Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21699 del 26/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21699 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 1206-2011 proposto da:
LASTRUCCI FRANCESCO LSTFNC46R17D815K, LASTRUCCI MAURO
LSTMRA54R12D815T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABRIZIO FABIANI;
– ricorrenti –

2015
1743

Nonché da:
COPPOLARO ADELAIDE CPPDLD80E68D612G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio

dell’avvocato

BENITO

PANARITI,

che

la

Data pubblicazione: 26/10/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
MANCINI;

controricorrente agl ricorrente incidentale –

contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, IN PERSONA DEL

– intimato

avverso la sentenza n. 1369/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 25/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Fabiani Fabrizio difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Panariti Benito difensore di Coppolaro
Adelaide che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’improcedibilità, art.369 secondo comma cpc, del
ricorso principale e del ricorso incidentale, in
subordine, se venisse rinvenuta copia della sentenza
notificata,

il rigetto del ricorso principale,

l’assorbimento del ricorso incidentale.

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MINISTRO P.T.;

RITENUTO IN FATTO
1. – Con contratto preliminare del 25.6.2001, Lastnicci Francesco
e Lastrucci Mauro promisero di vendere a Coppolaro Adelaide un
fabbricato sito nel comune di Fucecchio, in quel momento occupato dalla
locale Stazione dei Carabinieri in forza di contatto di locazione
Ministero dell’Interno. La data per la stipula del contratto definitivo fu
convenuta in quella del 28.2.2002.
Lastrucci inviarono tempestiva disdetta del contratto di locazione
al detto Ministero e, successivamente, intimarono al medesimo sfratto
per finita locazione e sfratto per morosità, che furono convalidati dal
giudice, senza tuttavia che i locatori riuscissero ad ottenere il rilascio
dell’immobile entro la data prevista nel preliminare per la stipula del
contratto definitivo e la contestuale consegna del fabbricato alla
promissaria acquirente.
2. – Coppolaro Adelaide convenne allora in giudizio, innanzi al
Tribunale di Empoli, Lastrucci Francesco e Lastrucci Mauro,
proponendo domanda di esecuzione in forma specifica del detto contratto
preliminare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., e chiedendo altresì il
risarcimento del danno.
I convenuti, costituitisi, chiamarono in causa — previa
autorizzazione del giudice — il Ministero dell’Interno, chiedendo di essere
manlevati per quanto sarebbero stati eventualmente costretti a pagare
all’attrice.
Nelle more del giudizio di primo grado, tuttavia, i prominenti
venditori ottennero il rilascio dell’immobile locato e poterono così — il
4.8.2003 — stipulare il contratto definitivo di compravendita con l’attrice,
che venne ad acquisire sia la proprietà che il possesso dell’immobile.

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quadrimestrale — con scadenza 26.10.2001 — stipulato dai Lastrucci col

Il Tribunale adito, pertanto, dichiarò cessata la materia del
contendere in ordine alla domanda di trasferimento coattivo della
proprietà dell’immobile oggetto del preliminare; ma, in accoglimento
della domanda di risarcimento del danno, condannò i convenuti in solido
e, per essi, il Ministero dell’Interno al pagamento in favore della
3. – Sui gravami proposti in via principale dal Ministero
dell’Interno e in via incidentale dai convenuti Lastrucci Mauro e
Lastrucci Francesco, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del
25.9.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenne la
concorrente responsabilità della Coppolaro nella misura di 1/4 e
condannò i convenuti in solido a corrispondere all’attrice la ridotta
somma di e 17.400,00 con gli interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiarò il Ministero dell’Interno tenuto a manlevare i convenuti per il
pagamento della detta somma; compensò per 1/4 le spese dei due gradi
del giudizio tra l’attrice e i convenuti, ponendo la restante parte a carico
di questi ultimi; compensò per 1/3 le spese dei due gradi del giudizio tra i
convenuti e il Ministero dell’Interno, ponendo a carico di quest’ultimo i
2/3 delle stesse.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Lastrucci
Francesco e Lastrucci Mauro sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Coppolaro Adelaide, che propone — a
sua volta — ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto
attività difensiva.
Sia i ricorrenti in via principale che la ricorrente in via incidentale
hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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Coppolaro della somma di e 38.169,65, oltre accessori e spese legali.

