Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21702 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, (ud. 08/03/2018, dep. 06/09/2018), n.21702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25406/2014 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MOF – MERCATO ORTOFRUTTICOLO FONDI S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9612/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2013 r.g.n. 6412/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 9612/2013, pubblicata il 20 novembre 2013, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, revocava il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società Mercato Ortofrutticolo di Fondi S.p.A. di pagare ad O.A. differenze retributive calcolate sulla base del CCNL Consorzi Agrari e condannava il lavoratore alla restituzione della somma di Euro 33.159,71 percepita in esecuzione di tale decreto, oltre interessi.

1.1. La Corte riteneva, in primo luogo, infondata l’eccezione di cosa giudicata, sul rilievo che le sentenze richiamate a tal fine avevano riguardato l’applicabilità del CCNL Consorzi Agrari fino alla sua scadenza naturale (31 dicembre 1996) mentre le differenze retributive richieste con il decreto ingiuntivo si riferivano ad un periodo di lavoro successivo.

1.2. La Corte osservava poi come la società avesse acquistato l’azienda con effetto dall’1 giugno 1995 e da subito avesse applicato ai propri dipendenti il CCNL Commercio, con la conseguenza che non si era mai verificato alcun vuoto di disciplina collettiva e, pertanto, non era mai sorto l’obbligo di applicare il diverso contratto collettivo in precedenza applicato dal cedente.

1.3. Rilevava, infine, la Corte territoriale: (a) che non era stato prospettato dal lavoratore alcun argomento a sostegno della incongruità del CCNL Commercio rispetto al settore merceologico di appartenenza della società; (b) che il lavoratore si era limitato ad invocare il principio della irriducibilità della retribuzione, omettendo di svolgere puntuali e specifiche allegazioni in ordine all’intero assetto normativo ed economico del trattamento previsto dalle due distinte e diverse discipline collettive (CCNL Consorzi Agrari e CCNL Commercio), e che, in ogni caso, era da condividersi l’assunto della società appellante, secondo il quale la scelta, da parte del cessionario, del diverso contratto collettivo da applicare al personale addetto all’azienda trasferita incontra soltanto il normale controllo di congruità ex art. 36 Cost., tra l’attività svolta e il contratto collettivo prescelto.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la sentenza impugnata omesso di valutare gli effetti del giudicato formatosi a seguito della pronuncia fra le stesse parti della sentenza n. 1308/2001 del Tribunale di Latina e della sentenza n. 2720/2006 della Corte di appello di Roma.

2. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 2112,2070,2077 e 2103 c.c., nonchè la violazione della L. n. 428 del 1990, art. 47 e dell’Accordo collettivo del 20 maggio 1995, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che il CCNL Consorzi Agrari non aveva formato oggetto di disdetta, sicchè esso doveva intendersi tacitamente rinnovato; che la Mercato Ortofrutticolo di Fondi S.p.A. non esercita attività di commercio; che nel caso di specie il compenso mensile era stato ridotto di circa un terzo, in confronto al trattamento retributivo anteriore, senza che fosse stata dedotta una insolvenza del Mercato e la esistenza di una procedura concorsuale che legittimasse tale deroga peggiorativa al principio di mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di cessione di azienda.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Con riferimento al primo motivo si osserva che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha preso in esame ed ha altresì correttamente valutato l’eccezione di cosa giudicata.

4.1. In particolare, così come ha evidenziato la Corte di merito, la sentenza del Tribunale di Latina n. 1308/2001, confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2720/2006, ha un oggetto diverso e “fa riferimento all’applicabilità del precedente contratto collettivo fino alla sua scadenza naturale (31.12.1996) mentre le differenze retributive richieste con il decreto ingiuntivo per cui è opposizione si riferiscono al periodo di lavoro successivo da aprile 1998 a novembre 2002” (cfr. sentenza, p. 2). Tanto emerge dall’analisi del contenuto delle sentenze richiamate unitamente agli atti di causa e peraltro non è stato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

5. Con riferimento al secondo motivo, si rileva anzitutto che la sentenza impugnata, diversamente da quanto dedotto, non ha omesso di esaminare i fatti indicati dal ricorrente come di rilievo decisivo (cfr. “Fatti di causa”, sub 1.1., 1.2., 1.3.).

5.1. D’altra parte, è rimasta priva di specifica censura, con il motivo in esame, quella parte della sentenza, nella quale, esprimendo un’autonoma ragione decisoria, la Corte di appello ha sottolineato come il lavoratore si fosse “limitato ad invocare il principio della irriducibilità della retribuzione, omettendo di svolgere puntuali e specifiche allegazioni in ordine all’intero assetto normativo ed economico” del trattamento previsto dalle due diverse discipline collettive (quella rivendicata, e cioè il CCNL Consorzi Agrari, e quella applicata dalla società, e cioè il CCNL Commercio); e come, in ogni caso, risultasse fondata, alla stregua dei molti precedenti giurisprudenziali in materia, la tesi dell’appellante “secondo cui la scelta, da parte del cessionario, del diverso contratto collettivo da applicare al personale addetto all’azienda trasferita, incontra soltanto il normale controllo di congruità ex art. 36 Cost., tra l’attività svolta e il contratto collettivo scelto” (cfr. sentenza impugnata, p. 3).

5.2. Come più volte affermato da questa Corte, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchè si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 4199/2002).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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