Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21704 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 20/10/2011), n.21704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL GOLFO DEGLI ARANCI SRL (OMISSIS), (già Acros S.r.l., di

seguito anche “Golfo degli Aaranci” o “Golfo Aranci”), in persona del

suo amministratore e legale rappresentante sig. P.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato PUNZI CARMINE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERASI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA (OMISSIS), (già Capitalia S.p.A. in

precedenza denominata Banca di Roma, Spa, società incorporata da

unicredito Italiano S.p.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI

ALFONSO, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLU MARCELLO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CENTRALE IMMOBILIARE SPA;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 563/2008 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 06/10/2008; R.G.N.59/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO per delega Avvocato CARMINE PUNZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 5 maggio 2004 il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del giudice dell’esecuzione, dichiarò, a istanza di Golfo degli Aranci s.r.l., debitore esecutato, l’estinzione della procedura n. 11/1994.

Addusse, a supporto del provvedimento, il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2001, dell’estratto di mappa dei terreni esecutati, in ottemperanza al disposto dell’art. 657 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 3 agosto 1998, n. 302 e dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372.

Aggiunse che l’omissione non poteva ritenersi sanata dalle relazioni notarili versate in atti, dal momento che nelle stesse non era certificata l’esecuzione delle visure catastali.

Propose reclamo Banca di Roma s.p.a. e il Tribunale, con sentenza del 16 febbraio 2005, lo accolse sul rilievo che l’onere di allegazione dell’estratto di mappa, imposto dalla norma processuale innanzi richiamata, era stato assolto dal creditore istante, atteso che il certificato in data 7 maggio 2003 era la riproposizione di altro documento, contenente i nuovi numeri di mappale, allegato fin dal 1994.

Il gravame proposto dal debitore esecutato avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte d’appello, in data 6 ottobre 2008.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Golfo degli Aranci s.r.l. Formula quattro motivi e notificando l’atto a UniCredit s.p.a., Centrale immobiliare s.p.a.

Solo la prima si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel rigettare la impugnazione proposta da Il Golfo degli Aranci s.r.l. avverso la sentenza del primo giudice il giudicante ha così motivato il suo convincimento.

I motivi di appello trovavano il loro fondamento nella complessità del fascicolo dell’esecuzione e di quelli di parte, nei quali i documenti erano spesso inseriti senza essere muniti del timbro recante la data di deposito presso la cancelleria.

Peraltro le certificazioni del predetto ufficio erano contraddittorie, attestandosi nell’una, quella del 12 febbraio 2005, che i documenti in controversia mancavano dal fascicolo; nell’altra, quella del 6 ottobre 2005, che essi erano invece presenti.

In tale contesto l’apprezzamento sulla tempestività della produzione andava effettuato in base di ulteriori risultanze processuali.

Ed esso non poteva che avere esito positivo, considerato che nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione si dava atto della presenza della relazione notarile, degli estratti delle mappe catastali e del certificato di destinazione urbanistica (documenti rilasciati in data anteriore al giungo 2001, come confermato anche nella sentenza n. 93 del 2005 del Tribunale di Tempio Pausania).

Riscontri di segno analogo erano contenuti nell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio.

2. Con il primo motivo l’impugnante denuncia insufficienza di motivazione in ordine alla acquisizione – erroneamente ritenuta tempestiva e rituale – agli atti del processo esecutivo della documentazione richiesta dall’art. 567 cod. proc. civ., in mancanza di qualsivoglia emergenza in ordine al deposito della stessa presso la cancelleria.

Segnatamente, in assenza del timbro di deposito, non poteva attribuirsi data certa nè alla produzione in atti delle relazioni notarili inserite nel fascicolo della procedura esecutiva n. 11 del 1994; nè al deposito, al più tardi entro il termine del 30 giugno 2001, dell’estratto di mappa.

Evidenzia in particolare l’esponente l’assoluta inconsistenza del richiamo a una asserita complessità del fascicolo dell’esecuzione, postulandone una formazione disordinata, estemporanea e incontrollata e conseguen-temente omettendo di compiere la sollecitata disamina in ordine ai documenti prodotti, nonchè alla tempestività e ritualità della relativa produzione.

Aggiunge che, a ben vedere, gli atti e i documenti acquisiti al fascicolo, la cui produzione era stata rituale, non mancavano affatto delle certificazioni e dei timbri previsti dalla legge, le quali difettavano invece proprio in relazione a quegli atti che il creditore procedente avrebbe dovuto depositare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 567 cod. proc. civ., entro il termine del 30 giugno 2001; che le certificazioni di cancelleria in data 12 agosto e 6 ottobre 2005 non erano affatto contrastanti, riguardando, la prima, l’assenza, nel fascicolo dell’esecuzione, dell’estratto di mappa rilasciato dall’UTE nel 1994 e la seconda la presenza, nel fascicolo dell’esecuzione, dei ben diversi certificati catastali storici richiesti all’UTE in data 18 marzo 1994 e degli estratti di mappa rilasciati nel 2003, e dunque ben oltre il termine del 30 giugno 2001.

