di indicare quale sia stata la erronea lettura data dai giudici del merito a quella determinata norma positiva e quale, invece, quella – almeno a soggettivo giudizio del ricorrente – corretta non potendosi dedurre sotto il profilo della violazione di legge l’erroneo apprezzamento, da parte dei giudici del merito, delle risultanze di fatto emerse dalla compiuta istruttoria e, da ultimo, agli accertamenti, in fatto, compiuti dai giudici, del merito, riferiti sopra, in sede di analisi del quarto motivo di ricorso) il motivo è inammissibilità perchè privo – in pratica – di un idoneo quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ. non potendosi qualificare quesito di diritto in applicazione della ricordata disposizione il seguente: se il giudice di merito nella disamina della fattispecie astratta (penale) debba ponderare anche gli elementi costitutivi alternativi.

11. Con il sesto mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., punto 4, in riferimento all’art. 594 cod. pen. per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza del reato di ingiurie, facendo palesemente malgoverno del materiale istruttorio.

12. Al pari dei precedenti il motivo è inammissibile.

In particolare:

– la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 inammissibilmente è stata dedotta come violazione di legge (cfr. al riguardo quanto già osservato sopra, in margine agli altri motivi);

– pur denunziandosi violazione dell’art. 594 cod. pen. non è stato trascritto, in alcuna parte del ricorso quale sia stata la interpretazione, di tale ultima disposizione data dalla sentenza impugnata, e quale quella corretta, esaurendosi, ancora una volta contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, la censura stessa nella pretesa diversa lettura delle risultanze di causa (palesemente inammissibile nella specie, atteso – tra l’altro – che il motivo di esaurisce nella prospettazione di una violazione di legge);

ancora una volta, totalmente prescindendo da quella che è la non controversa interpretazione data da questa Corte regolatrice dell’art. 366-bis cod. proc. civ. il quesito che conclude il motivo è assolutamente astratto e totalmente privo di un concreto riferimento alla fattispecie all’esame.

13. Con il settimo mezzo l’impugnante prospetta violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 1218, 2697 e 2049 cod. civ. attesa la negativa valutazione formulata dalla Curia veneziana in ordine alla proposizione della domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, senza considerare il richiamo fatto nell’atto di citazione alla circostanza che l’etichetta magnetica inserita nel cappotto a suo tempo acquistato presso il medesimo esercizio non era stata rimossa al momento dell’acquisto.

Il motivo si conclude, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. con il seguente quesito di diritto: se nella compravendita l’onere probatorio della addebitabilità dell’evento di danno incomba al venditore ovvero al compratore.

14. A prescindere dal considerare, da un lato, che la prospettazione sviluppata nel motivo è assolutamente non idonea a radicare una domanda di responsabilità contrattuale, dall’altro, che i giudici del merito hanno affermato che nel caso di specie la domanda formulata dall’attore è del tutto chiara e non equivoca giungendo alla conclusione che si era in presenza di una domanda di risarcimento danni per illecito extracontrattuale, e il ricorrente non censura in alcun modo nella forme consentite dal vigente ordinamento processuale, la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di secondo grado (cfr. Cass. 11 marzo 2011, n. 5876; Cass., sez. un., 25 febbraio 2011, n. 4617; Cass. 4 marzo 2010, n. 5205), il motivo deve essere dichiarato inammissibile per inadeguatezza del quesito che lo conclude (assolutamente astratto, in alcun modo collegato alla fattispecie e prescindente totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata): se nella compravendita l’onere probatorio della addebitabilità dell’evento di danno incomba al venditore ovvero al compratore.

15. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 91 cod. proc. civ. in riferimento alla condanna alle spese del giudizio di gravame in favore di S.E., parte che, in realtà, non si era mai costituita, di talchè gli oneri processuali avrebbero dovuto essere decurtati almeno della quota di un terzo.

16. Al pari dei precedenti il motivo è inammissibile.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

16.1. Come ripetutamente osservato sopra, una giurisprudenza, assolutamente maggioritaria, di questa Corte regolatrice – cui questo Collegio aderisce – è fermissima nel ritenere che in sede di ricorso per cassazione la violazione di una norma processuale deve essere denunciata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non, pertanto, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (cfr., la giurisprudenza richiamata all’inizio, in margine al primo motivo).

E’ palese, pertanto, che la denunziata violazione, da parte del giudice d’appello dell’art. 91 cod. proc. civ. non poteva essere fatta valere quale violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.

16.2. Anche a prescindere da quanto precede, pacifico che nella specie (come del resto in termini non equivoci risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata, nella quale espressamente si precisa che quel giudizio si è svolto nei confronti di S. E., appellato – contumace, nonchè dalla parte espositiva della stessa nella quale vengono riportate le conclusioni delle sole parte costituite e non del contumace S.) lo S. non ha partecipato al giudizio di appello.

E’ evidente, pertanto, che per quanto statuito nel dispositivo, in merito ai soggetti in favore dei quali sono state liquidate le spese del giudizio di appello (Sorelle Ramonda s.p.a., N.T. e S.E.) il giudice di appello è incorso in un palese errore materiale nella menzione dello S., errore come tale non deducibile con motivo di ricorso per cassazione ma, unicamente, a mezzo della procedura di cui all’art. 287 c.p.c. e segg., (che, peraltro, parte controricorrente espressamente da atto di avere proposto) (cfr., al riguardo, del resto, la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, Cass. 15 novembre 2010, n. 23974; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037).

17. Conclusivamente il proposto ricorso deve essere rigettato, stante la accertata inammissibilità di tutti i motivi in cui lo stesso si articola.

Deve – altresì – come espressamente sollecitato dalla difesa del controricorrente, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., comma 2, prima parte, disporsi la cancellazione della espressione, gravemente offensiva, contenuta a p. 10 del ricorso ove, premesso che il procuratore dei convenuti .. ave(va dedotto una circostanza inveritiera .. si afferma appare con tutta evidenza il movente (privare di credibilità il teste Ca. e l’avv. P.) che ha animato il sodalizio illecito tra i convenuti i testi falsi.

Specie tenuto presente – alla luce di quanto accertato dai giudici di secondo grado con statuizione al momento coperta da giudicato – che la circostanza che il teste Ca. non fosse presente al fatto è emersa nel corso delle deposizioni testimoniali di parte convenuta e non vi sono elementi concreti per dubitare dell’attendibilità dei testi escussi.

Al riguardo, inoltre, la sentenza ha precisato che la circostanza che la parte convenuta, nei suoi scritti, recependo la narrativa dell’attore, abbia riportato che questi era accompagnato da una persona, è segno evidente della assoluta genuinità dei testi escussi, posto che la circostanza non era stata neppure messa in dubbio e i testi l’hanno riferita del tutto spontaneamente, senza pensare di danneggiare l’attore.

Contrariamente a quanto richiesto dalla difesa della parte controricorrente non può procedersi alla condanna ex art. 89, comma 2, ultima parte, atteso che le espressioni offensive riguardavano pur sempre l’oggetto della causa.

Parte ricorrente, stante l’esito del giudizio deve essere, infine, condannato al pagamento delle spese di questa fase del giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; ordina la cancellazione delle espressioni offensive di cui in motivazione;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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