Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2170 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2170 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28246-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SRA AGENTE RISCOSSIONE
PROVINCIA SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LORENZO LO VERSO;

– ricorrente contro
BOSCO RITA ANNA, AGENZIA DEIIX ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA;

intimati

o+

Data pubblicazione: 29/01/2018

avverso la sentenza n. 2128/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 24 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l’appello
proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza n. 90/5/13
della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto
il ricorso di Bosco Rita contro la cartella di pagamento IVA ed altro
2006. La CTR osservava in particolare che, pur convenendo
sull’affermazione dell’appellante in ordine alla non autonoma
impugnabilità dell’estratto di ruolo, tuttavia lo stesso diveniva
impugnabile congiuntamente alla correlativa cartella esattoriale,
qualora, come nel caso di specie, fosse contestata la rituale
notifica:Avi-le di quest’ultima,

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente
della riscossione deducendo un motivo unico.
1,c intimate Bosco Rita ed Agenzia delle entrate non si sono difese.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod.
proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli
artt. 19, 21, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR non ha preso in
considerazione la questione, pregiudiziale alla valutazione di
ammissibilità del ricorso originario della contribuente, della ritualità
Ric. 2016 n. 28246 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

MAN Z ON.

della notificazione della cartella di pagamento attuativa dell’iscrizione a
ruolo da cui l’estratto impugnato.
La censura è fondata.
La CTR siciliana infatti ha totalmente omesso di esaminare la
questione della ritualità della notifica della cartella esattoriale

medesima afferente, che è evidentemente pregiudiziale alla valutazione
di ammissibilità del ricorso introduttivo della lite e che aveva formato
oggetto della decisione della Cf P siracusana.
Indubbio che tale questione è stata proposta quale motivo di gravame,
la sua valutazione è stata totalmente omessa, sicchè il vizio
motivazionale dedotto risulta pienamente sussistente né può farsi
valere la preclusione data dall’art. 348 ter, quarto, quinto comma, cod.
proc. civ., appunto perché difetta totalmente ogni valutazione del
giudice tributario di appello al riguardo c quindi non può affermarsi nel
caso di specie la sussistenza di una decisione “doppiamente
conforme”.
In conclusione, difformemente alla proposta del relatore, in
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con
rinvio al giudice a quo per nuovo esamete. M44 3312 0

)

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di
Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

impugnata attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo alla

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