Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21703 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. III, 20/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 20/10/2011), n.21703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D. nato a (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.G. 0 G.B., R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1521/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/09/2008; R.G.N. 2060/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato LORENZO PICOTTI;

udito l’Avvocato dello Stato GIACOMO AIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna C.G. e R.A., rispettivamente Direttore Generale del Dipartimento per l’autonomia universitaria del MURST e Rettore dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, chiedendone la condanna a risarcirgli i danni prodotti nella sua sfera giuridica dalle dichiarazioni profferite dai convenuti in occasione di un convegno organizzato in Bologna dal Sindacato Nazionale Università e Ricerca CGIL. Espose che il C., presa la parola durante i lavori dell’incontro, aveva fatto riferimento a un lettore, presente in aula, che davanti alla Commissione del Parlamento europeo aveva affermato che l’Italia è un paese della mafia, che egli, sentendosi tirato in ballo, aveva negato di avere mai pronunciato siffatte espressioni, che le sue rimostranze avevano provocato l’intervento del R., il quale aveva pubblicamente convalidato l’assunto del C..

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l’avversa pretesa.

Con sentenza del 29 gennaio 2003 il giudice adito condannò il C. e il R., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 19.000,00, oltre accessori.

Proposto gravame principale dai soccombenti e incidentale condizionato dal P., la Corte d’appello di Bologna, in data 25 settembre 2008, in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato la domanda di P.D..

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione P.D., formulando tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con controricorso C.G. e R.A..

Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducono – in limine – i controricorrenti (difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato) la irricevibilità (inammissibilità) del ricorso per nullità della notifica, essendo la stessa stata eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anzichè presso quella Generale ed essendo la costituzione di essi concludenti (innanzi questa Corte regolatrice) avvenuta successivamente al decorso del termine nullo per la impugnazione della sentenza.

2. L’eccezione è infondata.

In conformità a quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., o di soggetti che ex lege si sono avvalsi della difesa dell’Avvocatura erariale, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 cod. proc. civ. della parte intimata difesa dall’Avvocatura generale (in termini, ad esempio, Cass. 27 aprile 2011, n. 9411; Cass. – 14 ottobre 2005, n. 20000).

E’ , pertanto, palesemente, irrilevante che la costituzione dell’Avvocatura generale dello Stato sia avvenuta decorso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

3. Col primo motivo l’impugnante lamenta mancanza di motivazione in ordine alla eccepita carenza di ius postulano della costituita Avvocatura. Sostiene che il giudice di merito si sarebbe limitato a recepire acriticamente la tesi difensiva prospettata dalla difesa erariale, così motivando in maniera puramente apparente il suo convincimento.

4. Il motivo è inammissibile, almeno sotto tre concorrenti profili.

4. 1. Nel vigore dell’art. 366-bis cod. proc. civ. in caso di vizio di motivazione la illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

La relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (tra le tantissime, da ultimo, in termini, Cass. 31 agosto 2011, specie in motivazione).

Certo che nella specie tale chiara indicazione è assolutamente carente è palese, già sotto tale profilo, la inammissibilità della censura.

4. 2. Anche a prescindere da quanto precede, si osserva – comunque – che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la deduzione di un vizio di motivazione su un error in procedendo.

Quale, infatti, sia stata la giustificazione del giudice del merito, la Corte di cassazione deve comunque accertare direttamente l’esistenza dell’invalidità di cui si discute.

L’accertamento, pertanto, della invalidità non può prescindere dall’accertamento anche del fatto che la integra, essendo perciò indiscusso che in relazione agli errores in procedendo la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (cfr., tra le tantissime, Cass. 19 dicembre 2008, n. 29779; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791).

4.3. Da ultimo, infine, si osserva che il motivo è inammissibile anche per assoluto difetto di autosufficienza perchè non sono riportati compiutamente nè l’eccezione, nè il tenore delle argomentazioni difensive sulle quali il decidente si sarebbe erroneamente appiattito.

5. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 21 Cost. nonchè dell’art. 51 cod. pen. Sostiene che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’esimente del diritto di critica e/o di cronaca, in mancanza del requisito essenziale della verità, laddove si era limitato ad affermare che in Italia c’era un sistema di raccomandazioni.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: se sia legittimo l’esercizio del diritto di critica e/o di cronaca quando non sia stata rispettata la verità oggettiva, essendo state le espressioni e le frasi riportate proferite da un soggetto che le ha colposamente o addirittura dolosamente manipolate, tale da mutarne sostanzialmente il significato, in specie attributo alla parte offesa di avere accusato l’Italia di essere un Paese della mafia, mentre la stessa ha parlato solo di raccomandazioni riferito al mondo accademico.

6. Il motivo è inammissibile.

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione;

Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Nella specie la difesa di parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le disposizioni di legge indicate nella intestazione del secondo motivo (art. 21 Cost. e 51 cod. pen.), in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

I giudici a quibus in particolare, hanno evidenziato come – al fine di escludere carattere illecito della condotta imputata agli appellanti – apparisse del tutto irrilevante l’eventuale letterale riferimento alla “mafia” da parte del P. (hanno accertato, cioè, che era inconferente, al fine di ritenere non perseguibili le dichiarazioni fatte dagli odierni controricorrenti che il P. avesse o meno, richiamato espressamente il fenomeno mafioso).

Hanno sottolineato quei giudici – compiendo un accertamento di fatto – che l’eventuale letterale riferimento alla mafia era irrilevante, trasudando le parole che P. ammette di avere pronunciato di significati impliciti e sibillini, amplificati dalla marcata esitazione, che fa apparire meramente eufemistico il successivo laconico contenimento della insinuazione a privilegi assegnati ai raccomandati.

Il complessivo univoco tenore della dichiarazione del P., cui hanno reagito il C. e il R. hanno accertato i giudici a quibus è quello di ufficiale denunzia di un malaffare organizzato ad esclusivo vantaggio di pochi ed in dispregio dei criteri del merito e delle capacità lavorative, ed il concetto è agevolmente riconducibile al significato traslato che nel linguaggio comunemente invalso si attribuisce alla parola .. mafia.

Pacifico quanto sopra è di palmare evidenza la assoluta non pertinenza, rispetto a detti accertamenti di fatto, del quesito di diritto che conclude il secondo motivo.

7. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali con riferimento alla mancata disamina della traduzione della registrazione effettuata dal consulente tecnico e quindi in ordine al contenuto testuale dell’intervento di P.D. davanti al consesso europeo.

8. Il motivo è inammissibile perchè – in totale violazione del precetto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. non si conclude con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Deve ribadirsi, infatti, al riguardo – in conformità a una giurisprudenza più che consolidata – che nella norma dell’art. 366 bis, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di unnattività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria o insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione (in termini, ad esempio, Cass. 22 maggio 2011, n. 11292; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22205; Cass. 10 aprile 2010, n. 8555).

9. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate, quanto agli onorari in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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