Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21701 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16804/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), Società con socio unico, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale

Mazzini, presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2760/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza del 21 giugno 2013 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia – che aveva accolto il ricorso di P.V.R. inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità di un contratto a termine stipulato per il periodo dal (OMISSIS), per “sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società” e dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti con condanna della società al pagamento di tutte le retribuzione maturate dall’offerta reale del 26/2/2004 -, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, condannava la società al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori come per legge, confermando, nel sento, la sentenza di primo grado. La Corte territoriale riteneva che la società non avesse fornito la prova della riconducibilità dell’assunzione alle esigenze indicate in contratto ed in particolare che il processo di mobilità avesse riguardato la sede di assegnazione della lavoratrice e soprattutto che tale processo di mobilità fosse ancora in corso al momento dell’assunzione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a tre motivi.

P.V.R. è rimasta solo intimata.

I motivi proposti dalla soc. Poste si riassumono come segue.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, con riferimento alla ritenuta erronea mancanza di prova delle esigenze poste a fondamento della specifica assunzione (primo motivo).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 420 e 421 c.p.c., in relazione al mancato esercizio dei poteri d’ufficio (secondo motivo).

Violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per avere la Corte territoriale condannato la società alla corresponsione di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (in luogo di quella minima legislativamente prevista) omettendo di considerare che nulla controparte aveva evidenziato in merito alla propria condizione lavorativa e senza valutare che la controparte si era sottratta dal dimostrare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e di essersi attivata nella ricerca di nuova occupazione (terzo motivo).

I primi due motivi (da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione) sono manifestamente infondati.

Come è stato precisato da questa Corte, “l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto” (v. Cass. 27 aprile 2010, n. 10033, cfr. anche Cass. 27 gennaio 2011, n. 1931, sull’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del termine finale, che “debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività”, pur con riferimento ad un unico contratto).

Del tutto erronea è, quindi, la tesi della società ricorrente secondo cui sarebbe stato piuttosto onere di controparte provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno al contratto – si veda in tal senso Cass. 24 novembre 2014, n. 24954 -.

In ogni caso, la Corte territoriale ha esaminato e valutato il contenuto degli accordi richiamati in contratto e, sul presupposto che tali accordi dimostrassero l’esistenza, al livello nazionale, di un processo riorganizzativo in corso (mediante il riposizionamento sul territorio nazionale delle risorse da destinare al servizio di recapito o alla sportelleria, da soddisfare mediante i processi di mobilità ivi previsti, durante l’espletamento dei quali poteva rendersi necessario il ricorso ad assunzioni a termine negli uffici in cui il personale addetto a tale servizio fosse momentaneamente carente), ha ritenuto che non fosse stato allegato dalla società alcun collegamento concreto con la assunzione a termine de qua ma che, considerati i limiti temporali del processo di mobilità di cui agli accordi (tanto verso il servizio recapito quanto verso il servizio sportelleria), non vi fosse neppure la prova che tale processo fosse ancora sussistente al momento dell’assunzione in questione (e con specifico riguardo al servizio recapito). Legittimamente, quindi, la Corte di merito ha affermato, sulla base di una motivazione esente da vizi logici, che la sussistenza in concreto della causale del rapporto a termine in questione non fosse stata sufficientemente allegata nè dimostrata dalla società datrice di lavoro, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio (cfr., in particolare, Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279).

Quanto, poi, ai rilievi relativi alla ritenuta genericità dei mezzi di prova articolati dalla società ed alla mancata utilizzazione dei poteri d’ufficio è sufficiente osservare che il giudice di merito ha esplicitato in maniera addirittura analitica le ragioni di tale ritenuta genericità ed inconferenza della prova richiesta, evidenziando come le circostanze dedotte fossero prive di precisi riferimenti a dati obiettivi oltre che di ogni riferimento all’ufficio di destinazione della lavoratrice, così da risultare, quand’anche dimostrate, non utili a soddisfare l’onere probatorio gravante sulla società.

Si aggiunga che nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (v. Cass. 12 marzo 2009, n. 6023). Peraltro, gli indicati poteri d’ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa. Al riguardo deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall’art. 421 c.p.c.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errore in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l’esistenza di una “pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (cfr. Cass. 16 maggio 2002, n. 7119; Cass. 20 marzo 2004, n. 5662, Cass. 18 giugno 2008, n. 16507).

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Va, infatti, rilevato che la Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare in cinque mensilità la indennità di cui all’art. 32 cit., individuandole, da una parte, nelle dimensioni della società datrice di lavoro, dall’altra, nella durata dell’assunzione a termine di cui al contratto dichiarato, del comportamento della ricorrente, che aveva tempestivamente offerto la propria prestazione lavorativa. Si tratta, all’evidenza, di una corretta applicazione dei criteri di cui della L. 15 luglio 1966, n. 604, citato art. 8, involgente, peraltro, valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa sede.

Se è vero, al riguardo, che la L. n. 604 del 1966, art. 8, fa riferimento, ai fini della determinazione dell’indennità alle “condizioni delle parti”, ciò non significa – diversamente da quanto assume la ricorrente – che il lavoratore debba dimostrare anche gli altri elementi dalla stessa dedotti, quali la mancata instaurazione di altri rapporti, la mancata percezione di ulteriori somme a titolo retributivo, il tentativo di reperimento di altre occupazioni. In proposito è, infatti, richiesta una considerazione complessiva della situazione dedotta in giudizio, che peraltro, tenga conto – come ha fatto la Corte – anche del numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro e delle dimensioni dell’azienda, secondo quanto disposto dal citato art. 8.

La valutazione di tutti detti elementi, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (cfr., per l’applicazione di tale principio con riguardo all’indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, Cass. 5 gennaio 2001, n. 107; Cass. 14 giugno 2006, n. 13732; Cass. 5 maggio 2006, n. 11107 e con riguardo proprio all’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010, Cass. 16 ottobre 2014, n. 21932).

Il motivo, in conclusione, pur sotto il profilo di una denunciata violazione di legge, finisce con il sollecitare questa Corte ad un inammissibile giudizio di merito.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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