Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21704 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/10/2020), n.21704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4399-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

G.P. E C SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 48/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Toscana n. 48/8/2013 depositata il 25.6.2013, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 febbraio 2020 dal relatore della causa, cons. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A seguito di controllo effettuato a mezzo studi di settore emergeva, a carico della G.P. & C. snc, per l’anno d’imposta 2004, uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti secondo lo studio di settore applicato; l’Agenzia delle Entrate invitava quindi la parte a presentarsi per instaurare il contraddittorio e l’eventuale accertamento con adesione; all’esito, l’ufficio riconosceva l’abbattimento del 40% dei maggiori ricavi risultanti dallo studio di settore; la parte comunicava di non accettare la proposta formulata.

– L’Agenzia delle Entrate procedeva quindi alla emissione di avviso di accertamento – confermativo dell’abbattimento nella misura sopra indicata – a carico della società e di ulteriori due avvisi di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, a carico dei soci, P.G. e P.S..

– Avverso gli atti impositivi proponevano distinti autonomi ricorsi la società e i soci; la commissione tributaria provinciale di Firenze – nel contraddittorio tra le parti – previa riunione dei ricorsi, li accoglieva in parte disponendo la riduzione di un ulteriore 20% dei ricavi e la disapplicazione delle sanzioni.

– La sentenza della CTP era gravata di appello da parte dell’ufficio limitatamente al capo in cui aveva disposto la disapplicazione delle sanzioni; parte contribuente non si costituiva; la CTR, dato atto che la socia P.S. aveva definito la lite fiscale ex D.L. n. 98 del 2012, dichiarava estinto l’intero giudizio.

– Per la cassazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.

– Parte contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– L’Agenzia delle Entrate ha depositato – prima che si tenesse l’odierna adunanza – istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con allegata comunicazione della Direzione provinciale di Firenze attestante la regolarità della definizione della lite D.L. n. 119 del 2018 ex artt. 6 e 7.

– Ritiene il collegio di potere accogliere tale istanza, dichiarando l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese atteso che parte contribuente non si è costituta nel presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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