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 57 c.p.c., comma 1, dell’art. 488 c.p.c., comma 1, dell’art. 36 disp. att. cod. proc. civ., commi 4 e 5.

Le critiche hanno ad oggetto il richiamo alla complessità e alla irregolare tenuta del fascicolo quali fattori giustificativi della necessità di stabilire la tempestività della produzione sulla base di ulteriori risultanze processuali, senza considerare che le norme innanzi richiamate impongono al giudice di fondare il suo convincimento solo sui documenti ritualmente acquisiti al processo.

Evidenzia segnatamente l’esponente l’assoluta centralità del ruolo del cancelliere, richiamando all’uopo anche il disposto dell’art. 74 disp. att. cod. proc. Civ., u.c. che, benchè topograficamente inserito nell’ambito delle disposizioni relative al processo di cognizione, avrebbe, in realtà, portata generale. In sostanza, il sistema normativo sarebbe strutturato in modo tale che il deposito in cancelleria costituirebbe una modalità necessaria per veicolare un atto all’interno del processo, di talchè le formalità del deposito sarebbero tassative e non ammetterebbero equipollenti.

3. I due motivi ìntimamente connessi e da esaminare congiuntamente sono infondati.

Deve in particolare ribadirsi – in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte, da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente – che allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull’atto medesimo (e dal suo inserimento nell’apposito registro cronologico), la eventuale omissione o assoluta incertezza sull’esteriorità di tale annotazione (e del suo inserimento nel richiamato registro), non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perchè questa omissione costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l’anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l’atto nel termine stabilito qualora questa ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all’ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo (in termini, ad esempio, Cass. 12 maggio 2011, n. 10389, nonchè Cass. 23 dicembre 2010, n. 26010).

Non controversi i principi di diritto sopra esposte è palese che correttamente – in applicazione, appunto, dei riferiti principi – i giudici a quibus hanno ritenuto:

– da un lato, che l’espropriante avesse, nei termini di rito, prodotto la documentazione catastale del caso;

– dall’altro, che a fronte delle due – contraddittorie – dichiarazioni rilasciate dalla cancelleria (rispettivamente in data 18 febbraio 2005, nella quale si afferma che i documenti non si ritrovano, e quella del 6 ottobre 2005, che attesta che tali documenti sono presenti nel fascicolo) di dovere prestare fede alla seconda.

Quei giudici, in particolare, non hanno privilegiato il secondo certificato perchè successivo – nella quale ipotesi le censure svolte dal ricorrente (specie con il terzo e il quarto motivo) avrebbero un certo spessore – ma sulla base delle molteplici risultanze puntualmente e analiticamente indicate sia nella sentenza di appello che in quella di primo grado e ivi richiamate.

In particolare (a prescindere dalla circostanza evidenziata dal primo giudice che senza ombra di dubbio già nel 1994 erano stati prodotti documenti sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto di controversia):

– il contenuto dell’ordinanza 18 ottobre 2005 del giudice dell’esecuzione che afferma essere in atti la relazione notarile, gli estratti delle mappe catastali e il certificato di destinazione urbanistica con la precisazione che sono stati tutti rilasciati in data anteriore a quella del giugno 2001, come confermato anche nella sentenza n. 93/05 del tribunale di Tempio, che si è pronunziata sulla medesima questione;

– nel verbale di incarico al consulente tecnico d’ufficio arch.

S., in data 10 luglio 2001, si attesa che il perito ha chiesto l’autorizzazione a prelevare dal fascicolo d’ufficio la documentazione ipocatastale (che, pertanto, a quella data era – senza ombra di dubbio – nel fascicolo di ufficio;

– gli allegati alla perizia, depositati il 18 ottobre 2002 contengono copia delle certificazioni in controversia, evidentemente presenti nel fascicolo della esecuzione in epoca anteriore a quella dell’incarico e, quindi, depositate entro i termini di cui all’art. 567 cod. proc. civ. 4. Con il terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali con riferimento alla tempestività e ritualità del deposito, agli atti della procedura esecutiva, della documentazione richiesta dall’art. 567 cod. proc. civ., a prescindere dalla materiale inserzione della stessa e dall’attività certificativa del cancelliere.

Le censure si appuntano contro il richiamo sia alle conclusioni raggiunte da altri giudici che si erano già pronunciati sulla medesima questione nell’ambito della stessa procedura esecutiva R.G. n. 11 del 1994, e, in particolare, a quelle espresse dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza 18 ottobre 2005, sia alla relazione di consulenza.

Con il quarto motivo l’impugnante denuncia insufficienza della motivazione in ordine alla ritualità e alla tempestività della produzione documentale acriticamente argomentata con il richiamo al verbale di incarico al consulente tecnico e all’elaborato depositato in data 18 ottobre 2002.

5. I motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, non possono trovare accoglimento, involgendo accertamenti di fatto preclusi in questa sede di legittimità.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi – ulteriormente – che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può,invece, essere inteso – come ora pretende parte ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Gass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

6. Risultati tutti i proposto motivi infondati, il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizi odi legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della controricorrente Unicredit s.p.a.

liquidate in Euro 200,00 per spese, oltre Euro 6.000,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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