Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21702 del 19/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21702

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma via Ghirza 13, presso

l’avv. Simonetta Filippucci, rappresentato e difeso da sè medesimo,

con indicazione per le comunicazioni relative al processo della

p.e.c. diego.florio-avvocatiperugia.it e del fax n 075/7611397;

– ricorrente –

nei confronti di:

B.V., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di

Rienzo 69, presso l’avv. Carlo Giuseppe Terranova, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 075/5717950 e alla p.e.c.

carlogiuseppe.terranova-avvocatiperugiapec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2016 della Corte di appello di Perugia,

emessa il 25 febbraio 2016 e depositata il 3 marzo 2016, n. R.G.

438/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.D. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 15.11.2012 con il quale il Presidente del Tribunale di Perugia, accogliendo il ricorso proposto dalla sua ex convivente B.V., aveva imposto la corresponsione di un assegno mensile di 1.000 Euro destinato al mantenimento dei due figli M.D. e F.S.V. conviventi con la madre. L’opponente ha chiesto la revoca o la riduzione dell’importo e in via cautelare la sospensione totale o parziale dell’esecutività del decreto.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 873/2015 ha determinato, a decorrere dal mese di ottobre 2013, in via definitiva, il contributo mensile nella misura di 800 Euro complessivi, oltre rivalutazione annuale ISTAT e partecipazione al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente da parte dei genitori e debitamente documentate in caso di urgenza. Ha condannato il F. alle spese del procedimento liquidate in complessivi 6.000 Euro comprensivi anche delle spese relative ai tre sub-procedimenti cautelari introdotti nel corso del giudizio e fondati su reiterate richieste di sospensione totale o parziale dell’esecutività del decreto presidenziale.

3. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 115/2016, ha confermato la decisione di primo grado e condannato l’appellante alle spese del giudizio di appello.

4. Ricorre per cassazione F.D. affidandosi a sei motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso B.V..

6. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorso che, oltre ad essere stato ritualmente notificato in data 11 ottobre 2016, e quindi nel termine di venti giorni di cui all’art. 370 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. 3 n. 24639 del 3 dicembre 2015 secondo cui, ai fini della verifica della tempestiva notifica del controricorso in cassazione, da compiersi ex art. 370 c.p.c. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest’ultima si identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario), contiene una analitica ricostruzione della vicenda processuale e indica in calce la documentazione allegata su cui si fonda la difesa della B..

8. Il primo motivo censura infondatamente la sentenza di appello per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (per mancata trascrizione delle conclusioni) e dell’art. 452 c.p.c. (invocato nella motivazione a sostegno della dichiarazione di inammissibilità dei primi tre motivi di appello). Quanto al primo profilo va richiamata la giurisprudenza di legittimità (cfr., recentemente, Cass. civ. sez. 2 n. 2237 del 4 febbraio 2016) secondo cui l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.. Quanto al secondo profilo è evidente che la Corte di appello nella motivazione è incorsa in mero errore materiale citando l’art. 452 anzichè come emerge chiaramente dalla stessa motivazione l’art. 342 codice di rito.

9. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 350 c.p.c., commi 2 e 3, art. 281 sexies c.p.c., art. 101 c.p.c., art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost. nonchè l’omessa motivazione con conseguente nullità del giudizio e della sentenza. Il ricorrente rileva la mancata costituzione della B. nella fase di merito e lamenta la mancata fissazione della prima udienza di comparizione e la vanificazione della discussione della causa da lui effettuata mediante allegazione di un foglio predisposto ad hoc in quanto la decisione sarebbe stata adottata prima ancora della discussione. Contrariamente all’assunto del ricorrente la costituzione della B. è avvenuta per l’intero giudizio e la causa è stata decisa dopo la discussione come risulta dall’epigrafe della sentenza, che dà atto della discussione all’udienza del 3 marzo 2016 cui ha partecipato l’avv. F., e dal deposito della sentenza nella stessa data. L’indicazione in calce al dispositivo della data del 26.2.2016 è evidentemente frutto di errore materiale. La fissazione diretta della udienza di discussione in seguito all’avvenuto espletamento di udienza anticipata per la discussione di istanza inibitoria è idonea a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa come dimostra implicitamente la mancata prospettazione di specifiche lesioni da parte del ricorrente.

10. Con i motivi terzo, quarto e quinto il ricorrente deduce rispettivamente: a) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 186 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; c) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e delle L. n. 898 del 1970 e L. n. 54 del 2006, falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

11. I motivi sono inammissibili laddove riferibili alla non più in vigore formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. civ. S. U. n. 8053 del 7 aprile 2014) e sono altresì inammissibili e comunque infondati laddove censurano la sentenza di appello che ha considerato generiche le doglianze di parte appellante relative sia alla indicazione di norme pretesamente violate che alla lamentata omessa o insufficiente motivazione su circostanze e mezzi di prova ritenuti non rilevanti dalla Corte di appello. In particolare la Corte di appello ha formulato quest’ultimo tipo di considerazioni con riguardo sia all’evidente sproporzione delle capacità reddituali delle parti anche in considerazione della precaria occupazione della B. sia alla pretesa, incomprensibile, di escludere la frequentazione dell’asilo da parte dei figli nell’ipotesi di disoccupazione della madre. Per ciò che concerne invece la indicazione delle violazioni di legge essa non è correttamente formulata con il solo richiamo delle disposizioni di cui si assume la violazione o l’erronea o falsa applicazione essendo necessaria una chiara correlazione fra l’interpretazione e l’applicazione della norma nella sentenza impugnata e la prospettazione di una diversa tesi interpretativa da parte dell’appellante.

Correlazione che neanche con il ricorso di cassazione appare realizzata da parte del ricorrente.

12. Infine con il sesto motivo, deducendo falsa applicazione e violazione dell’art. 91 disp. att. c.p.c., comma 1 e u.c., art. 92 disp. att. c.p.c., commi 2 e 3, art. 96 disp. att. c.p.c., art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 nonchè omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c..p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la integrale condanna alle spese processuali e la misura della liquidazione delle stesse. Il motivo è infondato perchè la condanna alle spese dei due gradi del giudizio di merito è coerente al disposto dell’art. 92 c.p.c. e la impugnazione per cassazione della liquidazione è inammissibile se non integrata da una specifica indicazione delle voci liquidate in relazione alle tariffe vigenti.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 6.100 Euro di cui 100 Euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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