Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 217 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 09/01/2020), n.217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25980/2014 proposto da:

C.C.I., in qualità di erede di T.G.,

(deceduta), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 15,

presso lo studio dell’avvocato Fera Gianluca, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carbone Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/7/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo;

udito l’Avvocato Cristiano Fava con delega per il ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 249/2013, depositata in data 19/7/2013, – in controversie, riunite, promosse da T.R. e M.A. (cui erano subentrati gli eredi T.A., Ta.Ro. e T.G.) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno: a) in un primo giudizio, per sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni, conseguenti all’occupazione sine titulo, realizzata nel 1968, di alcuni terreni di proprietà dei primi, siti nel Comune di Picerno, della complessiva estensione di 26.700 mq, irreversibilmente trasformati in conseguenza della costruzione della superstrada c.d. (OMISSIS), nonchè correlati allo smembramento della propria azienda agricola; b) in un secondo giudizio, in opposizione alla stima, per sentire determinare la giusta indennità di espropriazione di altre particelle della stessa azienda agricola, occupate begli anni Settanta, per le quali era stato pronunciato il decreto di espropriazione, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento delle domande attoree, condannato la convenuta al versamento agli attori dell’importo di Euro 961,40 “da rivalutarsi come per legge e con gli interessi di legge” a titolo di indennità di espropriazione dovuta per i terreni legittimamente espropriati, di Euro 11.233,52, a titolo di risarcimento del danno per i terreni illegittimamente occupati, e di Euro 204.743,55, a titolo di risarcimento dei danni prodotti all’azienda agricola, per effetto dell’espropriazione parziale, L. n. 2359 del 1865, art. 40.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che erano fondati i motivi di appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (succeduto alla Cassa per il Mezzogiorno) relativi: 1) al fatto che sulle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, trattandosi di debito di valuta, in difetto di prova di un maggior danno, non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria; 2) all’erronea applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 inapplicabile ai suoli agricoli, dovendosi pertanto il valore degli stessi stimare, come ritenuto dal consulente tecnico in una consulenza integrativa del 1987, in L. 350 al mq con riferimento all’anno 1970 e così complessivamente essendo dovuta, a titolo risarcitorio, per i terreni illegittimamente occupati ed irreversibilmente trasformati, la somma di 983.500, stante l’estensione dell’area interessata di mq 2.810 mq, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda; 3) alla erronea rivalutazione monetaria dell’indennizzo riconosciuto L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 per il danno prodotto all’azienda agricola, trattandosi di debito di valuta.

Avverso la suddetta pronuncia, C.C.I., quale erede di T.G., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che resiste con controricorso) e di T.A. e Ta.Ro. (che non svolgono attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1224, 2697 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione alla ritenuta non debenza della rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di indennità di espropriazione per i terreni legittimamente occupati ed espropriati; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 2359 del 1865, art. 39, L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 e D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4 in relazione alla rideterminazione (riduttiva) del danno da occupazione illegittima rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 40 in relazione alla ritenuta non debenza della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di indennizzo ex art. 40 citato per la diminuzione patrimoniale subita e per il deprezzamento del valore dell’azienda agricola (abbandonata per effetto della costruzione della strada (OMISSIS)).

2. Occorre precisare che, nei giudizi riuniti, si contendeva sia della giusta indennità di esproprio per alcuni terreni legittimamente occupati ed espropriati, sia del risarcimento del danno dovuto per l’illegittima occupazione di altri terreni, irreversibilmente trasformati, e per lo smembramento dell’azienda agricola che insisteva sia sulla parte espropriata sia su quella irreversibilmente trasformata in conseguenza della costruzione della superstrada c.d. (OMISSIS).

3. La prima censura, con la quale ci si duole del mancato riconoscimento della chiesta rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione, è infondata.

Invero, nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi corrispettivi o compensativi avendo fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte interessata, e ciò contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi rappresentano integrano una componente necessaria (Cass. 24858/2005).

Proprio in tema di indennità di espropriazione, questa Corte (Cass. 3738/2012) ha ribadito che “la natura di debito di valuta dell’indennità di espropriazione che, a differenza dell’obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova”.

Nella specie, gli attori si erano limitati a richiedere in modo generico, per le indennità di esproprio e di occupazione, la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, senza neanche dedurre quindi l’esistenza di un maggior danno.

4. Il secondo motivo, relativo al danno da illegittima occupazione di alcuni terreni, è invece fondato.

La Corte d’appello ha accolto un motivo di gravame del Ministero, con il quale si contestava, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno per i terreni illegittimamente occupati (mq 2.810), in assenza di procedura di esproprio e con irreversibile trasformazione del bene, l’erronea applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 (65: al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, è aggiunto, in fine, il seguente comma 7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l’importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.””)

Ora, la valutazione del bene va compiuta sulla base della classificazione urbanistica salvo dimostrazione che il valore agricolo del terreno, all’interno della categoria dei suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene.

Questa Corte ha infatti affermato che (Cass. 6296/2014) “in tema di determinazione del risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva dei suoli non edificabili, per i quali già in passato non era utilizzabile il criterio introdotto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, l’unico criterio utilizzabile, così come per i suoli edificabili, è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo, senza che il proprietario abbia l’onere di dimostrare che il fondo è suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo rispecchiante possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, perchè altrimenti si introdurrebbe un inammissibile fattore di correzione del criterio del valore di mercato, con l’effetto indiretto di ripristinare l’applicazione di astratti e imprecisati valori agricoli” (conf. Cass. 29992/2018).

Il sistema indennitario è ormai, come ricordato da Cass. 25324/2017, svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, commi 1 e 2, e della L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene, e quindi, il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

Quindi, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (cfr. Cass. 25324/2017, che ha cassato la sentenza impugnata che, sia in ordine all’indennità di occupazione che al risarcimento per la perdita del bene aveva utilizzato il criterio, superato dallo jus superveniens, del valore agricolo medio).

Nella specie, la Corte d’appello, in relazione al valore dell’area illegittimamente occupata, ha invece ritenuto di applicare il criterio del valore agricolo medio sulla base di una perizia del 1987, in luogo del valore di mercato.

5. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente insiste nella richiesta, per le indennità di esproprio parziale, della corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, è infondato.

Assumono il ricorrente che l’indennizzo ex art. 40 era suscettibile di rivalutazione automatica, trattandosi di una voce di danno, ascrivibile all’are della responsabilità ex art. 2043 c.c..

Ora, se, come ribadito da questa Corte (Cass. 11504/2014) “il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni”, cosicchè “la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento delle porzioni residue del fondo espropriato va interpretata dalla corte di appello, competente in unico grado ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 come diretta al pagamento di un’unica indennità, da determinare tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 ancorchè il proprietario chieda, per la parte espropriata e per quella residua, il pagamento di somme distinte a titolo indennitario”, valgono le stesse considerazioni già svolte al par.3, in relazione alla natura di debito di valuta dell’indennità di esproprio complessivamente liquidata.

6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinti gli altri, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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