Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21703 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 06/09/2018), n.21703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18963/2013 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIDIA BRACA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ITALIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ATTOLICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4815/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2012 r.g.n. 11650/2008.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 6 dicembre 2007, pubblicata il 23 febbraio 2008, il giudice del lavoro di Roma rigettava la domanda di B.M., volta ad ottenere – previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ITALIA S.p.A. dall’aprile 1995 sino al 1998 – la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 318.800,00 a titolo di retribuzioni per l’attività dirigenziale o impiegatizia di alto livello espletata, indennità sostitutiva di ratei ferie, mensilità aggiuntive, t.f.r., indennità sostitutiva di preavviso e premi vari, oltre al risarcimento dei danni per lucro cessante e danno emergente, nonchè per lesione all’immagine professionale ed ogni altro danno ravvisabile nella specie;

che all’esito della prova testimoniale espletata, ritenuta la fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva, opposta dalla convenuta per il periodo anteriore alla prima lettera di incarico (1 aprile – 31 dicembre 1995), in quanto documentalmente provata la costituzione della resistente soltanto dal 19 maggio 1995, richiamati principi giurisprudenziali in tema di individuazione dei caratteri propri della subordinazione, il giudice adito riteneva del tutto insufficiente l’assolvimento da parte attrice dell’onere di allegazione e prova in ordine alla sussistenza di tali caratteri;

che avverso la suddetta decisione proponeva tempestivo appello B.M., cui esisteva SONY Computer Entertainment Italia S.p.A., per giunta con appello incidentale in ordine alla statuizione di compensazione delle spese processuali relativamente al primo grado del giudizio; che la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 4815 in data 25 maggio – primo settembre 2012 rigettava l’impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale riformava in parte la gravata pronuncia con la condanna del B. al rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio, oltre che a quelle di secondo grado, così come ivi liquidate; che contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione B.M., come da atto dell’otto/12 agosto 2013, affidato ad un unico motivo, variamente articolato, cui peraltro sono stati materialmente allegati in copia diversi documenti, notificati insieme al ricorso, al quale ha resistito SONY Computer Entertainment Italia S.p.a. mediante controricorso del 20 settembre 2013;

che in vista dell’adunanza fissata per il 20 marzo 2018 le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,1362 e 2697 c.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, criticando la ritenuta esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ed assumendo che il giudice di appello non ha considerato l’ulteriore attività, provata dalle testimonianze e dalla prodotta documentazione, svolta da esso ricorrente, diversa, almeno in parte, dagli incarichi di consulenza, previsti invece nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (essenzialmente per gli anni 1996/1997 – non pare censurata specificamente, la prima argomentazione dei giudici di merito, circa il “difetto della legittimazione passiva” in relazione al primo contratto concluso con altra società per l’anno 1995, la cui vertenza era stata poi definita con apposita conciliazione), assumendo altresì il ricorrente una “subordinazione attenuata”, non correttamente considerata invece dai giudici di merito;

che dalle risultanze in atti non si evince che con l’atto introduttivo del giudizio parte attrice abbia rivendicato specifiche differenze retributive in relazione a contrattazione collettiva, neppure indicata;

che il ricorrente non riproduce, contrariamente alle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, i motivi di appello (del quale non è stata nemmeno riportata la data, ma in corsivo le sole conclusioni);

che sotto questo profilo il ricorso appare inammissibile a causa del rilevato difetto di autosufficienza;

che, di conseguenza, non è possibile nemmeno stabilire se ed in qual modo le questioni specificamente dedotte con il ricorso per cassazione fossero state ritualmente devolute ex art. 434 c.p.c., in sede di gravame, laddove in particolare la pronuncia di appello non chiarisce nulla di preciso sul punto, specie in relazione alla ulteriore e diversa attività, asseritamente espletata, ma non corrispondente invece al contenuto dei contratti di co.co.co.;

che parimenti va ritenuto riguardo alle restanti doglianze del ricorrente, poichè attinenti a valutazioni in fatto e di merito, incensurabili quindi in sede di legittimità, nemmeno ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., tra le altre, Cass. 1 civ. n. 16526 del 5/8/2016, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, nella specie quindi dichiarato inammissibile il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto. V. altresì Cass. sez. 6-5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010. Cfr. pure Cass. 2 civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 – 08/05/2017: nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di prova legale-, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati);

che, infatti, la Corte di merito ha specificamente esaminato il contratto del 16 novembre 1995, con il quale la società appellata aveva conferito l’incarico di consulenza, secondo quanto ivi precisato, pure in ordine alle modalità dell’espletamento, però senza nessun obbligo di orario e nessun vincolo di dipendenza gerarchica o disciplinare, in cambio di un onorario forfettario mensile di Lire 4.150.000, donde una specifica regolazione dell’attività che il B. era tenuto ad espletare, nel senso dell’esclusione della subordinazione, nell’ambito di un rapporto di natura autonoma e nel quale il prestatore doveva riferire del risultato della sua opera, peraltro raccordandosi con i soggetti coinvolti nell’attività dedotta in contratto;

che successivamente tra le parti era intervenuto un nuovo contratto, però con caratteristiche analoghe al primo, per cui il ricorrente si era impegnato a prestare la sua opera di tecnico esperto videogiochi e del funzionamento del prodotto nominato “playstation”, in cambio di un corrispettivo mensile di Lire 4.100.000, comprensivo anche di eventuali spese vive;

che, pertanto, correttamente, ad avviso dei giudici di appello, il Tribunale aveva tenuto conto di tali contratti ai fini della valutazione delle domande dell’attore (in sintesi, la Corte capitolina rilevava che la società si era limitata a mettere da disposizione del B. una postazione di lavoro per consentigli di svolgere con maggiore efficienza i propri compiti, mentre non risultava obbligatoria la presenza nei locali aziendali, nè tantomeno l’imposizione di un orario di lavoro, peraltro nemmeno indicato. Parimenti, il ricorrente non aveva formulato alcuna allegazione sulla necessità di seguire nell’espletamento dell’attività, non solo eventuali direttive, peraltro compatibili con l’autonomia del rapporto, ma istruzioni e ordini dei responsabili della società, ciò permettendo di escludere la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare della stessa, siccome precisamente ribadito nei suddetti contratti, mancando inoltre qualsivoglia deduzione in ordine a controlli o richiami di natura disciplinare. Quanto, poi, alla creazione dell’ufficio post vendita “after sales” e alla direzione dello stesso, che pure poteva rientrare nell’attività dedotta in contratto, secondo al Corte territoriale, l’istruttoria non aveva nemmeno adeguatamente confermato tale circostanza per le indicate ragioni di fatto, mentre la prodotta documentazione dimostrava soltanto l’attività espletata dal B., ma non le sue modalità esecutive eventualmente divergenti dall’originario regolamento contrattuale);

che, dunque, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del soccombente alle relative spese, sussistendo, per altro verso, anche i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente in ragione di complessivi 7000,00 (settemila/00) Euro per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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