Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21705 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017), n. 21705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2373-2015 proposto da:
INTEK GROUP SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE LANDOLFI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso
lo studio DI CAPUA SANDOVAL rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE SANGIOVANNI;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 2404/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 2404 depositata il 29 maggio 2014, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto da INTEKCAPITAL S.P.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Nola aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c..
Avverso tale pronuncia, INTEK GROUP S.P.A., incorporante l’originaria istante, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria.
L’intimata curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo la società ricorrente si duole dell’erroneo conteggio del periodo di sospensione feriale dei termini effettuato dalla Corte di appello, che si sarebbe dovuta calcolare due volte e non una sola, insistendo nel merito per l’ammissione al passivo del proprio credito.
Ritenuto che:
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sospensione dei termini, con riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, può in effetti operare due volte nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo (Cass. 29 settembre 2009, n. 20817; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2435; Cass. 24 novembre 2005, n. 24816; Cass. 22 giugno 2005, n. 13383). Perciò, in un caso in cui la sentenza d’appello era stata depositata il 12 settembre 2006 e non notificata (in epoca in cui il termine lungo per l’impugnazione era ancora annuale e la sospensione feriale si prolungava dal 1 agosto al 15 settembre) il termine per la sua impugnazione iniziava a decorrere dal 16 settembre 2006: detto termine, inoltre, non era ancora scaduto all’inizio del periodo feriale dell’anno successivo, per cui risultava sospeso per altri 46 giorni venendo a scadere il 31 ottobre 2007, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione notificato il 29 ottobre 2007 (Cass. 2 aprile 2009, n. 8016; per una fattispecie simile v. Cass. 16 aprile 2007, n. 8980).
Nel caso di specie, tuttavia, detto principio non è stato richiamato a proposito.
La sentenza di primo grado è stata difatti depositata in data 23 giugno 2009, sicchè il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., rimasto sospeso dal 1 agosto 2009 al 15 settembre 2009, che sarebbe andato a scadere l’8 agosto dell’anno successivo (46 giorni dopo il 23 giugno 2010), nel corso del periodo feriale del 2010, è rimasto nuovamente sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di quell’anno, sicchè è andato definitivamente a scadere il 23 settembre 2010.
Allo stesso risultato, e cioè alla scadenza del 23 settembre 2010, che è poi quella alla quale è pervenuta la Corte d’appello di Napoli, si giunge sommando 92 giorni (e cioè due sospensioni feriali nell’estensione del tempo) computati dal 23 giugno 2010.
E’ quindi totalmente destituita di fondamento la tesi della società ricorrente secondo cui il termine lungo calcolato dal 23 giugno 2009 sarebbe andato a scadere nientemeno che l’8 novembre 2010, ossia addirittura un anno, quattro mesi e 16 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
L’impugnazione è stata proposta con atto passato alla notifica il 5 novembre 2010, quindi tardivamente.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017