Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21704 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 06/09/2018), n.21704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2594-2013 proposto da:

D.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 586/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/07/2012 R.G.N. 1394/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’appello di Salerno con la sentenza n.586/2012 rigettava l’appello proposto da D.V. avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione ad intimazione di pagamento notificata il 5 luglio 2010 a seguito di cartelle esattoriali a suo tempo non opposte;

a fondamento della decisione la Corte sosteneva che la pretesa invalidità derivata dell’avviso di mora – per non essere stato questo preceduto dalla notifica delle relative cartelle esattoriali – era infondata poichè vi era prova in atti che le cartelle, alle quali si faceva espresso riferimento con l’intimazione di pagamento, erano state effettivamente notificate (in data 28 aprile 2006, 16 aprile 2004, 27 febbraio 2010, 28 giugno 2001, 20 aprile 2002); e che, invece l’intiumato non avesse proposto tempestiva opposizione avverso le medesime cartelle; pertanto era sostanzialmente corretta la motivazione del primo giudice in quanto l’opposizione doveva essere rigettata sul presupposto dell’intervenuta esecutività a monte delle cartelle esattoriali; d’altra parte, aggiungeva la Corte, una volta divenuta irrevocabile la cartella esattoriale il relativo diritto di credito, sicuramente intangibile nel merito, si sarebbe prescritto in 10 anni ai sensi dell’art. 2953 c.c. che disciplina specificamente in via generale la cosiddetta actio iudicati;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.V. con tre motivi ai quali l’Inps ha resistito con controricorso; il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ed insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’Appello avrebbe qualificato le contestate intimazioni di pagamento come cartelle, riferendo alle prime la previsione del D.Lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 24 che prevede il termine perentorio per l’impugnazione della cartella e non certamente dell’avviso di mora, la cui impugnazione non soggiace a termine di decadenza ex art. 615 c.p.c.

il motivo è privo di fondamento in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale ha qualificato l’opposizione successiva all’intimazione di pagamento come tempestiva opposizione; mentre ha correttamente riferito il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 99, art. 24 all’opposizione alla pretesa contributiva ossia a quella contenuta proprio nelle cartelle di pagamento, di cui la stessa Corte ha accertato la regolare notificazione non seguita da tempestiva opposizione;

il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e della L. n. 335 del 1995. Errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 avendo la Corte omesso di esaminare le eccezioni preliminari sollevate in ordine all’intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato dall’INPS ritenendo che l’atto impugnato fosse assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. che disciplina la cosiddetta actio iudicati;

il motivo è fondato alla stregua dei seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 secondo la quale: “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010 il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia perchè la Corte d’Appello ha omesso di esaminare l’eccezione spiegata dall’appellante concernente la differenza tra l’importo posto a fondamento della pretesa creditoria e quanto risultante dagli estratti di ruolo prodotti solo in sede di tardiva costituzione in giudizio nel procedimento di primo grado;

il motivo è inammissibile atteso che la sentenza impugnata non affronta lo stesso argomento, mentre il ricorrente non riporta in ricorso dove avesse tempestivamente sollevato la medesima questione in grado di appello e nel ricorso di primo grado trascrivendo testualmente i relativi atti e producendo in allegato gli atti in questione; pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; il primo motivo va rigettato, mentre il terzo va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo motivo. Accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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