Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21703 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 08/10/2020), n.21703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28790/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., P.C., Pa.Ca., P.G.,

P.L.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1979/17/16 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata il

20/5/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 1979/17/16, depositata il 20 maggio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia

delle Entrate avverso la sentenza n. 5/4/12 della CTP di Catania, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stato richiesto il pagamento in misura proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della Tariffa allegata dell’imposta di registro pari ad Euro 23.667,00, dovuta in relazione ad una sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa a favore di P.A., P.C., Pa.Ca., P.G. e P.L.S., i cui effetti erano stati sospesi nel giudizio di appello;

3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo la sentenza soggetta ad imposta in misura fissa stante l’insussistenza del trasferimento di ricchezza; la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado rilevando che i ricorrenti sarebbe andati incontro ad un notevole esborso di denaro pur non avendo ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 1912-2016, affidato ad un solo motivo; i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10,16 e 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR errato nel non considerare tassabile ai fini dell’imposta di registro una sentenza di condanna impugnata e sospesa in grado di appello.

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso risulta fondato.

1.1 Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e al medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

2. Con riferimento alle sentenze, questa Corte ha già affermato che “In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato è soggetta a tassazione, sicchè l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Nè l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione” (Vedi Cass. n. 12023 del 2018; n. 12736 del 2014).

In particolare si è ritenuto che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (ancorchè seguito dalla completa riforma in senso favorevole al contribuente) non è idoneo ad incidere sull’avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell’eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto del tributo all’efficacia esecutiva della sentenza ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Vedi Cass. n. 12480 del 2018).

3. Per le suesposte considerazioni, accolto l’unico motivo di ricorso, segue la cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso introduttivo.

3.1 Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico dei contribuenti, con compensazione delle spese dei giudizi di merito, atteso il consolidarsi in data successiva all’introduzione della lite dell’orientamento di legittimità posto a fondamento della decisione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti;

pone a carico degli intimati le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

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