Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 217 del 11/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 11/01/2021), n.217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28878-2018 proposto da:

B.P. DI B.P. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.P., BI.MA.,

B.M., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MICCICHE’, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO MAGGIOLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’impugnazione proposta dalla società B.P. di B.P. e c. s.a.s., B.P., Bi.Ma., B. M., B. S. contro l’Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione di Irpef, IVA e IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007 concernenti la rettifica dei valori di atti di compravendita di immobili.

Secondo la CTR la documentazione prodotta dall’ufficio in una alle dichiarazioni degli acquirenti giustificavano la ripresa a tassazione. Peraltro, i contribuenti, secondo la CTR, non avevano fornito alcun elemento fattuale che potesse modificare le conclusioni alle quali era pervenuto l’Ufficio.

I contribuenti sopra ricordati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad una complessa censura, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

I ricorrenti deducono il vizio di omessa pronunzia, qualificandolo sotto il paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non avrebbe esaminato le censure esposte in appello, riproduttive di analoghe contestazioni formulate in primo grado, in ordine alla prospettata illegittimità degli atti per difetto di motivazione in quanto fondati su atti richiamati negli avvisi di accertamento ma non allegati agli stessi, nemmeno valutando l’eccezione di contrarietà dell’atto al D.L. n. 41 del 1995, art. 15, avendo rappresentato che gli immobili oggetto di trasferimento, appartenenti alle categorie A e C, sarebbero stati alienati a corrispettivi superiori alla valutazione automatica catastale, così escludendo il potere di rettifica dell’Ufficio in base alla previsione normativa suindicata.

La censura, che può ritenersi agevolmente rivolta a prospettare il vizio di omessa pronunzia rispetto a motivi di appello, al di là dell’erroneo parametro normativo indicato(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), piuttosto che quello corretto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) che questa Corte può superare -Cass. n. 23381 del 06/10/2017- è fondata. Ed invero, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata la totale pretermissione dei motivi di appello succintamente riportati sopra, a fronte di una motivazione unicamente calibrata sulla legittimità della pretesa in relazione alla documentazione posta a sostegno degli avvisi, senza per nulla considerare le censure correlate al deficit di motivazione dell’atto ed alla violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15 sopra ricordato.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

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