Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21704 del 19/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26374-2014 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVIDALE

DEL FRIULI 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TATARELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA FERRO e GIUSEPPINA

MASTRODOMENICO;

– ricorrente –

Contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimata –

avverso il decreto N. 1189/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 7 aprile 2014 la Corte di appello di Napoli, sez. Minori, persone e famiglia (nel proc. n. 1189/13 V.G.), ha accolto il reclamo proposto da I.G. riducendo l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto in favore della figlia minore Gi., nata dalla relazione con la signora C.A..

Avverso tale provvedimento l’ I. ha proposto ricorso, resistito con controricorso dall’intimata C. che ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dei canoni legali di determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto per i figli, rilevando come non sia stata considerata adeguatamente la circostanza della nascita di un secondo figlio del ricorrente, nè la precarietà della propria attività lavorativa ai fini della quantificazione del contributo.

Il secondo motivo lamenta la nullità del decreto per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla misura sproporzionata dell’assegno, eccedente l’entità dello stipendio di insegnante dell’ I., tanto più che la somma di Euro 1500 richiesta dalla C. era comprensiva del contributo pari all’80% del fitto.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’acritico rinvio alla consulenza tecnica di primo grado. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto comunque il rigetto.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è inammissibile là dove, sotto l’apparente denuncia di una violazione dei criteri legali per la determinazione delle capacità reddituali del ricorrente, si risolve nella richiesta a questa Corte di legittimità di una rimeditazione del giudizio di fatto sulla congruità della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia rispetto alle condizioni economiche dell’onerato, inammissibile in questa sede (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011;Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

Detto motivo è per il resto infondato, atteso che la Corte territoriale ha, sia pur sinteticamente, indicato gli elementi probatori (specie in tema di valutazione delle capacità reddituali del ricorrente) utilizzati per pervenire alla determinazione dell’importo dell’assegno, peraltro riducendone significativamente l’importo rispetto a quanto stabilito dal Tribunale con riferimento alla età della minore. Difatti la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta dai radicali vizi giuridici individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16009/2014; Cass. n. 12928/2014; Cass. n. 5133/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013).

Il secondo motivo è infondato.

Premesso che l’osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato va verificato, nel giudizio d’impugnazione, in relazione allo scrutinio delle censure proposte contro il provvedimento impugnato, vale tuttavia osservare che, nel caso di specie, la Corte d’appello, dopo aver sinteticamente dato atto della menzionata censura, concernente la valutazione della sua capacità economico-patrimoniale, ha in effetti sulla stessa provveduto, laddove ha ritenuto di accogliere l’impugnazione, sia pure in parte, riducendo l’entità dell’assegno, tenuto conto per un verso dell’entità del reddito emerso dalle risultanze delle indagini di polizia tributaria, per altro verso dell’età della minore, le cui esigenze non giustificavano la misura dell’assegno stabilito dal Tribunale.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui denuncia un vizio di motivazione, non indicando, il fatto storico che sarebbe stato omesso rispetto alla valutazione della ctu di primo grado, e infondato per la parte in cui lamenta una violazione di legge, atteso che il giudice di merito può ben fare rinvio nella motivazione a quanto indicato dal consulente nell’elaborato peritale.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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