1. – Col ricorso principale, si formulano le seguenti censure:
1.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 13-23-24-25-97-113 Cost. e 1176-1218-1225
cod. civ. Si lamenta che i Lastrucci sarebbero stati ritenuti ingiustamente
responsabili dell’inadempimento altrui, quello del Ministero dell’Interno
Secondo i ricorrenti, la loro impossibilità di adempiere al contratto
preliminare sarebbe dipesa da causa ad essi non imputabile, cosicché — ai
sensi dell’art. 1218 cod. civ. — avrebbero dovuto essere ritenuti esenti da
responsabilità. Si deduce ancora che in ogni caso essi convenuti, ai sensi
dell’art. 1225. cod. civ., non avrebbero potuto essere ritenuti responsabili
per i danni relativi allo “sconvolgimento dei programmi di
ristrutturazione edilizia e di rinvio delle nozze e della convivenza
coniugale” della acquirente, trattandosi di pregiudizi non conosciuti al
momento della stipula del preliminare né prevedibili.
1.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con particolare riferimento
al fatto che i Lastrucci sono stati condannati a rifondere all’attrice 3/4
delle spese processuali senza disporsi contestualmente che il Ministero
dell’interno fosse tenuto rimborsare loro le somme corrisposte.
2. Col ricorso incidentale, proposto dalla Coppolaro, viene
innanzitutto eccepita l’inammissibilità del ricorso principale, sul
presupposto che i Lastrucci non avrebbero interesse ad impugnare, stante
l’accoglimento della domanda di manleva da essi proposta nei confronti
del Ministero dell’Interno; vengono poi formulate le seguenti censure:
2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1176-1218-1225 cod. civ. Si deduce, in
particolare, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto

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che non rilasciò l’immobile condotto in locazione nel termine dovuto.

l’attrice corresponsabile dei danni nella misura di 1/4 per il fatto di aver
accettato, col contratto preliminare, di impegnarsi ad acquistare un
immobile che era locato e che doveva ancora essere liberato; con ciò la
Corte territoriale non avrebbe considerato che non era onere della
promissaria acquirente rendere l’immobile libero né essa avrebbe potuto
fissato per il contratto definitivo.
2.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce, subordinatamente
all’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, la violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Si deduce, in particolare,
che la Corte territoriale avrebbe errato a compensare per 1/4 le spese
della lite e che avrebbe dovuto porre tali spese interamente a carico dei
convenuti.
3. – Osserva la Corte come sia preliminare, rispetto all’esame di
ogni altra questione, il rilievo dell’improcedibilità del ricorso principale e
del ricorso incidentale, per la mancata osservanza dell’onere di
depositare, col ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la
relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cod. proc.
civ.
Com’è noto, la previsione — di cui al secondo comma n. 2 dell’art.
369 cod. proc. civ. — dell’onere di deposito a pena di improcedibilità,
entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa
sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione
— a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale — della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta

prevedere che l’immobile non sarebbe stato liberato entro il termine

avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con
l’osservanza del cosiddetto termine breve.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non
alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di
di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc.
civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza; nella diversa
ipotesi in cui, invece, o per l’eccezione del controricorrente o per le
emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo
d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del
decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal
riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve
accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito
della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare
improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro dell’improcedibilità
precede quello dell’eventuale inammissibilità. (Sez. U, Ordinanza n.
9005 del 16/04/2009, Rv. 607362; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n.
7469 del 31/03/2014, Rv. 630613; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6706 del
15103/2013, Rv. 625488).
Nella specie, i ricorrenti, col ricorso principale, hanno dichiarato
che la impugnata sentenza della Corte di Appello di Firenze, depositata il
25.9.2010, è stata loro notificata il 10.11.2010, senza tuttavia adempiere
l’onere di deposito della copia notificata previsto del richiamato art. 369
comma 2 n. 2 cod. proc. civ. Alla stregua del richiamato principio di
diritto, non rimane, pertanto, che prendere atto della intervenuta
improcedibilità del ricorso.

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cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto

Per le medesime ragioni risulta improcedibile anche il ricorso
incidentale (al quale si applica il medesimo art. 369 cod. proc. civ. in
forza del rinvio operato dall’art. 371 comma 3 cod. proc. civ.), non
avendo neppure la ricorrente in via incidentale depositato la copia della
sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
Stante l’esito del presente giudizio, le spese ad esso relative vanno
interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale e
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 15 luglio 2015.

4. – Ogni altra questione rimane assorbita.

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