Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21703 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21703

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22085-2014 proposto da:

B. DI B.G. & C SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO PARINI;

– ricorrente-

contro

FALLIMENTO CPM COOPERATIVA PADOVANA MURATORI IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 144, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SEGANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IRENE CAVESTRO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato in data 4 luglio 2014 il Tribunale di Padova (procedimento n. 12503/2012 RG.) ha rigettato l’opposizione proposta da B. S.n.c. di B.G. & C. avverso il provvedimento del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) in liquidazione con il quale il credito vantato dall’opponente, pari ad Euro 211.723,89 era stato ammesso al passivo solo in via chirografaria e non privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, stante la rilevata mancanza della prova della natura artigiana dell’impresa.

Avverso tale pronuncia B. S.n.c. di B.G. & C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti dalla curatela fallimentare con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione denunciando l’omesso esame di un punto decisivo della controversia identificato nella mancata lettura da parte del Tribunale della descrizione delle lavorazioni eseguite, elencate nelle fatture allegate alla pretesa creditoria, dalle quali emergerebbe la prevalenza del lavoro artigiano.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge assumendo che il Tribunale abbia errato nell’applicare i principi interpretativi dell’art. 2751-bis c.c., n. 5, che, se correttamente intesi, avrebbero dovuto portare al riconoscimento del privilegio.

Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione denunciando l’erronea valutazione delle risultanze del modello fiscale UNICO, la cui corretta lettura evidenzierebbe la prevalenza del lavoro artigiano.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

La ricorrente ha depositato memoritt, insistendo con la seconda nel dolersi di non essere in grado di comprendere le ragioni della proposta: occorre tuttavia replicare che essa contiene il riferimento ai pertinenti precedenti di legittimità, in ossequio al protocollo del 15 dicembre 2016 sottoscritto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dall’Avvocato generale dello Stato, sull’applicazione del nuovo procedimento di cassazione, il quale prevede, quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti.

I tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati laddove, con riguardo alla ricorrenza nella specie degli elementi caratterizzanti l’impresa artigiana hanno, da un lato, inesattamente affermato che il Tribunale non abbia accertato la sussistenza di tali elementi, dall’altro argomentato in modo generico la reperibilità degli elementi stessi nella documentazione in atti, con riferimento ad elementi (fatture, modello Unico) di per sè stessi insufficienti a dimostrare la suddetta natura artigiana.

In tema di elemento qualitativo dell’attività prestata, questa Corte (Cass. 8 novembre 2006, n. 23795; Cass. 31 maggio 2011, n. 12012) ha difatti avuto modo di chiarire (in riferimento al testo prvigente dell’art. 2751 bis c.c. applicabile al caso in esame) che, allorchè – come nel caso di specie – i valori numerici del capitale risultino esuberanti rispetto al fattore lavoro, il giudice di merito può assegnare la prevalenza al lavoro solo quando la particolare qualificazione dell’attività personale dell’imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell’impresa, nella specie negato dal Tribunale con argomentazioni non efficacemente contraddette nei motivi di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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