Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2170 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29227/2016 proposto da:

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy S.G.R. p.a.

(C.F.: (OMISSIS)), con sede legale in Milano (MI), alla Via Carlo Bo

11, esercente l’attività di gestione di fondi comuni d’investimento

immobiliare, nella persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. I.I. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. Prof. Muroni Raffaella del Foro di Milano (C.F.:

(OMISSIS)), in forza di procura speciale apposta in calce al

ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Rizzo Antonio

del foro di Roma (C.F.: (OMISSIS)), in Roma alla Via Toscana n. 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore – rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2789/29/2016 emessa dalla CTR Lazio in data

10/05/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 22992/06/14 depositata in data 13 novembre 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso presentato dalla BPN Paribas Real Estate Investement Management Italy S.G.R. S.p.A. avverso l’avviso di accertamento RM0629066001 notificato, in data 3 luglio 201ì, dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – per aver rettificato il classamento dell’immobile sito in (OMISSIS), con conseguente attribuzione della rendita nell’importo di Euro 516.581,00, a fronte di quella proposta dal contribuente in sede proposta DOCFA di variazione del classamento del 30 maggio 2012 n. 62052.1/2012 di Euro 436.781,03. La Commissione aveva ritenuto legittima la variazione della rendita catastale, posto che nella proposta DOCFA della ricorrente era stata omessa la valutazione dei pannelli solari installati e della tettoia costruite, per il parcheggio delle auto del supermercato “(OMISSIS)”, come accertato in sede di sopralluogo dall’Ufficio.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la BPN Paribas Real Estate Investment Management Italy S.G.R. che, eccepita la carenza di motivazione dell’avviso e dedotta la non incidenza delle opere eseguite sul valore di mercato dell’immobile, chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata, l’annullamento dell’avviso di accertamento.

Si costituiva l’Ufficio che, reiterate le osservazioni svolte in prime cure, chiedeva il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 10.5.2016 la CTR Lazio rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) dall’esame dell’avviso, contenente gli identificativi catastali, l’ubicazione, la classificazione dell’immobile, la rendita catastale, risultava che lo stesso era stato emesso su proposta di variazione del classamento con procedura DOCFA a seguito di “sopralluogo parziale di attività commerciale “(OMISSIS)” in via (OMISSIS)”, rettificando il valore della rendita catastale in ragione del valore complessivo dei pannelli solari, determinato in Euro 3.390.000,00, e delle tettoie, determinato in Euro 600.000,00;

2) sulla base di tali analitici clementi l’Ufficio aveva motivato compiutamente l’accertamento e la nuova rendita catastale attribuite, tant’è che l’appellante nel suo stesso ricorso innanzi alla CPT di Roma aveva ampiamente controdedotto sulle ragioni dell’asserito non ampliamento della volumetria;

3) trovava applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie;

4) quanto all’asserita erroneità dell’aumento della rendita catastale, non avendo eseguito opere (quali i pannelli solari e le tettoie) che avrebbero inciso sulla redditività, sul valore di mercato del complesso immobiliare, l’Ufficio aveva confermato il classamento e la rendita attribuita fin dal 1989 in Euro 436.781,03, alla quale aveva aggiunto la stima valutativa delle voci oggetto dell’ampliamento (tettoie e pannelli solari);

5) l’ampliamento indicato nella stessa proposta dell’appellante del 23.6.2011 a firma del tecnico legittimava l’attribuzione della nuova rendita, stante la totale omissione della maggiore consistenza del complesso immobiliare, il cui valore era stato determinato in Euro 25.829.050,00, a nulla rilevando la qualificazione dell’impianto (che non sarebbe fotovoltaico, ma un mero scambiatore termico), stante l’incidenza delle opere sulla redditività dell’immobile.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la BNP Paris Real Estate Investment Managment Italy SGR s.p.a. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un motivo.

In prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato, nonostante fosse il frutto di un mero “sopralluogo parziale” e si limitasse a richiamare “la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio”.

1.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, questa Sezione, anche di recente (Sez. 5, Sentenza n. 8529 del 27/03/2019), ha affermato il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare (e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7 , mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso. Ciò in quanto il previo sopralluogo non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio (Sez. 5, Sentenza n. 12743 del 23/05/2018; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 07/03/2019). Più in particolare, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017).

Da ciò consegue che nessuna incidenza, in termini negativi, può avere la circostanza che l’avviso di accertamento sia stato emesso all’esito di un sopralluogo parziale.

In secondo luogo, come correttamente evidenziato dalla CTR, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Sez. 5, Sentenza n. 2268 del 03/02/2014).

In particolare, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre solo nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 5, n. 31809 del 07/12/2018). Nel caso di specie, l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, ha tenuto comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la omissione di pronuncia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non essersi la CTR pronunciata sul secondo motivo di appello avente ad oggetto, quanto ai pannelli, il mancato raggiungimento del 15% dell’aumento della redditività ai fini dell’incremento della rendita e, quanto alle tettorie, la mancata prova, da parte dell’Ufficio, della maggiore superficie.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un fato decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Sez. 2, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018). Nel caso in esame, la CTR non ha del tutto omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, ma lo ha ritenuto infondato “stante la totale omissione della maggiore “consistenza” del complesso immobiliare (…), a nulla rilevando la qualificazione dell’impianto che non sarebbe foto voltaico, ma un mero scambiatore termico, stante l’incidenza delle opere sulla redditività dell’immobile”. In quest’ottica, la CTR avrebbe, in realtà, non omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello, ma, semmai, fornito su alcuni aspetti del detto motivo argomentazioni lacunose, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe, se del caso, dovuto denunciare la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anzichè del n. 4.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità delle avverse censure sulla redditività dei pannelli solari e sull’accertamento della proprietà parziale della tettoia per non essere state oggetto del ricorso introduttivo.

3.1. Il motivo, espressamente qualificato come condizionato e proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito nel rigetto di quest’ultimo.

4. Pertanto, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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