Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21705 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/10/2020), n.21705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28794/13 R.G., proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, unitamente all’avvocato

Mariano Bruno che la rappresenta e difende giusta procura speciale

rilasciata margini del ricorso;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/1/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 03.06.2013, non

notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa d’Angiolella

Rosita nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.M.R. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei suoi confronti, relativo all’anno 2006, con il quale, stante la mancata giustificazione delle operazioni contestate, rideterminava il reddito d’impresa recuperando Iva, Irpef ed Irap.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso ed annullò l’avviso di accertamento, ritenendo l’estraneità della contribuente all’attività di impresa esercitata esclusivamente dal di lei marito, R.P..

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il successivo appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo che, invece, D.M.R., quale titolare dell’impresa, era tenuta all’obbligazione tributaria solidalmente con il di lei marito, amministratore di fatto della ditta, riformando, integralmente, la decisione dei primi giudici.

D.M.R. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione regionale di cui in epigrafe, che affida a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo di ricorso la ricorrente, deduce la violazione di legge e segnatamente dell’art. 327 c.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Commissione regionale considerato tempestivo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nonostante la notifica fosse avvenuta oltre il termine di legge.

Il motivo è infondato.

In tema di notificazione, per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – è vigente, nel nostro ordinamento, il principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento (Sez. U, Sentenza n. 13970 del 26/07/2004, Rv. 575877-01).

Sulla base di tale principio, risulta tempestiva la notificazione a mezzo posta dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate essendo la spedizione avvenuta entro il termine per l’impugnazione. E’ pacifico, infatti, che l’atto di appello è stato spedito, tramite raccomandata a.r., in data 17.09.2012, sicchè la sentenza della Commissione provinciale, depositata in data 01.02.2012, è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate tempestivamente nel termine di sei mesi e 46 giorni, scadente il 17/09/2012 (essendo il giorno precedente festivo, in quanto domenica).

2. Il secondo motivo di gravame contiene due diversi profili di censura, deducendo la ricorrente, da un lato, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 3 e 4, e art. 32, comma 1, per aver i secondi giudici erroneamente interpretato l’ambito applicativo del D.P.R. cit., art. 37, che ha inteso scagionare dalla responsabilità fiscale colui il quale sia risultato, da accertamenti ed indizi gravi, precisi e concordanti, mero interposto, in quanto l’interposizione fittizia (per simulazione relativa) non vale a determinare la responsabilità del prestanome sulle obbligazioni tributarie; dall’altro, deducendo il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver i secondi giudici omesso di considerare i fatti decisivi delle movimentazioni bancarie attestanti il pieno controllo della ditta da parte del R., quale amministratore di fatto (il R. introita i ricavi aziendali sui propri conti correnti, fatta eccezione per il solo conto corrente n. 356, cointestato ad entrambi i coniugi, per il quale vi era in atti la prova dell’effettività a carico del R. della disponibilità finanziaria, prelevando dal predetto conto le somme e riversandole sui conti correnti intestati a lui stessi).

3. Tale motivo di ricorso è infondato sotto entrambi i profili di censura che, per la loro stretta connessione, si esaminano congiuntamente.

4. Dalla sentenza qui gravata emerge che i secondi giudici, dopo aver considerato che l’Agenzia delle entrate aveva notificato gli avvisi di accertamento, per le annualità 2004 e 2005, direttamente nei confronti di R.P., agendo in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, e che, per l’annualità in contestazione (2007), la legittimità della pretesa impositiva scaturiva dalle presunzioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, “non smentite dalla contribuente, che non ha allegato elementi di segno contrario”, hanno ritenuto che, avendo la D. rinunciato all’eredità del marito e non potendo subentrare nella posizione debitoria del de cuius, rispondesse in proprio dell’omesso versamento delle imposte, con responsabilità “cumulativa e solidale” con l’amministratore di fatto della ditta (sentenza pag. 2).

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, regola il fenomeno dell’interposizione fittizia, prevedendo che in sede in accertamento d’ufficio (o di rettifica) sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti laddove sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, che il contribuente ne sia l’effettivo possessore per interposta persona. Tale norma, si applica, dunque, nell’ipotesi in cui il contribuente (interponente) appaia il titolare effettivo di redditi di cui è formale intestatario altro soggetto (interposto): l’interponente è il vero centro d’imputazione di diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale.

Nel caso in esame la Commissione regionale, nell’escludere che la D. fosse interposta, attribuendole gli obblighi fiscali di cui all’accertamento, ha fatto buon governo di tali principi, atteso che la D. risulta essere la titolare formale del reddito di impresa, ovvero la titolare della ditta individuale, con imputazione di redditi propri.

A norma del comma 4 del medesimo art. 37, al soggetto che dimostra di essere mero interposto è consentito unicamente di chiedere la restituzione imposte effettivamente pagate nel solo caso in cui il reddito di cui appare formale titolare sia stato dall’Ufficio imputato ad un terzo soggetto ritenuto il titolare effettivo. Come ritenuto dalla Commissione regionale, la presenza di un socio occulto può rendere anche costui responsabile delle obbligazioni sociali ma non esime dall’obbligo di pagamento delle imposte il “socio palese” formale titolare dell’attività di impresa.

Non v’è stata, dunque, erronea interpretazione del precetto normativo da parte del giudice di appello, nè omessa valutazione dei fatti relativi alle movimentazioni bancarie, rispetto alle quali i secondi giudici hanno ritenuto che le presunzioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, non sono state smentite dalla contribuente, che non ha allegato elementi di segno contrario.

Sulla necessità di una valutazione analitica delle movimentazioni bancarie da parte del giudice di merito, questa Corte si è più volte espressa ritenendo che se debbano essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi e che, solo a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente, corrisponde speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato (cfr. Cass., Sez.5, Ordinanza n. 30786 del 2871172018, Rv. 651566-01; con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15217 del 12/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

La ricorrente è tenuta al versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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