Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21704 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 29/07/2021), n.21704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 26403/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

ETA Estrusione Tecnologie Avanzate s.p.a. in persona del suo legale

rappresentante con sede in (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Nebbia del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Lidia Sgotto Ciabattini in Roma, P.le

Clodio 32/A;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 346/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE depositata il 18.11.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21.04.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La società ha opposto gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni di imposta 2001/2002. I ricorsi della società contribuente, previa riunione, sono stati respinti in primo grado. La società ha proposto appello che la CTR del MOLISE con sentenza depositata in data 18 novembre 2015 ha accolto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. La società ha resistito con controricorso. Successivamente la contribuente ha depositato copia della istanza di definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, unitamente alle copie dei versamenti. L’Avvocatura dello Stato ha quindi depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, esponendo che l’istanza di definizione agevolata è risultata regolare come da nota della Agenzia delle entrate allegata alla istanza, chiedendo la compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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