Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 217 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. III, 05/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 05/01/2011), n.217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato ZELA MARINA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROTTA

FRANCESCO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante e

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4090/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29.5.08, depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 novembre 2009 B.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva condannato S.M. e la Sara Assicurazioni a risarcirle in misura ritenuta inadeguata il danno conseguente a sinistro stradale.

La Sara Assicurazioni ha resistito con controricorso, mentre lo S. non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia. La censura poggia sulla consulenza tecnica e su documentazione (peraltro neppure specificata) nei cui confronti non e’ stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006) novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Le tesi sviluppate dal ricorrente implicano esame degli atti e valutazioni di merito, cioe’ attivita’ non consentite al giudice di legittimita’.

Il momento di sintesi finale appare assolutamente astratto e del tutto svincolato da riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a statuizione diversa;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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